L.R. 11 marzo 1974, n. 14 (1).

Comunitą montana zona omogenea «B». Approvazione dello statuto ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 6 settembre 1972, n. 23 (2).

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 18 marzo 1974, n. 9, edizione straordinaria.

(2) La presente legge č stata abrogata dall'art. 17, comma 2, lettera b), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Articolo unico

 

[Č approvato, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 6 settembre 1972, n. 23, lo statuto della comunitą montana «Alto Chiascio» - zona omogenea «B» con sede in Gubbio, nel testo allegato alla presente legge.

La presente legge č dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, comma secondo, della Costituzione e dell'art. 65 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione] (3).

 

(3) La presente legge č stata abrogata dall'art. 17, comma 2, lettera b), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Statuto (4)

 

 

 

(4) L'intero testo della presente legge č stato abrogato dall'art. 17, comma 2, lettera b), L.R. 9 marzo 2000, n. 19. Vedi, ora, il nuovo Statuto approvato con L.R. 23 febbraio 1982, n. 7.