L.R. 11 marzo 1974, n. 20 (1).

Comunità montana zona omogenea «I». Approvazione dello Statuto ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 6 settembre 1972, n. 23 (2).

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 18 marzo 1974, n. 9, edizione straordinaria.

(2) La presente legge è stata abrogata dall'art. 17, comma 2, lettera h), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Articolo unico

 

[È approvato, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 6 settembre 1972, n. 23, lo Statuto della Comunità montana «Monti del Trasimeno» - zona omogenea «I», con sede in Piegaro, nel testo allegato alla presente legge.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, comma secondo della Costituzione e dell'art. 65 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione] (3).

 

(3) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2, lettera h), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

STATUTO

 

Art. 1

Costituzione e sede della Comunità montana.

 

[Tra i Comuni di Piegaro, Tuoro, Passignano, Magione, Perugia, Cannara, Bettona, Deruta, Marsciano, Città della Pieve, Paciano, Panicale, Castiglione del Lago e Corciano i cui territori, classificati «parzialmente montani» in applicazione degli artt. 1, 14, 15 della legge 25 luglio 1952, n. 991 e dell'articolo unico della legge 30 luglio 1957, n. 657 e della legge regionale n. 12/1985, che ricadono nella zona omogenea «I», delimitata con l'art. 3 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, è costituita la Comunità montana «Monti del Trasimeno» ente di diritto pubblico a norma dell'art. 4 della citata legge n. 1102 del 1971.

La Comunità ha sede in Perugia (4)] (5).

 

(4) Articolo così sostituito dall'art. 1 dell'allegato alla L.R. 17 marzo 1987, n. 16.

(5) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2, lettera h), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Art. 2

Norme che regolano la Comunità.

 

[La comunità montana è regolata dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e dalle altre leggi nazionali in vigore per la montagna in quanto non in contrasto con detta legge, dalla legge regionale 6 settembre 1972, n. 23, e da eventuali leggi successive aventi per oggetto lo sviluppo economico e sociale della montagna, nonché dalle norme del presente Statuto e di sue modificazioni ed integrazioni regolarmente approvate] (6).

 

(6) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2, lettera h), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Art. 3

Scopi della Comunità.

 

[La comunità, organo zonale di programmazione, si propone i seguenti scopi:

aa) esercitare nell'ambito territoriale dei comuni di cui all'art. 1 le funzioni amministrative in tutte le materie di propria competenza istituzionale e quelle delegate dalla Regione, nonché quelle concernenti la bonifica montana assicurando il coordinamento con gli altri interventi regionali e degli altri EE.LL. recependo, le disposizioni dell'art. 5 della L.R. n. 12/1985 (7);

a) formulare ed aggiornare, con la partecipazione delle popolazioni interessate, degli enti locali, sindacati ed associazioni, il piano pluriennale per lo sviluppo economico-sociale della zona, al fine di concorrere a realizzare una politica generale di riequilibrio economico e sociale, segnatamente tra le

zone montane e il resto del territorio nazionale, nel quadro delle indicazioni del programma economico nazionale, del piano regionale di sviluppo, e del piano di zona dello stesso, nell'ambito del quale il piano della Comunità dovrà essere organicamente inserito e coordinato e al fine di concorrere alla difesa del suolo e alla protezione della natura;

b) predisporre, coordinare ed attuare programmi di interventi intesi a dotare il territorio montano della zona, con la esecuzione di opere pubbliche e di bonifica montana, delle infrastrutture e dei servizi civili idonei a consentire migliori condizioni di abitabilità e a costituire la base di un adeguato sviluppo

economico;

c) individuare e sostenere, attraverso opportuni incentivi, nel quadro di una economia montana integrata, le iniziative di natura economica idonee alla valorizzazione di ogni tipo di risorsa attuale e potenziale della zona stessa;

d) fornire alle popolazioni residenti nelle zone, riconoscendo alle stesse le funzioni di servizio che svolgono a presidio del territorio, gli strumenti necessari ed idonei a compensare le condizioni di disagio derivanti dall'ambiente montano per impedire lo spopolamento del territorio ed a ricreare le condizioni economiche-sociali atte a risolvere gli attuali squilibri tra popolazione e territorio stesso;

e) favorire la partecipazione culturale e professionale delle popolazioni delle zone;

f) redigere, in armonia con le linee di programmazione e con le norme urbanistiche della Regione, un piano di sviluppo urbanistico delle zone, di cui si dovrà tener conto nella redazione dei piani regolatori, dei programmi di fabbricazione e dei piani generali di bonifica;

g) cooperare con le altre Comunità, altre associazioni fra Comuni, con le Provincie e con la Regione per il coordinamento dei piani zonali] (8).

 

(7) Testo così inserito dall'art. 2 dell'allegato alla L.R. 17 marzo 1987, n. 16. Peraltro tale articolo non ha provveduto a modificare di conseguenza le lettere successive.

(8) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2, lettera h), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Art. 4

Attuazione dei fini istituzionali.

 

[Nell'espletamento dei propri fini istituzionali la Comunità montana:

a) può assumere funzioni proprie degli enti che la costituiscono quando sia dagli stessi delegata a svolgere;

b) può, per l'attuazione di tutti gli interventi previsti dal piano zonale che riguardano in modo specifico uno o più comuni della Comunità, affidate ai Comuni interessati la realizzazione degli interventi garantendo loro l'aiuto necessario a questo fine;

c) può delegare ad altri enti operanti nel territorio della Comunità, di volta in volta, l'esecuzione di determinate realizzazioni attinenti alle loro specifiche funzioni, nell'ambito della rispettiva competenza territoriale;

d) può assumere le funzioni di Consorzio di bonifica montana, a norma dell'art. 30 della legge 25 luglio 1952, n. 991;

e) sostituisce, nell'esercizio di opere, gli enti, persone fisiche e giuridiche inadempienti, ai sensi dell'art. 8 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102;

f) può assumere in convenzione da Enti pubblici e da privati l'esecuzione di opere di carattere agricolo e forestale e di manutenzione di parchi naturali e di aree verdi; può altresì, assumere in concessione e in convenzione l'esecuzione e il mantenimento di opere di bonifica e miglioramento fondiario, nonché di sviluppo agro-zootecnico (9);

g) può acquistare o prendere in affitto, in comodato, in enfiteusi e in altre forme consentite dalla legge, e gestire terreni compresi nel proprio ambito territoriale per destinarli a formazione di boschi, prati, pascoli, allevamenti, o riserve naturali ai sensi dell'art. 3 della legge n. 1102/1971, può affidarne la gestione a singoli coltivatori, o a cooperative di lavoratori e produttori agricoli associati che abbiano finalità sociali e caratteristiche democratiche riconosciute idonee dal Consiglio della Comunità montana (10);

h) può promuovere forme associative e cooperative per i fini di cui alla precedente lettera f) (11);

i) in conformità con le disposizioni di legge vigenti può espropriare terreni non più utilizzati a coltura agraria o nudi o cespugliati, o anche parzialmente boscati, per destinarli ai fini di cui al punto f) (12)] (13).

 

(9) L'art. 3 dell'allegato alla L.R. 17 marzo 1987, n. 16 ha così inserito la lettera f), ha modificato in lettere g), h) ed i) le originarie lettere f), g) ed h) ed ha così sostituito la lettera g) (ex lettera f).

(10) L'art. 3 dell'allegato alla L.R. 17 marzo 1987, n. 16 ha così inserito la lettera f), ha modificato in lettere g), h) ed i) le originarie lettere f), g) ed h) ed ha così sostituito la lettera g) (ex lettera f).

(11) L'art. 3 dell'allegato alla L.R. 17 marzo 1987, n. 16 ha così inserito la lettera f), ha modificato in lettere g), h) ed i) le originarie lettere f), g) ed h) ed ha così sostituito la lettera g) (ex lettera f).

(12) L'art. 3 dell'allegato alla L.R. 17 marzo 1987, n. 16 ha così inserito la lettera f), ha modificato in lettere g), h) ed i) le originarie lettere f), g) ed h) ed ha così sostituito la lettera g) (ex lettera f).

(13) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2, lettera h), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Art. 5

Organi della Comunità.

 

[Sono organi della Comunità montana:

- il Consiglio;

- la Giunta;

- il Presidente;

- il Collegio dei revisori dei conti] (14).

 

(14) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2, lettera h), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Art. 6

Il Consiglio - Composizione.

 

[Il Consiglio della Comunità è costituito dai rappresentanti dei Comuni associati.

Ciascun Comune è rappresentato dal sindaco o suo delegato scelto tra i membri del Consiglio comunale, da un consigliere di maggioranza e da uno di minoranza, eletti dai rispettivi Consigli Comunali.

Il delegato del sindaco può essere dallo stesso designato in modo permanente, per la durata della sua carica.

Nel caso di scioglimento di un Consiglio comunale e/o di gestione commissariale i suoi rappresentanti in seno alla Comunità montana restano in carica fino a che il nuovo Consiglio non abbia provveduto alla nomina di nuovi rappresentanti] (15).

 

(15) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2, lettera h), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Art. 7

Compiti del Consiglio.

 

[Il Consiglio è l'organo deliberante della Comunità.

Compete al Consiglio l'adozione di tutti i provvedimenti di carattere generale che rientrino negli scopi sociali.

In particolare:

a) adotta lo Statuto e le sue integrazioni e modificazioni con il voto della maggioranza assoluta dei suoi componenti;

b) approva il piano pluriennale di sviluppo, il programma stralcio annuale e il piano di sviluppo urbanistico;

c) delibera in ordine alla locazione all'affitto e all'esproprio dei terreni, alla contrazione di mutui, all'acquisto e all'alienazione di immobili;

d) elegge il Presidente, il Vice Presidente, la Giunta e il Collegio dei revisori dei conti;

e) approva il bilancio preventivo, il conto consuntivo, lo storno dei fondi e fissa la misura dei contributi annui da corrispondere dagli enti associati;

f) esamina e decide sui ricorsi e sulle osservazioni al piano pluriennale di sviluppo;

g) nomina il Comitato tecnico consultivo di cui al successivo art. 21 e le eventuali commissioni consiliari per i singoli settori di attività;

h) delibera sulle modalità di esercizio delle funzioni delegate dai Comuni alla Comunità;

i) approva il regolamento degli uffici della Comunità;

l) adotta le decisioni circa l'utilizzazione degli uffici dei Comuni e degli altri enti operanti nel territorio come previsto dall'art. 20 della legge regionale 6 settembre 1972, n. 23 e delibera, previa intesa con gli enti interessati, in ordine ai conseguenti rapporti finanziari;

m) nomina il segretario, il direttore tecnico e il tesoriere della Comunità;

n) nomina eventuali rappresentanti della Comunità presso enti, organizzazioni, commissioni;

o) delibera altresì su ogni altra materia non devoluta alla competenza della Giunta;

p) delega alla Giunta le materie su cui può adottare Consiglio stesso le relative delibere esecutive da sottoporre alla ratifica del Consiglio stesso (16)] (17).

 

(16) Lettera aggiunta dall'art. 4 dell'allegato alla L.R. 17 marzo 1987, n. 16.

(17) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2, lettera h), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Art. 8

Validità delle sedute del Consiglio.

 

[Il Consiglio è validamente riunito quando sia presente la maggioranza dei suoi consiglieri in carica. In seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno un terzo dei componenti.

Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti, salvo per gli argomenti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), i) del precedente art. 7 per i quali è necessario il voto favorevole della maggioranza dei membri del Consiglio in carica] (18).

 

(18) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2, lettera h), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Art. 9

Sedute ordinarie e straordinarie convocazione.

 

[Il Consiglio si riunisce in seduta ordinaria tre volte all'anno:

- entro il mese di luglio per l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente e della relazione sullo statuto di attuazione del programma annuale;

- entro il mese di settembre per approvare il programma stralcio annuale;

- entro il mese di ottobre per l'approvazione del bilancio di previsione dell'anno successivo.

Il Consiglio si riunisce in seduta straordinaria ogni qual volta la Giunta esecutiva lo ritenga necessario o la convocazione sia richiesta da almeno un terzo dei consiglieri o da due Comuni associati.

Le sedute del Consiglio della Comunità sono pubbliche, eccetto i casi in cui per legge o con deliberazione motivata sia altrimenti stabilito; esse hanno luogo, di norma, nella sede della Comunità, salvo sia altrimenti stabilito dalla Giunta che può indire la riunione anche nelle sedi dei Comuni della Comunità

interessati agli argomenti iscritti all'ordine del giorno; in ogni caso viene dato adeguato pubblico preavviso nei Comuni della Comunità.

Le convocazioni del Consiglio sono fatte dal Presidente, previa deliberazione della Giunta, e soltanto in casi di urgenza per sua determinazione, mediante avviso raccomandato da spedirsi almeno sei giorni prima di quello fissato per la riunione.

In caso di urgenza, il termine è ridotto a 48 ore e su convocazione telegrafica.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione nonché l'indicazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno della seduta.

Nel caso che non sia raggiunto il numero legale per la validità della seduta, la successiva convocazione potrà aver luogo non prima di 48 ore dalla seduta andata deserta, sempreché rimanga invariato l'ordine del giorno] (19).

 

(19) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2, lettera h), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Art. 10

Procedimento di discussione delle sedute del Consiglio.

 

[Il Consiglio è presieduto dal Presidente. In sua assenza la presidenza spetta al Vice Presidente.

Dopo l'appello nominale, il Presidente dichiara aperta la seduta e designa tre consiglieri per le funzioni di scrutatori per le votazioni sia pubbliche che segrete.

Gli scrutatori assistono il Presidente durante lo spoglio dei voti e con lui accertano il risultato delle votazioni.

Il Presidente dirige e coordina la discussione sugli argomenti all'ordine del giorno] (20).

 

(20) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2, lettera h), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Art. 11

Durata in carica del Consiglio - Convalida elezione - Decadenza - Revoca.

 

[Il Consiglio dura in carica cinque anni e in ogni caso decade in occasione della rinnovazione della maggioranza dei Consigli comunali costituenti la Comunità assolvendo comunque le sue funzioni fino alla ricostituzione del nuovo Consiglio conseguente la nomina dei rappresentanti dei rispettivi Comuni associati alla Comunità montana (21).

I membri del Consiglio decadono dalle loro funzioni con il cessare, per qualsiasi motivo, del loro mandato.

I consiglieri che non intervengono a tre sedute ordinarie consecutive del Consiglio, senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dal Consiglio decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione giudiziale all'interessato della proposta di decadenza, comunicata anche al Comune di appartenenza.

I consiglieri decaduti vengono sostituiti con le stesse modalità con le quali sono stati nominati. Nel caso che il consigliere decaduto non sia il sindaco o suo delegato il Consiglio comunale di appartenenza dovrà rieleggere i propri rappresentanti per garantire l'operatività del voto limitato.

Il Consiglio, nella sua prima seduta, procede alla convalida dell'elezione dei propri componenti prima di deliberare su qualsiasi altro argomento] (22).

 

(21) Comma così modificato dall'art. 4 dell'allegato alla L.R. 17 marzo 1987, n. 16.

(22) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2, lettera h), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Art. 12

La Giunta - Composizione.

 

[La Giunta della Comunità montana è costituita:

- dal Presidente e Vice presidente, eletti dal Consiglio della Comunità a maggioranza assoluta dei componenti;

- da sei membri effettivi e tre supplenti eletti dal Consiglio con votazioni limitate a 2/3 per assicurare la rappresentanza della minoranza consiliare.

I membri supplenti partecipano alle riunioni della Giunta e sostituiscono i membri effettivi assenti in ordine di precedenza ai voti ricevuti nella rispettiva elezione e prevalendo, in caso di parità, l'età maggiore (23)] (24).

 

(23) Articolo così sostituito dall'art. 5 dell'allegato alla L.R. 17 marzo 1987, n. 16.

(24) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2, lettera h), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Art. 13

Attribuzione della Giunta.

 

[La Giunta è l'organo esecutivo della Comunità, ispirato a una visione unitaria degli interessi dei Comuni partecipanti.

La Giunta:

- opera con il Presidente nell'esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio della Comunità (25);

- pone in essere gli interventi necessari ad assicurare il buon svolgimento e il massimo coordinamento dell'attività dei singoli enti;

- delibera in materia contrattuale e patrimoniale nel quadro del bilancio preventivo e nei limiti dei piani di sviluppo e dei programmi d'intervento;

- adotta in casi di urgenza i provvedimenti di competenza del Consiglio e ad esso li sottopone per la ratifica in occasione della prima riunione. Da tali provvedimenti sono esclusi, oltre a quanto previsto dall'art. 9 della legge regionale 6 settembre 1972, n. 23, l'assestamento del bilancio e l'indicazione di priorità dei finanziamenti delle opere da eseguire;

- predispone il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la relazione sullo stato di attuazione del programma annuale per sottoporli all'approvazione del Consiglio] (26).

 

(25) Alinea così modificato dall'art. 4 dell'allegato alla L.R. 17 marzo 1987, n. 16.

(26) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2, lettera h), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Art. 14

Riunioni della Giunta.

 

[La Giunta si riunisce su convocazione del Presidente:

- in sessione ordinaria almeno due volte al mese (27);

- in sessione straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o lo richieda un terzo dei membri della Giunta stessa.

La Giunta è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

La Giunta delibera a maggioranza assoluta, con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Le riunioni della Giunta non sono pubbliche.

Possono essere invitati alle riunioni di Giunta, a titolo consultivo, amministratori, tecnici, esperti, rappresentanti sindacali e di categoria] (28).

 

(27) Alinea così modificato dall'art. 4 dell'allegato alla L.R. 17 marzo 1987, n. 16.

(28) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2, lettera h), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Art. 15

Durata in carica della Giunta.

 

[Il Presidente, il Vice Presidente e i componenti della Giunta restano in carica per la durata del loro mandato amministrativo di membri del Consiglio della Comunità e possono essere rieletti.

La decadenza dalla carica di consigliere della Comunità comporta automaticamente la decadenza da membro della Giunta qualora non si tratti di rinnovo del Consiglio per fine legislatura (29).

L'assenza a tre sedute ordinarie consecutive della Giunta comporta la decadenza secondo la procedura prevista dal precedente art. 11.

Il Presidente, il Vice Presidente e i membri della Giunta possono essere revocati dall'ufficio quando ricorrano gravi motivi che possono pregiudicare il regolare funzionamento dell'amministrazione.

Possono essere revocati in seguito a proposta motivata e sottoscritta da almeno un terzo dei componenti del Consiglio della Comunità o promossa dall'organo di controllo e deve avvenire con il voto favorevole e palese di due terzi dei componenti il Consiglio.

La revoca non produce effetto se entro quaranta giorni il Consiglio non provvede alla sostituzione delle persone revocate] (30).

 

(29) Comma così modificato dall'art. 4 dell'allegato alla L.R. 17 marzo 1987, n. 16.

(30) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2, lettera h), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Art. 16

Il Presidente - Attribuzioni.

 

[Il Presidente:

- rappresenta ad ogni effetto la Comunità di fronte a terzi e in giudizio e vigila su tutto l'andamento di essa;

- convoca e presiede le riunioni del Consiglio e quelle della Giunta;

- firma i verbali delle riunioni, la corrispondenza, gli ordini di riscossione, i mandati di pagamento e gli altri documenti inerenti l'attività della Comunità;

- compie tutte le operazioni relative agli impegni, anche finanziari delle Comunità con enti pubblici e privati, accetta eredità con beneficio di inventario, lasciti, donazioni e sovvenzioni, rilascia quietanze liberatorie, il tutto in forza di regolari delibere del Consiglio e della Giunta;

- in via generale dà esecutività a ogni delibera del Consiglio e della Giunta;

- il Vice Presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento] (31).

 

(31) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2, lettera h), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Art. 17

Collegio dei revisori dei conti.

 

[Il Consiglio elegge tra i propri membri non facenti parte della Giunta i revisori dei conti in numero di tre, di cui uno in rappresentanza della minoranza.

Il Collegio dura in carica un anno.

Il Collegio dei revisori dei conti vigila e controlla l'andamento della contabilità della Comunità montana che riferisce al Consiglio mediante una relazione annuale nella seduta di presentazione del conto consuntivo.

I revisori dei conti possono essere confermati.

La decadenza dalla carica di consigliere e l'elezione a membro della Giunta comportano automaticamente la decadenza da membro del Collegio.

I revisori possono essere revocati dall'ufficio quando ricorrano gravi motivi che influiscono sull'espletamento del loro mandato o il regolare funzionamento del Collegio. Vale la procedura prevista dal precedente art. 15] (32).

 

(32) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2, lettera h), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Art. 18

Segretario della Comunità.

 

[Il coordinatore segretario della Comunità montana è assunto tramite pubblico concorso. In sua assenza lo sostituisce nelle riunioni di Giunta e Consiglio il funzionario presente di grado più elevato in pianta organica della Comunità montana (33)] (34).

 

(33) Articolo così sostituito dall'art. 6 dell'allegato alla L.R. 17 marzo 1987, n. 16.

(34) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2, lettera h), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Art. 19

Ufficio tecnico.

 

[La Comunità montana è dotata di un proprio Ufficio tecnico per la preparazione dei progetti esecutivi, nonché per assicurare una adeguata progettazione e direzione tecnica dell'esecuzione dei lavori con propria manodopera forestale, i propri mezzi meccanici e la necessaria rendicontazione degli stessi per il collaudo (35)] (36).

 

(35) Articolo così sostituito dall'art. 7 dell'allegato alla L.R. 17 marzo 1987, n. 16.

(36) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2, lettera h), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Art. 20

Personale della Comunità.

 

[Al personale della Comunità montana si applicano le norme relative allo stato giuridico e al trattamento economico dei dipendenti degli EE.LL.

Il personale amministrativo della Comunità montana è ordinato in ruolo unico secondo le norme del regolamento organico.

La Comunità montana può avvalersi anche di personale comandato dalla Regione Umbria e dagli altri EE.LL.

La Comunità montana può conferire incarichi di studio, ricerca e consulenza in merito a problemi di particolare rilievo tecnico, giuridico e amministrativo, oppure in attuazione di progetti specifici previsti dal programma pluriennale di attività, richiedenti specifica competenza, solo nei casi in cui la professionalità e/o disponibilità di mezzi tecnici e scientifici non consenta l'impiego del personale di ruolo della stessa Comunità montana, ed in armonia con l'art. 152 della L. n. 1077/1970.

Il personale forestale della Comunità montana è inquadrato con il trattamento previsto dal C.C.N.L. degli operai forestali, a regime privatistico (37)] (38).

 

(37) Articolo così sostituito prima dall'articolo unico, L.R. 2 aprile 1982, n. 15 e poi dall'art. 8 dell'allegato alla L.R. 17 marzo 1987, n. 16.

(38) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2, lettera h), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Art. 21

Comitato tecnico consultivo - Rapporti con altri enti operanti nel territorio - Partecipazione alla Comunità.

 

[Il Consiglio della Comunità, allo scopo di stabilire i necessari coordinamenti e collegamenti per la redazione e l'aggiornamento del piano di sviluppo zonale, dei programmi stralcio annuali e dell'eventuale piano di sviluppo urbanistico, di cui agli artt. 5, secondo e quinto comma, e 7 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, oltre alle commissioni per singoli settori di attività, nomina un Comitato tecnico consultivo del quale fanno parte i rappresentanti degli enti operanti nel territorio della Comunità quali l'Amministrazione provinciale, l'Ente di sviluppo ed altri enti che il Consiglio riterrà opportuni ed idonei, tecnici ed esperti, organizzazioni sindacali, associazioni e cooperative delle categorie interessate.

I rappresentanti di detti enti devono altresì essere invitati a partecipare alle sedute del Consiglio della Comunità, senza diritto di voto, dedicate all'esame e alla approvazione del piano di sviluppo zonale e dei programmi stralcio annuali nonché dell'eventuale piano di sviluppo urbanistico.

La collaborazione tra la Comunità montana e gli enti operanti nel territorio viene attuata, per l'espletamento dei fini istituzionali della Comunità medesima, anche mediante quanto previsto dall'art. 20 della legge regionale 6 settembre 1972, n. 23.

Il Consiglio della Comunità disciplina con apposito regolamento la partecipazione dei rappresentanti degli enti nel Comitato tecnico consultivo.

Il Consiglio della Comunità metterà in essere i collegamenti necessari perché gli siano trasmessi i piani degli altri enti operanti nel territorio affinché sia possibile conseguire l'adeguamento degli stessi al piano economico-sociale della Comunità così come previsto dal quinto comma dell'art. 5 della legge 3

dicembre 1971, n. 1102] (39).

 

(39) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2, lettera h), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Art. 22

Comunità e Comuni associati.

 

[Degli atti di piano economico e territoriale, il Consiglio della Comunità predispone progetti che vengono sottoposti all'esame dei Consigli comunali dei Comuni associati. Tenendo conto dei pareri espressi dai Comuni, il Consiglio della Comunità provvede quindi alla elaborazione e alla adozione dei piani.

Ciascun consigliere comunale di un Comune associato ha diritto di prendere visione degli atti riguardanti l'attività della Comunità montana] (40).

 

(40) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2, lettera h), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Art. 23

Piano pluriennale di sviluppo della Comunità e programmi stralcio annuali.

 

[Entro un anno dalla sua costituzione, la Comunità appronta un piano pluriennale per lo sviluppo economico e sociale della propria zona secondo quanto previsto dall'art. 5 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102.

Il Consiglio della Comunità comunque decide tutte le iniziative atte ad attuare la partecipazione delle popolazioni interessate alla predisposizione del piano, sottoponendo la bozza del piano stesso predisposta dal Consiglio all'esame dei Consigli comunali della Comunità, alle forze politiche, sindacale ed economiche della zona ed anche prevedendo forme di iniziativa popolare per la proposta dei programmi ed interventi al piano di sviluppo della Comunità.

Il piano di sviluppo economico e sociale della zona, approvato dal Consiglio della Comunità, viene affisso per trenta giorni in ogni Comune e ne viene data informazione con pubblicazione di manifesti ed avvisi su quotidiani e periodici di larga diffusione nella zona, e ogni altra forma possibile di pubblicità per consentire eventuali ricorsi che dovranno essere prodotti entro trenta giorni dalla pubblicazione nei Comuni.

Il Consiglio della Comunità, esaminate le osservazioni e proposte ed eventualmente rielaborato il piano, lo trasmette per l'esame e l'approvazione alla Regione che dovrà provvedere entro sessanta giorni dal ricevimento; trascorso tale termine il piano si intende approvato.

Il Consiglio della Comunità, inoltre, approva e trasmette alla Regione, entro il 30 settembre di ogni anno, il programma stralcio del piano pluriennale ai fini del suo finanziamento da parte della Regione stessa.

Il Consiglio della Comunità, ottenuto dalla Regione l'affidamento dello stanziamento annuale, approva il bilancio preventivo nel rispetto delle norme previste dalla legge.

Il Consiglio, inoltre, entro i termini previsti per l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, approva una relazione sullo stato di attuazione del programma annuale, nel quadro del piano di sviluppo, proponendo le eventuali modifiche dello stesso e la inoltra alla Regione.

Il piano generale di sviluppo ed i piani annuali di intervento vengono attuati e coordinati dalla Comunità la quale può avvalersi anche della delega di cui all'art. 4) lettera c) del presente Statuto.

La Comunità montana si attiene inoltre alle norme regionali, relative alla preparazione dei piani zonali e dei programmi annuali, previsti dall'art. 4) lettera c), della legge 3 dicembre 1971, n. 1102] (41).

 

(41) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2, lettera h), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Art. 24

Verbali e deliberazioni.

 

[I verbali delle riunioni del Consiglio debbono essere inviati in copia a ciascun Comune, facente parte della Comunità montana e a tutti i membri del Consiglio.

I verbali inoltre debbono essere approvati nella prima riunione successiva a quella cui si riferiscono.

Le deliberazioni del Consiglio e della Giunta debbono essere pubblicate nell'albo pretorio della Comunità non oltre sette giorni dalla data della loro adozione.

Dovranno altresì essere pubblicate le determinazioni anche interlocutorie adottate dal Comitato di controllo in ordine alle deliberazioni stesse nonché dovranno essere pubblicati i provvedimenti non soggetti al controllo.

Le deliberazioni stesse saranno inviate ai Comuni membri con l'invito ad esporle nei rispettivi albi pretori.

Debbono essere inoltre inviate alla competente Sezione provinciale del Comitato di controllo sulle Province, sui Comuni e sugli altri enti locali ai sensi dell'art. 21 della legge regionale 6 settembre 1972, n. 23] (42).

 

(42) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2, lettera h), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Art. 25

Tesoriere.

 

[Il servizio di tesoreria è affidato, con delibera del Consiglio, ad un Istituto di credito. La riscossione delle entrate e il pagamento delle spese sono effettuate esclusivamente tramite tesoriere in base a regolari reversali e mandati.

I rapporti con il tesoriere verranno regolati da apposita convenzione] (43).

 

(43) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2, lettera h), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Art. 26

Finanziamento della Comunità.

 

[Alle spese necessarie per il funzionamento della Comunità montana si provvede con i fondi costituiti da:

a) assegnazioni di finanziamenti alla Comunità medesima dallo Stato, dalla Regione, da enti e privati, volti a facilitare il perseguimento degli scopi istituzionali;

b) dal contributo annuo dei Comuni membri della Comunità nella misura fissata dal Consiglio;

c) da eventuali lasciti, donazioni, sovvenzioni e contributi] (44).

 

(44) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2, lettera h), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Art. 27

Demanio e patrimonio.

 

[La Comunità potrà disporre di un proprio demanio e patrimonio ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102] (45).

 

(45) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2, lettera h), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Art. 28

Indennità e rimborso spese ai componenti degli organi della Comunità.

 

[Al presidente e ai membri della Giunta viene corrisposta una indennità massima stabilita dalle vigenti disposizioni di legge in materia, commisurata alla indennità goduta dal sindaco del Comune più popoloso della Comunità montana.

Al presidente, ai membri della Giunta e del Consiglio che per ragioni del loro mandato si rechino fuori dell'ambito territoriale cui si riferiscono le funzioni esercitate, sono dovuti il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonché l'indennità di missione alle condizioni previste dall'art. 1, primo comma e dall'art. 3, primo e secondo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 836.

Il Consiglio comunitario può sostituire con Regolamento all'indennità di missione il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

Ai consiglieri che non godano di alcuna indennità di carica spetta una indennità di presenza, commisurata alla disposizioni di legge vigenti, per l'effettiva partecipazione a ogni seduta del Consiglio e per non più una seduta al giorno, nonché il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute da coloro che risiedono fuori dell'Ente (46)] (47).

 

(46) Articolo così sostituito dall'art. 9 dell'allegato alla L.R. 17 marzo 1987, n. 16.

(47) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2, lettera h), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Art. 29

Adesione all'U.N.C.E.M. e ad altre associazioni.

 

[La Comunità montana può aderire all'Unione nazionale dei Comuni ed enti montani (U.N.C.E.M.) e ad altre associazioni, previa deliberazione del Consiglio] (48).

 

(48) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2, lettera h), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Art. 30

Integrazioni e modifiche dello Statuto.

 

[Le integrazioni e modifiche al presente Statuto devono riportare il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio, salvo il caso di modifiche fissate per legge, nel qual caso è sufficiente la maggioranza semplice.

Anche per le modifiche dello Statuto deve seguire il momento della partecipazione prevista] (49).

 

(49) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2, lettera h), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Art. 31

Estinzione della Comunità.

 

[La Comunità si estingue soltanto in seguito a legge regionale che, modificando la ripartizione dei territori montani in zone omogenee, elimini integralmente la zona omogenea che ne costituisce il substrato territoriale] (50).

 

(50) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2, lettera h), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Art. 32

Norma transitoria.

 

[Entro trenta giorni dall'approvazione del presente Statuto da parte della Regione, il Consiglio della Comunità procede alla elezione del Presidente, del Vice Presidente e della Giunta esecutiva in sostituzione degli organi provvisori] (51).

 

 

 

(51) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2, lettera h), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.