L.R. 30 giugno 1973, n. 31 (1).

Interventi per la razionalizzazione e lo sviluppo del settore distributivo e provvidenze a favore di cooperative tra commercianti al dettaglio.

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 5 luglio 1973, n. 22, edizione straordinaria.

 

 

Art. 1

Spese ammesse al finanziamento.

 

In attuazione dei principi stabiliti dall'art. 20 dello Statuto la Regione contribuisce, nella misura e nei modi stabiliti dalla presente legge, alle spese generali di esercizio e di avviamento, riferite al primo anno di attività, comprese quelle per l'acquisto di mobili, attrezzi e macchine, sostenute dalle cooperative costituite tra dettaglianti per gli acquisti collettivi o per la vendita in forma associata o per la gestione comune di servizi.

 

 

Art. 2

Requisiti dei soggetti destinatari dei finanziamenti.

 

Destinatari dei finanziamenti sono le cooperative tra commercianti al dettaglio la cui licenza sia stata rilasciata prima dell'entrata in vigore della presente legge, per gli acquisti collettivi o per la vendita in forma associata o per la gestione comune di servizi iscritte nel registro delle società e nello schedario generale della cooperazione, in possesso dei requisiti mutualistici di cui al D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577.

 

 

Art. 3

Misura del contributo.

 

Alle spese di cui al precedente art. 1, la Regione concorre mediante contributi in conto capitale in misura non superiore al 40 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

 

 

Art. 4

Delega alle Province - Ripartizione delle disponibilità finanziarie.

 

In attuazione dell'art. 118 della Costituzione e dell'art. 13 dello Statuto, le funzioni amministrative previste dalla presente legge sono delegate alle Province.

A tal fine i fondi stanziati per l'attuazione delle provvidenze sono ripartiti tra le due province della Regione nella misura del 65 per cento per la provincia di Perugia e del 35 per cento per la provincia di Terni.

 

 

Art. 5

Modalità per la concessione dei contributi.

 

Le domande per la concessione dei contributi, indirizzate al Presidente dell'Amministrazione provinciale competente per territorio, debbono essere corredate dai seguenti documenti:

a) relazione finanziaria da cui risultino le spese di esercizio e di avviamento da affrontare;

b) relazione illustrativa delle caratteristiche e dei costi dei mobili, attrezzi e macchine quando trattasi di acquisti;

c) certificato d'iscrizione della cooperativa nel registro delle società e nello schedario generale della cooperazione e di possesso dei requisiti mutualistici di cui al D.Lgs.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577.

Il termine per la presentazione della domanda è fissato annualmente dal Presidente della Giunta provinciale, per ciascuna provincia.

 

 

Art. 6

Criteri di ammissione al finanziamento.

 

Il Consiglio provinciale ammette a finanziamento le richieste, sentita la Commissione regionale del commercio, tenendo conto dell'importanza della iniziativa per la razionalizzazione del settore distributivo e in particolare del numero dei soci, dell'economia di gestione realizzabile e dei riflessi favorevoli per i consumatori e fissa per ciascuna domanda l'entità del contributo anche in relazione al numero delle domande presentate.

Il Consiglio provinciale privilegierà le iniziative che contribuiranno alla razionalizzazione del settore distributivo anche sotto l'aspetto della localizzazione dei punti di vendita e dei depositi, sulla base delle indicazioni fornite dai Comuni.

 

 

Art. 7

Erogazione dei contributi.

 

L'erogazione dei contributi ha luogo:

a) se trattasi di spese di esercizio e di avviamento, in base alla documentazione presentata;

b) se trattasi di acquisti, in base alle relative fatture.

 

 

Art. 8

Revoca contributi.

 

I contributi utilizzati per fini diversi da quelli previsti dalla presente legge vengono revocati con provvedimento del Presidente della Provincia, sentito il parere della Commissione regionale del commercio.

 

 

Art. 9

Imputazione della spesa.

 

Per l'attuazione della presente legge, che avrà durata triennale, è autorizzata la spesa di lire 50 milioni e ad essa si farà fronte come segue:

a) lire 10 milioni sul bilancio per l'esercizio 1972 con imputazione al cap. 295 «Interventi per studi e ricerche di mercato, nonché per agevolare la costituzione di forme associative tra commercianti»;

b) lire 40 milioni sul bilancio per l'esercizio 1973 con imputazione al cap. 295 «Interventi per studi e ricerche di mercato, nonché per agevolare la costituzione di forme associative tra commercianti»;

c) agli oneri derivanti alla Regione per gli anni 1974 e 1975 sarà fatto fronte con le entrate tributarie di cui all'art. 1 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

 

 

Art. 10

Accreditamento dei fondi alle Province.

 

All'inizio di ciascun esercizio finanziario il Presidente della Giunta regionale accredita, a favore delle Amministrazioni provinciali, in appositi conti correnti da aprire presso l'Istituto di Tesoreria della Regione, sottoposti alle stesse condizioni del conto di tesoreria, i fondi stanziati dalla presente legge per l'esercizio relativo.

 

 

Art. 11

Rendiconto.

 

Le Amministrazioni provinciali sono tenute a presentare annualmente alla Regione il rendiconto finanziario relativo alle operazioni effettuate, allegando copia degli estratti dei conti correnti di cui all'articolo precedente ed una relazione illustrativa dell'attività svolta.

 

 

Art. 12

Norma transitoria.

 

A favore delle cooperative già in attività all'entrata in vigore della presente legge è erogato un contributo una tantum fino ad un massimo di tre milioni.

A tal fine le cooperative presenteranno le domande al Presidente dell'Amministrazione provinciale competente per territorio, corredandole con i seguenti documenti:

a) certificato di iscrizione della cooperativa nel registro delle società e nello schedario generale della cooperazione e di possesso dei requisiti mutualistici di cui al D.Lgs.C.P.S. 11 dicembre 1947, n. 1577;

b) relazione illustrativa della attività svolta.

Sulle domande deciderà il Consiglio provinciale con le modalità previste dal precedente art. 6.