L.R. 26 aprile 1977, n. 19 (1).

Norme per l'avvio dell'applicazione della legge regionale 14 novembre 1974, n. 57.

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 27 aprile 1977, n. 18.

 

 

Art. 1

 

Allo scopo di avviare la realizzazione delle disposizioni programmatiche e finanziarie di cui alla legge regionale 14 novembre 1974, n. 57, le somme disponibili sui capitoli 4470 e 4471 del bilancio per gli esercizi 1975, 1977 e successivi vengono assegnate, per la quota di spettanza, ai singoli consorzi di cui al titolo secondo della stessa legge, una volta costituiti.

Le erogazioni finanziarie previste dalla legge regionale 26 maggio 1975, n. 36, vengono effettuate in favore dei consorzi, dal momento della loro costituzione.

 

 

Art. 2

 

Per gli effetti di cui al precedente art. 1, la ripartizione dello stanziamento viene effettuata tenendo conto dei criteri di cui all'art. 8 della citata legge regionale 14 novembre 1974, n. 57.

La quota spettante a ciascun consorzio viene erogata entro trenta giorni dalla costituzione degli organi statutari.

 

 

Art. 3

 

 

 (2)

 

 

(2) Sostituisce l'art. 8, L.R. 14 novembre 1974, n. 57.

 

 

Art. 4

 

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 65 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.