fonte: Unione europea

www.europa.eu.int

 

MEMO/03/11

Bruxelles, 22 gennaio 2003

Riforma della PAC -

Raffronto tra la situazione attuale, la comunicazione sulla revisione intermedia (luglio 2002) e le proposte legislative (gennaio 2003)

 


SEMINATIVI

 

Situazione attuale

Comunicazione (luglio 2002)

Proposte legislative (gennaio 2003)

Cereali

Prezzo di intervento pari a 101,31 €/t

Pagamenti diretti pari a 63 €/t moltiplicati per la resa di riferimento

Maggiorazioni mensili del prezzo di intervento di 0,93 €/t ciascuna, applicate in sette tappe

Ultima riduzione del 5 % del prezzo di intervento (sul 20 % proposto dall'Agenda 2000), che scende a 95,35 /t. Il pagamento diretto è portato a 66 €/t, disaccoppiato.

Abolizione delle maggiorazioni mensili

Nessun cambiamento
(consolidamento della OCM dei cereali)

Soppressione della restituzione alla produzione di amidi e fecole di cereali e di fecola di patate

Segala

Il prezzo di intervento della segala è uguale a quello dei cereali

Abolizione dell'intervento per la segala

Nessun cambiamento

Frumento duro

Supplemento specifico :

·        344,5 €/ha nelle "zone tradizionali"

·        138,9 €/ha nelle zone in cui la produzione è consolidata

Nei limiti della superficie massima garantita (SMG)

Il supplemento è subordinato all'impiego di sementi certificate

Disaccoppiamento e riduzione dei supplementi in tre anni come segue:

·        250 €/ha nelle "zone tradizionali"

·        azzeramento del supplemento per le "zone a produzione consolidata"

Introduzione di un premio supplementare alla qualità pari a 15 €/t in funzione di criteri minimi di qualità e subordinatamente alla stipula di un contratto

Nessun cambiamento

Premio di 40 €/ha nelle "zone tradizionali", nel limite della SMG, a condizione che sia usata a una determinata quantità di sementi di varietà selezionate per la produzione di semole e pasta alimentare

Semi oleosi

Pagamenti per superficie allineati su quelli per i cereali

Nessuna misura specifica Il pagamento diretto è portato a 66 €/t, disaccoppiato

Nessun cambiamento

Colture proteiche

Pagamento specifico supplementare pari a 9,5 €/t moltiplicati per la resa di riferimento

Nuovo aiuto complementare a sé stante per le colture proteiche pari a 55,57 €/ha (9,5 € /t moltiplicati per le rese medie di riferimento delle regioni di coltura)

Nessun cambiamento
SMG fissata a 1, 4 milioni di ettari

ALTRE COLTURE

 

Situazione attuale

Comunicazione (luglio 2002)

Proposte legislative (gennaio 2003)

Riso

Prezzo di intervento pari a 298,35 €/t (risone)

Pagamento diretto pari a 52,65 €/t, moltiplicato per le rese di riferimento e versato per ettaro nei limiti della superficie massima garantita (SMG)

 

Riduzione del 50% del prezzo di intervento che scende a 150 €/t, soglia che fa scattare il magazzinaggio privato. Se il prezzo scende al di sotto di 120 €/t, scatta un dispositivo di sicurezza.

Pagamenti compensativi pari a 177 €/t di cui 75 €/t erogati sotto forma di pagamento specifico (blue box)

Riduzione delle SMG nazionali al valore più basso tra la media del 1999-2001 oppure l'attuale livello delle SMG

 

 

 

Nessun cambiamento

Patate da fecola

Misure a favore dei produttori:

·        prezzo minimo pari a 178,31 €/t

·        pagamento di 110, 54 €/t

 

Disaccoppiamento

Pagamento ai produttori per metà accoppiato e per metà disaccoppiato

Soppressione del prezzo minimo per le patate da fecola e della restituzione alla produzione di fecola di patate

Crediti per il carbonio

Produzioni non alimentari sui terreni ritirati dalla produzione (è obbligatorio stipulare un contratto con il trasformatore)

Aiuto di 45 €/ha a favore delle colture energetiche (è obbligatorio stipulare un contratto con il trasformatore)

SMG di 1,5 milioni di ettari ripartita per Stato membro

 

Nessun cambiamento

 

 

SMG fissata per l'Unione dei Quindici, senza ripartizione per Stato membro

 

 

 

Situazione attuale

Comunicazione (luglio 2002)

Proposte legislative (gennaio 2003)

Foraggi essiccati

Pagamenti diretti:

·        68,83 €/t per i foraggi disidratati;

·        38,64 /t per i foraggi essiccati al sole.

Sostegno ripartito a metà (50/50) nel modo seguente:

·        pagamento al reddito disaccoppiato per gli agricoltori (dotazione di 160 milioni €)

·        quantità massima garantita unica + aiuto all'industria di 33 €/t

Nessun cambiamento, ma precisazione:

·        l'aiuto ai coltivatori è concesso in base ai conferimenti e ai quantitativi nazionali garantiti (QNG)

·        l'aiuto all'industria è mantenuto per quattro anni e ridotto progressivamente

·        è abolita la franchigia del 5%

Frutta a guscio

Programmi pluriennali per il miglioramento della qualità e della commercializzazione attuati da organizzazioni di produttori

Misure specifiche abrogate nel 1996, ma i programmi possono continuare fino alla scadenza (10 anni): gli ultimi programmi scadono nel 2006/07

Successivamente, nessuna misura specifica di sostegno

Pagamento forfettario di 100 €/ha con la possibilità di un'integrazione concessa dagli Stati membri fino ad un massimo di 109 €/ha

SMG di 800 000 ettari

Le superfici sulle quali sono in atto programmi di miglioramento non possono beneficiare del nuovo sostegno

 

Nessun cambiamento

 


PRODUZIONI ANIMALI

 

Situazione attuale

Comunicazione (luglio 2002)

Proposte legislative (gennaio 2003)

Carni bovine

Prezzo di base fissato a 2224 €/t con la possibilità di ricorrere all'ammasso privato se si raggiunge il 103 % di tale prezzo. Intervento fissato come rete di sicurezza a 1560 €/t

Pagamenti per capo di bestiame: 150 € per i manzi (2 pagamenti in tutto), 210 €/anno per i torelli e 210 €/anno per le vacche nutrici.

Premio supplementare per la macellazione pari a 80 € (tori, manzi, vacche) e 50 € (vitelli)

Criteri di ammissibilità: fino a 1,8 UB/ha (a partire dall'1/1/03, attualmente 1,9 UB), limite della densità pari a 90 capi (con deroghe)

Premio di estensivizzazione: 100 € per premio (densità di bestiame di 1,4 UB/ha)

Un'altra opzione per gli Stati membri: premio di 80 € per una densità inferiore a 1,4 UB/ha e di 40 € da 1,4 a 1,8 UB/ha

Dotazione finanziaria nazionale

Non è prevista alcuna misura specifica anche se ci si aspetta una forte incidenza del disaccoppiamento.

Riduzione degli incentivi a favore dell'allevamento intensivo (disaccoppiamento)

Rafforzamento della condizionalità ecologica che comprende anche misure di gestione territoriale

Promozione della qualità e sostegno a favore di una produzione più rispettosa dell'ambiente attraverso il secondo pilastro della PAC

 

 

 

 

 

Concessione di sovvenzioni all'esportazione di animali vivi unicamente in base a richieste giustificate e nel rispetto della normativa in materia di benessere degli animali

 

 

Nessun cambiamento

 

I terreni riservati al pascolo permanente alla data del 31 dicembre 2002 devono essere mantenuti tali (conformemente  alle buone pratiche agricole)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nessun cambiamento


 

 

Situazione attuale

Comunicazione (luglio 2002)

Proposte legislative (gennaio 2003)

Prodotti lattiero-caseari

Regime delle quote valido fino al 2008

Riduzione progressiva del prezzo di intervento del 15% a partire dalla campagna 2005/06

Il premio per vacca nutrice passa da 5,75 €/t a 17,24 €/t entro le quote a partire dalla campagna 2005/06 ed è previsto inoltre un pagamento supplementare (premio integrativo e/o pagamento per superficie)

Incremento globale delle quote del 2,39% (primo aumento nel 1999-2001 per ES, IT, EL e IRL e a partire dal 2005-2007 per gli altri Stati membri)

Quattro opzioni:

(a)    continuare le misure previste dall'Agenda 2000 fino al 2015;

(b)    applicare l'Agenda 2000, ma con un'ulteriore riduzione del prezzo (-15% per il burro e -5% per il latte scremato in polvere) e un aumento delle quote (+3%);

(c)     introduzione di un duplice  regime delle quote;

(d)    soppressione del regime delle quote e riduzione del prezzo di intervento del 25%.

Le quote sono mantenute fino alla campagna 2014/15

L'applicazione dell'Agenda 2000 è anticipata di un anno (taglio del 15% dei prezzi, compensato da pagamenti diretti e aumento delle quote), accompagnata da un taglio asimmetrico del prezzo pari a:

·        - 3, 5%/anno per il latte scremato in polvere;

·        - 7%/anno per il burro;

Inoltre le riduzioni dei prezzi proseguono nel 2007 e nel 2008, accompagnate da un aumento del 1% delle quote e da un corrispondente aumento dei pagamenti.

 

I pagamenti diretti saranno disaccoppiati fin dall'inizio (2004)

 

Massimale per gli acquisti di burro all'intervento: oltre 30 000 tonnellate acquisti mediante gara

 


DISACCOPPIAMENTO

 

Situazione attuale

Comunicazione (luglio 2002)

Proposte legislative (gennaio 2003)

Campo di applicazione

Vari premi per superficie (seminativi) accoppiati a colture specifiche

Disaccoppiamento parziale esclusivamente grazie all'allineamento degli aiuti a favore dei semi oleosi su quelli per i cereali

Premi per animali accoppiati all'obbligo di produrre carni o prodotti lattiero-caseari

Pagamento unico per azienda disaccoppiato per i seguenti prodotti:

-         cereali, semi oleosi, colture proteiche, lino, canapa, semi di lino (aiuto di base di 66 €/t),

-         supplemento per il frumento duro (ridotto a 250 €/t),

-         patate da fecola,

-         legumi da granella,

-         riso (102 €/t),

-         foraggi essiccati (nuovo),

-         carni bovine,

-         carni ovine,

-         settore lattiero-caseario a partire dal 2004/05.

Sono esclusi i seguenti pagamenti:

-         premio alla qualità per il frumento duro,

-         supplemento per le colture proteiche (55,57 €/t),

-         aiuto specifico per il riso (75 €/t),

-         lino tessile e canapa (trasformatori),

-         trasformazione della fecola,

-         foraggi essiccati (trasformatori, 33 €/t, transitorio).

 

 

Gli ortofrutticoli sono esclusi

Le misure proposte sono mantenute con i seguenti adattamenti:

·        i pagamenti nel settore lattiero caseario sono erogati a partire dal 2004 (esercizio 2005);

·        il 50% dell'aiuto per la fecola di patate è disaccoppiato;

·        sono inclusi gli aiuti per le sementi;

·        sono inclusi alcuni aiuti regionalizzati (regioni ultraperiferiche, Mar Egeo, supplemento a favore di Finlandia e Svezia per l'essiccazione di cereali, semi oleosi e piante proteiche).

 

Gli importi complessivi dell'aiuto, le condizioni e i massimali nazionali figurano nell'allegato al regolamento di base.

 

Sono escluse soltanto le colture perenni, mentre gli ortofrutticoli coltivati su arativi non sono più esclusi

Periodo di riferimento

 

Non specificato

2000, 2001, 2002

Riserva nazionale in caso di forza maggiore e per i nuovi agricoltori


 

 

Situazione attuale

Comunicazione (luglio 2002)

Proposte legislative (gennaio 2003)

Set-aside

Per i seminativi, la messa a riposo riguarda il 10% della superficie, ad eccezione degli agricoltori che producono ogni anno meno di 92 tonnellate di cereali, (calcolate in base a rese di riferimento)

È mantenuto l'obbligo "storico" individuale di messa a riposo (basato sul 10%), ma per un periodo più lungo (10 anni), senza rotazione.

 

 

 

 

Abolizione delle produzioni non alimentari sulle terre messe a riposo

Nessun cambiamento, tranne le deroghe per:

·        gli obblighi di messa a riposo per le domande di pagamenti disaccoppiati relative a meno di 20 ettari di terreno e per l'agricoltura biologica;

·        la messa a riposo senza rotazione, a condizione che la rotazione giovi all'ambiente.

L'obbligo di messa a riposo è vincolato al terreno corrispondente.

Determinazione e trasferimento dei diritti

 

Il pagamento unico per azienda può essere diviso in diritti al pagamento vincolati al terreno ammissibile.

 

Il trasferimento dei diritti presuppone il trasferimento dei terreni

Misure per la determinazione dei diritti. Definizione di terreno che dà origine a diritti e di terreno ammissibile al pagamento disaccoppiato. Il trattamento dei diritti è dissociato da quello dei terreni (per alcuni premi per animali)

I diritti possono essere trasferiti con o senza trasferimento di terreno

Regole materia di controlli (SIGC)


 

 

Situazione attuale

Comunicazione (luglio 2002)

Proposte legislative (gennaio 2003)

Opzioni

 

Gli Stati membri possono modulare livello dell'aiuto, entro certi limiti

Fissazione di massimali per Stato membro. Possibilità di disaccoppiamento a livello regionale (principi comuni) e erogazione di un pagamento disaccoppiato medio per le colture che attualmente non beneficiano di pagamenti diretti

 


ALTRE MISURE TRASVERSALI

 

Situazione attuale

Comunicazione (luglio 2002)

Proposte legislative (gennaio 2003)

Riduzione progressiva e modulazione

Riduzione facoltativa dei pagamenti diretti fino al 20%

Il denaro non speso resta a disposizione degli Stati membri che lo devono destinare a misure di accompagnamento

Modulazione progressiva del 3% all'anno fino a raggiungere una riduzione complessiva del 20%

Franchigia di 5.000 € per azienda. Gli Stati membri possono concedere una franchigia supplementare di 3.000 € per ogni unità di lavoro oltre le due unità di lavoro

Le risorse risparmiate sono trasferite alle bilancio dell'Unione per lo sviluppo rurale (qualsiasi misura). Chiave di ripartizione basata sulla superficie agricola, sulla manodopera impiegata dall'azienda e sul grado di prosperità economica.

Fissazione di un massimale di 300.000 € per azienda: i risparmi restano a disposizione dello Stato membro

La modulazione si applica a partire dal periodo 2006-2012.  Sono fissate aliquote annue di riduzione che passano dal 1% nel 2006 al 19% nel 2012.

È introdotta un'aliquota progressiva e differenziata di riduzione dell'aiuto, con l'applicazione di una franchigia fino a 5 000 €, di un'aliquota intermedia tra 5 000 e 50 000 € e dell'aliquota piena di riduzione oltre 50 000 € (cfr. tabella acclusa).

Aumento della parte della modulazione (1% nel 2006 fino ad arrivare a 6% nel 2012) che viene trasferita al bilancio dell'Unione per lo sviluppo rurale (chiave di ripartizione). La parte rimanente è destinata al finanziamento di nuove riforme della PAC.

 

Abolizione del massimale di 300 000 €


 

 

Situazione attuale

Comunicazione (luglio 2002)

Proposte legislative (gennaio 2003)

Condizionalità ecologica

Facoltà di utilizzare le risorse risparmiate grazie alla riduzione dei pagamenti diretti per l'applicazione delle norme relative alla protezione dell'ambiente e di requisiti ambientali specifici

La condizionalità ecologica diventa obbligatoria all'interno di un'impostazione aziendale globale. I pagamenti diretti sono subordinati all'osservanza di norme regolamentari (ambiente, sicurezza degli alimenti e benessere degli animali) e la terra deve essere mantenuta in buone condizioni agronomiche.

Riduzione parziale o totale dei pagamenti diretti in caso di mancata osservanza:

·        degli obblighi derivanti da una quarantina di atti legislativi che si applicano direttamente a livello dell'azienda (elenco minimo più altri a richiesta degli Stati membri);

·        delle buone pratiche agricole (quadro comune);

·        del mantenimento dei pascoli permanenti .

Audit aziendale

Istituzione facoltativa di sistemi di certificazione nell'ambito delle misure a favore dello sviluppo rurale (escluso il funzionamento)

Audit aziendali obbligatori per tutte le aziende che ricevono aiuti per un importo superiore a 5.000 €

 

Gli audit riguarderanno i flussi di materiali e i processi agricoli seguiti nell'azienda

 

Aiuto finanziario a copertura delle spese a carico delle aziende è ammissibile nell'ambito dello sviluppo rurale

Riconoscimento del ruolo di consulenza del regime previsto (che prende il nome di sistema di consulenza aziendale).

Obbligo di partecipazione per gli agricoltori che percepiscono aiuti diretti per un importo superiore a 15 000 € o che hanno un fatturato annuo superiore a 100 000 €

Nessun cambiamento

 


 

SVILUPPO RURALE (oltre alla semplificazione di certe misure attuali)

 

Situazione attuale

Comunicazione (luglio 2002)

Proposte legislative (gennaio 2003)

Qualità degli alimenti

Aiuto agli investimenti a favore della qualità alimentare, che comprende l'istituzione di sistemi di certificazione nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale

Promozione di certi prodotti di base nel quadro di due regimi orizzontali: uno per la promozione sul mercato interno e uno per la promozione sui mercati esterni.

Istituzione di un capitolo dedicato alla qualità in quanto nuova misura di accompagnamento, grazie alla quale:

-         i produttori sono incoraggiati a partecipare ai programmi per la garanzia della qualità e ai sistemi di certificazione;

-         le associazioni di produttori sono incoraggiate a promuovere la garanzia della qualità, le indicazioni geografiche e l'indicazione del metodo di produzione biologico.

Limitare le misure del primo pilastro alla promozione sui mercati esterni

Fissazione di massimali:

·        misure a favore della qualità: partecipazione degli agricoltori limitata a 1 500 €/anno per cinque anni;

·        misure di promozione: sovvenzioni pubbliche fino al 70% delle spese ammissibili.

 

Gli Stati membri o le regioni hanno la facoltà di scegliere se attuare o meno le misure.

 

Nessun cambiamento

Benessere degli animali

Esclusivamente disposizioni regolamentari (DG SANCO)

Nuove misure in materia di benessere degli animali in linea con le misure agroambientali

(copertura dei costi sostenuti e del reddito perso a causa dell'assunzione di impegni che vanno oltre gli obblighi regolamentari)

Nessun cambiamento

 

Fissazione di un massimale di 500 €/unità di bestiame

Misure agroambientali

Attuale intensità degli aiuti:

-         75 % nelle regioni dell'obiettivo 1;

-         50 % nelle altre regioni.

Aumento dell'intensità degli aiuti a favore di misure agroambientali :

-         85 % nelle regioni dell'obiettivo 1;

-         60 % nelle altre regioni.

 

Non è previsto alcun aumento dell'aliquota del cofinanziamento comunitario


 

 

Situazione attuale

Comunicazione (luglio 2002)

Proposte legislative (gennaio 2003)

Rispetto delle norme

Nessun incentivo

Aiuto forfettario a favore degli audit aziendali concesso agli agricoltori per coprire le relative spese

Aiuto temporaneo decrescente (200 €/ha al massimo) concesso agli agricoltori per aiutarli ad adeguarsi a norme rigorose qualora le norme dell'Unione europea non siano state recepite nella normativa nazionale

L'aiuto non è concesso se le norme sono già state recepite nella normativa nazionale

Finanziamento pubblico fino all'80% delle spese sostenute dagli agricoltori per la prima partecipazione al sistema, con un tetto massimo di 1 500 €

Massimale di 10 000 € per azienda

 

 

 

 


ALLEGATO

RIDUZIONE PROGRESSIVA e MODULAZIONE

Percentuali di riduzione dei pagamenti diretti

A: riduzione progressiva

B, C e D: per fasce di pagamenti diretti percepiti

E: destinata al bilancio dello sviluppo rurale

F: destinata al finanziamento del futuro fabbisogno per misure di mercato

 

 

 

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

A

Percentuale di riduzione generale dei pagamenti diretti

1

4

12

14

16

18

19

 

Percentuale di riduzione che si applica alle diverse fasce di pagamenti diretti percepiti

B

Da 1 a 5 000 €

0

0

0

0

0

0

0

C=

(A+E)/2

Da 5 001 a 50 000 €

1

3

7,5

9

10,5

12

12,5

D = A

Oltre 50 000 €

1

4

12

14

16

18

19

 

Di cui percentuale dei pagamenti diretti destinati al bilancio dello sviluppo rurale

E

 Da 5 001 a 50 000 €

Oltre 50 000 €

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

6

6

F

Di cui percentuale dei pagamenti diretti destinati al finanziamento del futuro fabbisogno per misure di mercato

C-E

D-E

Da 5 001 a 50 000 €

Oltre 50 000 €

0

0

1

2

4,5

9

5

10

5,5

11

6

12

6,5

13