L.R.
11 marzo 1974, n. 20 (1).
Comunità
montana zona omogenea «I». Approvazione dello Statuto ai sensi dell'art. 5
della legge regionale 6 settembre 1972, n. 23 (2).
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 18 marzo 1974, n. 9, edizione straordinaria.
(2)
La presente legge è stata abrogata dall'art. 17, comma 2, lettera h), L.R. 9
marzo 2000, n. 19.
Articolo
unico
[È
approvato, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 6 settembre 1972, n. 23,
lo Statuto della Comunità montana «Monti del Trasimeno» - zona omogenea «I»,
con sede in Piegaro, nel testo allegato alla presente legge.
La
presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, comma secondo della
Costituzione e dell'art. 65 dello Statuto ed entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione] (3).
(3)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera h), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
STATUTO
Art.
1
Costituzione
e sede della Comunità montana.
[Tra
i Comuni di Piegaro, Tuoro, Passignano, Magione, Perugia, Cannara, Bettona,
Deruta, Marsciano, Città della Pieve, Paciano, Panicale, Castiglione del Lago e
Corciano i cui territori, classificati «parzialmente montani» in applicazione
degli artt. 1, 14, 15 della legge 25 luglio 1952, n. 991 e dell'articolo unico
della legge 30 luglio 1957, n. 657 e della legge regionale n. 12/1985, che
ricadono nella zona omogenea «I», delimitata con l'art. 3 della legge 3
dicembre 1971, n. 1102, è costituita la Comunità montana «Monti del Trasimeno»
ente di diritto pubblico a norma dell'art. 4 della citata legge n. 1102 del
1971.
La
Comunità ha sede in Perugia (4)] (5).
(4)
Articolo così sostituito dall'art. 1 dell'allegato alla L.R. 17 marzo 1987, n.
16.
(5)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera h), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
Art.
2
Norme
che regolano la Comunità.
[La
comunità montana è regolata dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e dalle altre
leggi nazionali in vigore per la montagna in quanto non in contrasto con detta
legge, dalla legge regionale 6 settembre 1972, n. 23, e da eventuali leggi
successive aventi per oggetto lo sviluppo economico e sociale della montagna,
nonché dalle norme del presente Statuto e di sue modificazioni ed integrazioni
regolarmente approvate] (6).
(6)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera h), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
Art.
3
Scopi
della Comunità.
[La
comunità, organo zonale di programmazione, si propone i seguenti scopi:
aa)
esercitare nell'ambito territoriale dei comuni di cui all'art. 1 le funzioni
amministrative in tutte le materie di propria competenza istituzionale e quelle
delegate dalla Regione, nonché quelle concernenti la bonifica montana
assicurando il coordinamento con gli altri interventi regionali e degli altri
EE.LL. recependo, le disposizioni dell'art. 5 della L.R. n. 12/1985 (7);
a)
formulare ed aggiornare, con la partecipazione delle popolazioni interessate,
degli enti locali, sindacati ed associazioni, il piano pluriennale per lo
sviluppo economico-sociale della zona, al fine di concorrere a realizzare una
politica generale di riequilibrio economico e sociale, segnatamente tra le
zone
montane e il resto del territorio nazionale, nel quadro delle indicazioni del
programma economico nazionale, del piano regionale di sviluppo, e del piano di
zona dello stesso, nell'ambito del quale il piano della Comunità dovrà essere
organicamente inserito e coordinato e al fine di concorrere alla difesa del
suolo e alla protezione della natura;
b)
predisporre, coordinare ed attuare programmi di interventi intesi a dotare il
territorio montano della zona, con la esecuzione di opere pubbliche e di
bonifica montana, delle infrastrutture e dei servizi civili idonei a consentire
migliori condizioni di abitabilità e a costituire la base di un adeguato
sviluppo
economico;
c)
individuare e sostenere, attraverso opportuni incentivi, nel quadro di una
economia montana integrata, le iniziative di natura economica idonee alla
valorizzazione di ogni tipo di risorsa attuale e potenziale della zona stessa;
d)
fornire alle popolazioni residenti nelle zone, riconoscendo alle stesse le
funzioni di servizio che svolgono a presidio del territorio, gli strumenti
necessari ed idonei a compensare le condizioni di disagio derivanti dall'ambiente
montano per impedire lo spopolamento del territorio ed a ricreare le condizioni
economiche-sociali atte a risolvere gli attuali squilibri tra popolazione e
territorio stesso;
e)
favorire la partecipazione culturale e professionale delle popolazioni delle
zone;
f)
redigere, in armonia con le linee di programmazione e con le norme urbanistiche
della Regione, un piano di sviluppo urbanistico delle zone, di cui si dovrà
tener conto nella redazione dei piani regolatori, dei programmi di
fabbricazione e dei piani generali di bonifica;
g)
cooperare con le altre Comunità, altre associazioni fra Comuni, con le
Provincie e con la Regione per il coordinamento dei piani zonali] (8).
(7)
Testo così inserito dall'art. 2 dell'allegato alla L.R. 17 marzo 1987, n. 16.
Peraltro tale articolo non ha provveduto a modificare di conseguenza le lettere
successive.
(8)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera h), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
Art.
4
Attuazione
dei fini istituzionali.
[Nell'espletamento
dei propri fini istituzionali la Comunità montana:
a)
può assumere funzioni proprie degli enti che la costituiscono quando sia dagli
stessi delegata a svolgere;
b)
può, per l'attuazione di tutti gli interventi previsti dal piano zonale che
riguardano in modo specifico uno o più comuni della Comunità, affidate ai
Comuni interessati la realizzazione degli interventi garantendo loro l'aiuto
necessario a questo fine;
c)
può delegare ad altri enti operanti nel territorio della Comunità, di volta in
volta, l'esecuzione di determinate realizzazioni attinenti alle loro specifiche
funzioni, nell'ambito della rispettiva competenza territoriale;
d)
può assumere le funzioni di Consorzio di bonifica montana, a norma dell'art. 30
della legge 25 luglio 1952, n. 991;
e)
sostituisce, nell'esercizio di opere, gli enti, persone fisiche e giuridiche
inadempienti, ai sensi dell'art. 8 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102;
f)
può assumere in convenzione da Enti pubblici e da privati l'esecuzione di opere
di carattere agricolo e forestale e di manutenzione di parchi naturali e di
aree verdi; può altresì, assumere in concessione e in convenzione l'esecuzione
e il mantenimento di opere di bonifica e miglioramento fondiario, nonché di
sviluppo agro-zootecnico (9);
g)
può acquistare o prendere in affitto, in comodato, in enfiteusi e in altre
forme consentite dalla legge, e gestire terreni compresi nel proprio ambito
territoriale per destinarli a formazione di boschi, prati, pascoli,
allevamenti, o riserve naturali ai sensi dell'art. 3 della legge n. 1102/1971,
può affidarne la gestione a singoli coltivatori, o a cooperative di lavoratori
e produttori agricoli associati che abbiano finalità sociali e caratteristiche
democratiche riconosciute idonee dal Consiglio della Comunità montana (10);
h)
può promuovere forme associative e cooperative per i fini di cui alla
precedente lettera f) (11);
i)
in conformità con le disposizioni di legge vigenti può espropriare terreni non
più utilizzati a coltura agraria o nudi o cespugliati, o anche parzialmente
boscati, per destinarli ai fini di cui al punto f) (12)] (13).
(9)
L'art. 3 dell'allegato alla L.R. 17 marzo 1987, n. 16 ha così inserito la
lettera f), ha modificato in lettere g), h) ed i) le originarie lettere f), g)
ed h) ed ha così sostituito la lettera g) (ex lettera f).
(10)
L'art. 3 dell'allegato alla L.R. 17 marzo 1987, n. 16 ha così inserito la
lettera f), ha modificato in lettere g), h) ed i) le originarie lettere f), g)
ed h) ed ha così sostituito la lettera g) (ex lettera f).
(11)
L'art. 3 dell'allegato alla L.R. 17 marzo 1987, n. 16 ha così inserito la
lettera f), ha modificato in lettere g), h) ed i) le originarie lettere f), g)
ed h) ed ha così sostituito la lettera g) (ex lettera f).
(12)
L'art. 3 dell'allegato alla L.R. 17 marzo 1987, n. 16 ha così inserito la
lettera f), ha modificato in lettere g), h) ed i) le originarie lettere f), g)
ed h) ed ha così sostituito la lettera g) (ex lettera f).
(13)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera h), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
Art.
5
Organi
della Comunità.
[Sono
organi della Comunità montana:
-
il Consiglio;
-
la Giunta;
-
il Presidente;
-
il Collegio dei revisori dei conti] (14).
(14)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera h), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
Art.
6
Il
Consiglio - Composizione.
[Il
Consiglio della Comunità è costituito dai rappresentanti dei Comuni associati.
Ciascun
Comune è rappresentato dal sindaco o suo delegato scelto tra i membri del
Consiglio comunale, da un consigliere di maggioranza e da uno di minoranza,
eletti dai rispettivi Consigli Comunali.
Il
delegato del sindaco può essere dallo stesso designato in modo permanente, per
la durata della sua carica.
Nel
caso di scioglimento di un Consiglio comunale e/o di gestione commissariale i
suoi rappresentanti in seno alla Comunità montana restano in carica fino a che
il nuovo Consiglio non abbia provveduto alla nomina di nuovi rappresentanti]
(15).
(15)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera h), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
Art.
7
Compiti
del Consiglio.
[Il
Consiglio è l'organo deliberante della Comunità.
Compete
al Consiglio l'adozione di tutti i provvedimenti di carattere generale che
rientrino negli scopi sociali.
In
particolare:
a)
adotta lo Statuto e le sue integrazioni e modificazioni con il voto della
maggioranza assoluta dei suoi componenti;
b)
approva il piano pluriennale di sviluppo, il programma stralcio annuale e il
piano di sviluppo urbanistico;
c)
delibera in ordine alla locazione all'affitto e all'esproprio dei terreni, alla
contrazione di mutui, all'acquisto e all'alienazione di immobili;
d)
elegge il Presidente, il Vice Presidente, la Giunta e il Collegio dei revisori
dei conti;
e)
approva il bilancio preventivo, il conto consuntivo, lo storno dei fondi e
fissa la misura dei contributi annui da corrispondere dagli enti associati;
f)
esamina e decide sui ricorsi e sulle osservazioni al piano pluriennale di sviluppo;
g)
nomina il Comitato tecnico consultivo di cui al successivo art. 21 e le
eventuali commissioni consiliari per i singoli settori di attività;
h)
delibera sulle modalità di esercizio delle funzioni delegate dai Comuni alla
Comunità;
i)
approva il regolamento degli uffici della Comunità;
l)
adotta le decisioni circa l'utilizzazione degli uffici dei Comuni e degli altri
enti operanti nel territorio come previsto dall'art. 20 della legge regionale 6
settembre 1972, n. 23 e delibera, previa intesa con gli enti interessati, in
ordine ai conseguenti rapporti finanziari;
m)
nomina il segretario, il direttore tecnico e il tesoriere della Comunità;
n)
nomina eventuali rappresentanti della Comunità presso enti, organizzazioni,
commissioni;
o)
delibera altresì su ogni altra materia non devoluta alla competenza della
Giunta;
p)
delega alla Giunta le materie su cui può adottare Consiglio stesso le relative
delibere esecutive da sottoporre alla ratifica del Consiglio stesso (16)] (17).
(16)
Lettera aggiunta dall'art. 4 dell'allegato alla L.R. 17 marzo 1987, n. 16.
(17)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera h), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
Art.
8
Validità
delle sedute del Consiglio.
[Il
Consiglio è validamente riunito quando sia presente la maggioranza dei suoi
consiglieri in carica. In seconda convocazione è necessaria la presenza di
almeno un terzo dei componenti.
Il
Consiglio delibera a maggioranza dei presenti, salvo per gli argomenti di cui
alle lettere a), b), c), d), e), f), i) del precedente art. 7 per i quali è
necessario il voto favorevole della maggioranza dei membri del Consiglio in
carica] (18).
(18)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera h), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
Art.
9
Sedute
ordinarie e straordinarie convocazione.
[Il
Consiglio si riunisce in seduta ordinaria tre volte all'anno:
-
entro il mese di luglio per l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio
precedente e della relazione sullo statuto di attuazione del programma annuale;
-
entro il mese di settembre per approvare il programma stralcio annuale;
-
entro il mese di ottobre per l'approvazione del bilancio di previsione
dell'anno successivo.
Il
Consiglio si riunisce in seduta straordinaria ogni qual volta la Giunta
esecutiva lo ritenga necessario o la convocazione sia richiesta da almeno un
terzo dei consiglieri o da due Comuni associati.
Le
sedute del Consiglio della Comunità sono pubbliche, eccetto i casi in cui per
legge o con deliberazione motivata sia altrimenti stabilito; esse hanno luogo,
di norma, nella sede della Comunità, salvo sia altrimenti stabilito dalla
Giunta che può indire la riunione anche nelle sedi dei Comuni della Comunità
interessati
agli argomenti iscritti all'ordine del giorno; in ogni caso viene dato adeguato
pubblico preavviso nei Comuni della Comunità.
Le
convocazioni del Consiglio sono fatte dal Presidente, previa deliberazione
della Giunta, e soltanto in casi di urgenza per sua determinazione, mediante
avviso raccomandato da spedirsi almeno sei giorni prima di quello fissato per
la riunione.
In
caso di urgenza, il termine è ridotto a 48 ore e su convocazione telegrafica.
L'avviso
di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora
della riunione nonché l'indicazione degli argomenti iscritti all'ordine del
giorno della seduta.
Nel
caso che non sia raggiunto il numero legale per la validità della seduta, la
successiva convocazione potrà aver luogo non prima di 48 ore dalla seduta
andata deserta, sempreché rimanga invariato l'ordine del giorno] (19).
(19)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera h), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
Art.
10
Procedimento
di discussione delle sedute del Consiglio.
[Il
Consiglio è presieduto dal Presidente. In sua assenza la presidenza spetta al
Vice Presidente.
Dopo
l'appello nominale, il Presidente dichiara aperta la seduta e designa tre
consiglieri per le funzioni di scrutatori per le votazioni sia pubbliche che
segrete.
Gli
scrutatori assistono il Presidente durante lo spoglio dei voti e con lui
accertano il risultato delle votazioni.
Il
Presidente dirige e coordina la discussione sugli argomenti all'ordine del
giorno] (20).
(20)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera h), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
Art.
11
Durata
in carica del Consiglio - Convalida elezione - Decadenza - Revoca.
[Il
Consiglio dura in carica cinque anni e in ogni caso decade in occasione della
rinnovazione della maggioranza dei Consigli comunali costituenti la Comunità
assolvendo comunque le sue funzioni fino alla ricostituzione del nuovo
Consiglio conseguente la nomina dei rappresentanti dei rispettivi Comuni
associati alla Comunità montana (21).
I
membri del Consiglio decadono dalle loro funzioni con il cessare, per qualsiasi
motivo, del loro mandato.
I
consiglieri che non intervengono a tre sedute ordinarie consecutive del
Consiglio, senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti. La decadenza è
pronunciata dal Consiglio decorso il termine di dieci giorni dalla
notificazione giudiziale all'interessato della proposta di decadenza,
comunicata anche al Comune di appartenenza.
I
consiglieri decaduti vengono sostituiti con le stesse modalità con le quali
sono stati nominati. Nel caso che il consigliere decaduto non sia il sindaco o
suo delegato il Consiglio comunale di appartenenza dovrà rieleggere i propri
rappresentanti per garantire l'operatività del voto limitato.
Il
Consiglio, nella sua prima seduta, procede alla convalida dell'elezione dei
propri componenti prima di deliberare su qualsiasi altro argomento] (22).
(21)
Comma così modificato dall'art. 4 dell'allegato alla L.R. 17 marzo 1987, n. 16.
(22)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera h), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
Art.
12
La
Giunta - Composizione.
[La
Giunta della Comunità montana è costituita:
-
dal Presidente e Vice presidente, eletti dal Consiglio della Comunità a
maggioranza assoluta dei componenti;
-
da sei membri effettivi e tre supplenti eletti dal Consiglio con votazioni
limitate a 2/3 per assicurare la rappresentanza della minoranza consiliare.
I
membri supplenti partecipano alle riunioni della Giunta e sostituiscono i
membri effettivi assenti in ordine di precedenza ai voti ricevuti nella
rispettiva elezione e prevalendo, in caso di parità, l'età maggiore (23)] (24).
(23)
Articolo così sostituito dall'art. 5 dell'allegato alla L.R. 17 marzo 1987, n.
16.
(24)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera h), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
Art.
13
Attribuzione
della Giunta.
[La
Giunta è l'organo esecutivo della Comunità, ispirato a una visione unitaria
degli interessi dei Comuni partecipanti.
La
Giunta:
-
opera con il Presidente nell'esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio
della Comunità (25);
-
pone in essere gli interventi necessari ad assicurare il buon svolgimento e il
massimo coordinamento dell'attività dei singoli enti;
-
delibera in materia contrattuale e patrimoniale nel quadro del bilancio
preventivo e nei limiti dei piani di sviluppo e dei programmi d'intervento;
-
adotta in casi di urgenza i provvedimenti di competenza del Consiglio e ad esso
li sottopone per la ratifica in occasione della prima riunione. Da tali
provvedimenti sono esclusi, oltre a quanto previsto dall'art. 9 della legge
regionale 6 settembre 1972, n. 23, l'assestamento del bilancio e l'indicazione
di priorità dei finanziamenti delle opere da eseguire;
-
predispone il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la relazione sullo
stato di attuazione del programma annuale per sottoporli all'approvazione del
Consiglio] (26).
(25)
Alinea così modificato dall'art. 4 dell'allegato alla L.R. 17 marzo 1987, n.
16.
(26)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera h), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
Art.
14
Riunioni
della Giunta.
[La
Giunta si riunisce su convocazione del Presidente:
-
in sessione ordinaria almeno due volte al mese (27);
-
in sessione straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o
lo richieda un terzo dei membri della Giunta stessa.
La
Giunta è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.
La
Giunta delibera a maggioranza assoluta, con la presenza della maggioranza dei
suoi membri.
Le
riunioni della Giunta non sono pubbliche.
Possono
essere invitati alle riunioni di Giunta, a titolo consultivo, amministratori,
tecnici, esperti, rappresentanti sindacali e di categoria] (28).
(27)
Alinea così modificato dall'art. 4 dell'allegato alla L.R. 17 marzo 1987, n.
16.
(28)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera h), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
Art.
15
Durata
in carica della Giunta.
[Il
Presidente, il Vice Presidente e i componenti della Giunta restano in carica
per la durata del loro mandato amministrativo di membri del Consiglio della
Comunità e possono essere rieletti.
La
decadenza dalla carica di consigliere della Comunità comporta automaticamente
la decadenza da membro della Giunta qualora non si tratti di rinnovo del
Consiglio per fine legislatura (29).
L'assenza
a tre sedute ordinarie consecutive della Giunta comporta la decadenza secondo
la procedura prevista dal precedente art. 11.
Il
Presidente, il Vice Presidente e i membri della Giunta possono essere revocati
dall'ufficio quando ricorrano gravi motivi che possono pregiudicare il regolare
funzionamento dell'amministrazione.
Possono
essere revocati in seguito a proposta motivata e sottoscritta da almeno un
terzo dei componenti del Consiglio della Comunità o promossa dall'organo di
controllo e deve avvenire con il voto favorevole e palese di due terzi dei
componenti il Consiglio.
La
revoca non produce effetto se entro quaranta giorni il Consiglio non provvede
alla sostituzione delle persone revocate] (30).
(29)
Comma così modificato dall'art. 4 dell'allegato alla L.R. 17 marzo 1987, n. 16.
(30)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera h), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
Art.
16
Il
Presidente - Attribuzioni.
[Il
Presidente:
-
rappresenta ad ogni effetto la Comunità di fronte a terzi e in giudizio e
vigila su tutto l'andamento di essa;
-
convoca e presiede le riunioni del Consiglio e quelle della Giunta;
-
firma i verbali delle riunioni, la corrispondenza, gli ordini di riscossione, i
mandati di pagamento e gli altri documenti inerenti l'attività della Comunità;
-
compie tutte le operazioni relative agli impegni, anche finanziari delle
Comunità con enti pubblici e privati, accetta eredità con beneficio di
inventario, lasciti, donazioni e sovvenzioni, rilascia quietanze liberatorie,
il tutto in forza di regolari delibere del Consiglio e della Giunta;
-
in via generale dà esecutività a ogni delibera del Consiglio e della Giunta;
-
il Vice Presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o
impedimento] (31).
(31)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera h), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
Art.
17
Collegio
dei revisori dei conti.
[Il
Consiglio elegge tra i propri membri non facenti parte della Giunta i revisori
dei conti in numero di tre, di cui uno in rappresentanza della minoranza.
Il
Collegio dura in carica un anno.
Il
Collegio dei revisori dei conti vigila e controlla l'andamento della
contabilità della Comunità montana che riferisce al Consiglio mediante una
relazione annuale nella seduta di presentazione del conto consuntivo.
I
revisori dei conti possono essere confermati.
La
decadenza dalla carica di consigliere e l'elezione a membro della Giunta
comportano automaticamente la decadenza da membro del Collegio.
I
revisori possono essere revocati dall'ufficio quando ricorrano gravi motivi che
influiscono sull'espletamento del loro mandato o il regolare funzionamento del
Collegio. Vale la procedura prevista dal precedente art. 15] (32).
(32)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera h), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
Art.
18
Segretario
della Comunità.
[Il
coordinatore segretario della Comunità montana è assunto tramite pubblico
concorso. In sua assenza lo sostituisce nelle riunioni di Giunta e Consiglio il
funzionario presente di grado più elevato in pianta organica della Comunità
montana (33)] (34).
(33)
Articolo così sostituito dall'art. 6 dell'allegato alla L.R. 17 marzo 1987, n.
16.
(34)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera h), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
Art.
19
Ufficio
tecnico.
[La
Comunità montana è dotata di un proprio Ufficio tecnico per la preparazione dei
progetti esecutivi, nonché per assicurare una adeguata progettazione e
direzione tecnica dell'esecuzione dei lavori con propria manodopera forestale,
i propri mezzi meccanici e la necessaria rendicontazione degli stessi per il
collaudo (35)] (36).
(35)
Articolo così sostituito dall'art. 7 dell'allegato alla L.R. 17 marzo 1987, n.
16.
(36)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera h), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
Art.
20
Personale
della Comunità.
[Al
personale della Comunità montana si applicano le norme relative allo stato
giuridico e al trattamento economico dei dipendenti degli EE.LL.
Il
personale amministrativo della Comunità montana è ordinato in ruolo unico
secondo le norme del regolamento organico.
La
Comunità montana può avvalersi anche di personale comandato dalla Regione
Umbria e dagli altri EE.LL.
La
Comunità montana può conferire incarichi di studio, ricerca e consulenza in
merito a problemi di particolare rilievo tecnico, giuridico e amministrativo,
oppure in attuazione di progetti specifici previsti dal programma pluriennale
di attività, richiedenti specifica competenza, solo nei casi in cui la
professionalità e/o disponibilità di mezzi tecnici e scientifici non consenta
l'impiego del personale di ruolo della stessa Comunità montana, ed in armonia
con l'art. 152 della L. n. 1077/1970.
Il
personale forestale della Comunità montana è inquadrato con il trattamento
previsto dal C.C.N.L. degli operai forestali, a regime privatistico (37)] (38).
(37)
Articolo così sostituito prima dall'articolo unico, L.R. 2 aprile 1982, n. 15 e
poi dall'art. 8 dell'allegato alla L.R. 17 marzo 1987, n. 16.
(38)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera h), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
Art.
21
Comitato
tecnico consultivo - Rapporti con altri enti operanti nel territorio -
Partecipazione alla Comunità.
[Il
Consiglio della Comunità, allo scopo di stabilire i necessari coordinamenti e
collegamenti per la redazione e l'aggiornamento del piano di sviluppo zonale,
dei programmi stralcio annuali e dell'eventuale piano di sviluppo urbanistico,
di cui agli artt. 5, secondo e quinto comma, e 7 della legge 3 dicembre 1971,
n. 1102, oltre alle commissioni per singoli settori di attività, nomina un
Comitato tecnico consultivo del quale fanno parte i rappresentanti degli enti
operanti nel territorio della Comunità quali l'Amministrazione provinciale,
l'Ente di sviluppo ed altri enti che il Consiglio riterrà opportuni ed idonei,
tecnici ed esperti, organizzazioni sindacali, associazioni e cooperative delle
categorie interessate.
I
rappresentanti di detti enti devono altresì essere invitati a partecipare alle
sedute del Consiglio della Comunità, senza diritto di voto, dedicate all'esame
e alla approvazione del piano di sviluppo zonale e dei programmi stralcio
annuali nonché dell'eventuale piano di sviluppo urbanistico.
La
collaborazione tra la Comunità montana e gli enti operanti nel territorio viene
attuata, per l'espletamento dei fini istituzionali della Comunità medesima,
anche mediante quanto previsto dall'art. 20 della legge regionale 6 settembre
1972, n. 23.
Il
Consiglio della Comunità disciplina con apposito regolamento la partecipazione
dei rappresentanti degli enti nel Comitato tecnico consultivo.
Il
Consiglio della Comunità metterà in essere i collegamenti necessari perché gli
siano trasmessi i piani degli altri enti operanti nel territorio affinché sia
possibile conseguire l'adeguamento degli stessi al piano economico-sociale della
Comunità così come previsto dal quinto comma dell'art. 5 della legge 3
dicembre
1971, n. 1102] (39).
(39)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera h), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
Art.
22
Comunità
e Comuni associati.
[Degli
atti di piano economico e territoriale, il Consiglio della Comunità predispone
progetti che vengono sottoposti all'esame dei Consigli comunali dei Comuni
associati. Tenendo conto dei pareri espressi dai Comuni, il Consiglio della
Comunità provvede quindi alla elaborazione e alla adozione dei piani.
Ciascun
consigliere comunale di un Comune associato ha diritto di prendere visione
degli atti riguardanti l'attività della Comunità montana] (40).
(40)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera h), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
Art.
23
Piano
pluriennale di sviluppo della Comunità e programmi stralcio annuali.
[Entro
un anno dalla sua costituzione, la Comunità appronta un piano pluriennale per
lo sviluppo economico e sociale della propria zona secondo quanto previsto
dall'art. 5 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102.
Il
Consiglio della Comunità comunque decide tutte le iniziative atte ad attuare la
partecipazione delle popolazioni interessate alla predisposizione del piano,
sottoponendo la bozza del piano stesso predisposta dal Consiglio all'esame dei
Consigli comunali della Comunità, alle forze politiche, sindacale ed economiche
della zona ed anche prevedendo forme di iniziativa popolare per la proposta dei
programmi ed interventi al piano di sviluppo della Comunità.
Il
piano di sviluppo economico e sociale della zona, approvato dal Consiglio della
Comunità, viene affisso per trenta giorni in ogni Comune e ne viene data
informazione con pubblicazione di manifesti ed avvisi su quotidiani e periodici
di larga diffusione nella zona, e ogni altra forma possibile di pubblicità per
consentire eventuali ricorsi che dovranno essere prodotti entro trenta giorni
dalla pubblicazione nei Comuni.
Il
Consiglio della Comunità, esaminate le osservazioni e proposte ed eventualmente
rielaborato il piano, lo trasmette per l'esame e l'approvazione alla Regione
che dovrà provvedere entro sessanta giorni dal ricevimento; trascorso tale
termine il piano si intende approvato.
Il
Consiglio della Comunità, inoltre, approva e trasmette alla Regione, entro il
30 settembre di ogni anno, il programma stralcio del piano pluriennale ai fini
del suo finanziamento da parte della Regione stessa.
Il
Consiglio della Comunità, ottenuto dalla Regione l'affidamento dello
stanziamento annuale, approva il bilancio preventivo nel rispetto delle norme
previste dalla legge.
Il
Consiglio, inoltre, entro i termini previsti per l'approvazione del conto
consuntivo dell'esercizio precedente, approva una relazione sullo stato di
attuazione del programma annuale, nel quadro del piano di sviluppo, proponendo
le eventuali modifiche dello stesso e la inoltra alla Regione.
Il
piano generale di sviluppo ed i piani annuali di intervento vengono attuati e
coordinati dalla Comunità la quale può avvalersi anche della delega di cui
all'art. 4) lettera c) del presente Statuto.
La
Comunità montana si attiene inoltre alle norme regionali, relative alla
preparazione dei piani zonali e dei programmi annuali, previsti dall'art. 4) lettera
c), della legge 3 dicembre 1971, n. 1102] (41).
(41)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera h), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
Art.
24
Verbali
e deliberazioni.
[I
verbali delle riunioni del Consiglio debbono essere inviati in copia a ciascun
Comune, facente parte della Comunità montana e a tutti i membri del Consiglio.
I
verbali inoltre debbono essere approvati nella prima riunione successiva a
quella cui si riferiscono.
Le
deliberazioni del Consiglio e della Giunta debbono essere pubblicate nell'albo
pretorio della Comunità non oltre sette giorni dalla data della loro adozione.
Dovranno
altresì essere pubblicate le determinazioni anche interlocutorie adottate dal
Comitato di controllo in ordine alle deliberazioni stesse nonché dovranno
essere pubblicati i provvedimenti non soggetti al controllo.
Le
deliberazioni stesse saranno inviate ai Comuni membri con l'invito ad esporle
nei rispettivi albi pretori.
Debbono
essere inoltre inviate alla competente Sezione provinciale del Comitato di
controllo sulle Province, sui Comuni e sugli altri enti locali ai sensi
dell'art. 21 della legge regionale 6 settembre 1972, n. 23] (42).
(42)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera h), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
Art. 25
Tesoriere.
[Il
servizio di tesoreria è affidato, con delibera del Consiglio, ad un Istituto di
credito. La riscossione delle entrate e il pagamento delle spese sono
effettuate esclusivamente tramite tesoriere in base a regolari reversali e
mandati.
I
rapporti con il tesoriere verranno regolati da apposita convenzione] (43).
(43)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera h), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
Art.
26
Finanziamento
della Comunità.
[Alle
spese necessarie per il funzionamento della Comunità montana si provvede con i
fondi costituiti da:
a)
assegnazioni di finanziamenti alla Comunità medesima dallo Stato, dalla
Regione, da enti e privati, volti a facilitare il perseguimento degli scopi
istituzionali;
b)
dal contributo annuo dei Comuni membri della Comunità nella misura fissata dal
Consiglio;
c)
da eventuali lasciti, donazioni, sovvenzioni e contributi] (44).
(44)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera h), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
Art.
27
Demanio
e patrimonio.
[La
Comunità potrà disporre di un proprio demanio e patrimonio ai sensi della legge
3 dicembre 1971, n. 1102] (45).
(45)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera h), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
Art.
28
Indennità
e rimborso spese ai componenti degli organi della Comunità.
[Al
presidente e ai membri della Giunta viene corrisposta una indennità massima
stabilita dalle vigenti disposizioni di legge in materia, commisurata alla
indennità goduta dal sindaco del Comune più popoloso della Comunità montana.
Al
presidente, ai membri della Giunta e del Consiglio che per ragioni del loro
mandato si rechino fuori dell'ambito territoriale cui si riferiscono le
funzioni esercitate, sono dovuti il rimborso delle spese di viaggio
effettivamente sostenute, nonché l'indennità di missione alle condizioni
previste dall'art. 1, primo comma e dall'art. 3, primo e secondo comma, della
legge 18 dicembre 1973, n. 836.
Il
Consiglio comunitario può sostituire con Regolamento all'indennità di missione
il rimborso delle spese effettivamente sostenute.
Ai
consiglieri che non godano di alcuna indennità di carica spetta una indennità
di presenza, commisurata alla disposizioni di legge vigenti, per l'effettiva
partecipazione a ogni seduta del Consiglio e per non più una seduta al giorno,
nonché il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute da coloro
che risiedono fuori dell'Ente (46)] (47).
(46)
Articolo così sostituito dall'art. 9 dell'allegato alla L.R. 17 marzo 1987, n.
16.
(47)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera h), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
Art.
29
Adesione
all'U.N.C.E.M. e ad altre associazioni.
[La
Comunità montana può aderire all'Unione nazionale dei Comuni ed enti montani
(U.N.C.E.M.) e ad altre associazioni, previa deliberazione del Consiglio] (48).
(48)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera h), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
Art.
30
Integrazioni
e modifiche dello Statuto.
[Le
integrazioni e modifiche al presente Statuto devono riportare il voto
favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio, salvo il
caso di modifiche fissate per legge, nel qual caso è sufficiente la maggioranza
semplice.
Anche
per le modifiche dello Statuto deve seguire il momento della partecipazione
prevista] (49).
(49)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera h), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
Art.
31
Estinzione
della Comunità.
[La
Comunità si estingue soltanto in seguito a legge regionale che, modificando la
ripartizione dei territori montani in zone omogenee, elimini integralmente la
zona omogenea che ne costituisce il substrato territoriale] (50).
(50)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera h), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
Art.
32
Norma
transitoria.
[Entro
trenta giorni dall'approvazione del presente Statuto da parte della Regione, il
Consiglio della Comunità procede alla elezione del Presidente, del Vice
Presidente e della Giunta esecutiva in sostituzione degli organi provvisori]
(51).
(51)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera h), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.