L.R.
30 giugno 1973, n. 31 (1).
Interventi
per la razionalizzazione e lo sviluppo del settore distributivo e provvidenze a
favore di cooperative tra commercianti al dettaglio.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 5 luglio 1973, n. 22, edizione straordinaria.
Art.
1
Spese
ammesse al finanziamento.
In
attuazione dei principi stabiliti dall'art. 20 dello Statuto la Regione
contribuisce, nella misura e nei modi stabiliti dalla presente legge, alle
spese generali di esercizio e di avviamento, riferite al primo anno di
attività, comprese quelle per l'acquisto di mobili, attrezzi e macchine,
sostenute dalle cooperative costituite tra dettaglianti per gli acquisti
collettivi o per la vendita in forma associata o per la gestione comune di
servizi.
Art.
2
Requisiti
dei soggetti destinatari dei finanziamenti.
Destinatari
dei finanziamenti sono le cooperative tra commercianti al dettaglio la cui
licenza sia stata rilasciata prima dell'entrata in vigore della presente legge,
per gli acquisti collettivi o per la vendita in forma associata o per la
gestione comune di servizi iscritte nel registro delle società e nello
schedario generale della cooperazione, in possesso dei requisiti mutualistici
di cui al D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577.
Art.
3
Misura
del contributo.
Alle
spese di cui al precedente art. 1, la Regione concorre mediante contributi in
conto capitale in misura non superiore al 40 per cento della spesa riconosciuta
ammissibile.
Art.
4
Delega
alle Province - Ripartizione delle disponibilità finanziarie.
In
attuazione dell'art. 118 della Costituzione e dell'art. 13 dello Statuto, le
funzioni amministrative previste dalla presente legge sono delegate alle
Province.
A
tal fine i fondi stanziati per l'attuazione delle provvidenze sono ripartiti
tra le due province della Regione nella misura del 65 per cento per la
provincia di Perugia e del 35 per cento per la provincia di Terni.
Art.
5
Modalità
per la concessione dei contributi.
Le
domande per la concessione dei contributi, indirizzate al Presidente dell'Amministrazione
provinciale competente per territorio, debbono essere corredate dai seguenti
documenti:
a)
relazione finanziaria da cui risultino le spese di esercizio e di avviamento da
affrontare;
b)
relazione illustrativa delle caratteristiche e dei costi dei mobili, attrezzi e
macchine quando trattasi di acquisti;
c)
certificato d'iscrizione della cooperativa nel registro delle società e nello
schedario generale della cooperazione e di possesso dei requisiti mutualistici
di cui al D.Lgs.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577.
Il
termine per la presentazione della domanda è fissato annualmente dal Presidente
della Giunta provinciale, per ciascuna provincia.
Art.
6
Criteri
di ammissione al finanziamento.
Il
Consiglio provinciale ammette a finanziamento le richieste, sentita la
Commissione regionale del commercio, tenendo conto dell'importanza della
iniziativa per la razionalizzazione del settore distributivo e in particolare
del numero dei soci, dell'economia di gestione realizzabile e dei riflessi
favorevoli per i consumatori e fissa per ciascuna domanda l'entità del
contributo anche in relazione al numero delle domande presentate.
Il
Consiglio provinciale privilegierà le iniziative che contribuiranno alla
razionalizzazione del settore distributivo anche sotto l'aspetto della
localizzazione dei punti di vendita e dei depositi, sulla base delle
indicazioni fornite dai Comuni.
Art.
7
Erogazione
dei contributi.
L'erogazione
dei contributi ha luogo:
a)
se trattasi di spese di esercizio e di avviamento, in base alla documentazione
presentata;
b)
se trattasi di acquisti, in base alle relative fatture.
Art.
8
Revoca
contributi.
I
contributi utilizzati per fini diversi da quelli previsti dalla presente legge
vengono revocati con provvedimento del Presidente della Provincia, sentito il
parere della Commissione regionale del commercio.
Art.
9
Imputazione
della spesa.
Per
l'attuazione della presente legge, che avrà durata triennale, è autorizzata la
spesa di lire 50 milioni e ad essa si farà fronte come segue:
a)
lire 10 milioni sul bilancio per l'esercizio 1972 con imputazione al cap. 295
«Interventi per studi e ricerche di mercato, nonché per agevolare la
costituzione di forme associative tra commercianti»;
b)
lire 40 milioni sul bilancio per l'esercizio 1973 con imputazione al cap. 295
«Interventi per studi e ricerche di mercato, nonché per agevolare la
costituzione di forme associative tra commercianti»;
c)
agli oneri derivanti alla Regione per gli anni 1974 e 1975 sarà fatto fronte
con le entrate tributarie di cui all'art. 1 della legge 16 maggio 1970, n. 281.
Art.
10
Accreditamento
dei fondi alle Province.
All'inizio
di ciascun esercizio finanziario il Presidente della Giunta regionale
accredita, a favore delle Amministrazioni provinciali, in appositi conti correnti
da aprire presso l'Istituto di Tesoreria della Regione, sottoposti alle stesse
condizioni del conto di tesoreria, i fondi stanziati dalla presente legge per
l'esercizio relativo.
Art.
11
Rendiconto.
Le
Amministrazioni provinciali sono tenute a presentare annualmente alla Regione
il rendiconto finanziario relativo alle operazioni effettuate, allegando copia
degli estratti dei conti correnti di cui all'articolo precedente ed una
relazione illustrativa dell'attività svolta.
Art.
12
Norma
transitoria.
A
favore delle cooperative già in attività all'entrata in vigore della presente
legge è erogato un contributo una tantum fino ad un massimo di tre milioni.
A
tal fine le cooperative presenteranno le domande al Presidente
dell'Amministrazione provinciale competente per territorio, corredandole con i
seguenti documenti:
a)
certificato di iscrizione della cooperativa nel registro delle società e nello
schedario generale della cooperazione e di possesso dei requisiti mutualistici
di cui al D.Lgs.C.P.S. 11 dicembre 1947, n. 1577;
b)
relazione illustrativa della attività svolta.
Sulle
domande deciderà il Consiglio provinciale con le modalità previste dal
precedente art. 6.