fonte: Unione europea
MEMO/03/11
Bruxelles, 22 gennaio 2003
Riforma della PAC -
Raffronto tra la situazione attuale, la comunicazione sulla revisione intermedia (luglio 2002) e le proposte legislative (gennaio 2003)
SEMINATIVI
|
Situazione attuale |
Comunicazione (luglio 2002) |
Proposte legislative (gennaio
2003) |
Cereali |
Prezzo di intervento pari a 101,31 €/t Pagamenti diretti pari a 63 €/t moltiplicati per la
resa di riferimento Maggiorazioni mensili del prezzo di intervento di 0,93
€/t ciascuna, applicate in sette tappe |
Ultima riduzione del 5 % del prezzo di
intervento (sul 20 % proposto dall'Agenda 2000), che scende a 95,35 /t. Il
pagamento diretto è portato a 66 €/t, disaccoppiato. Abolizione delle maggiorazioni mensili |
Nessun cambiamento Soppressione della
restituzione alla produzione di amidi e fecole di cereali e di fecola di
patate |
Segala |
Il prezzo di intervento della segala è uguale a quello dei cereali |
Abolizione dell'intervento per la segala |
Nessun cambiamento |
Frumento duro |
Supplemento specifico : ·
344,5 €/ha nelle
"zone tradizionali" ·
138,9 €/ha nelle
zone in cui la produzione è consolidata Nei limiti della superficie massima garantita (SMG) Il supplemento è subordinato all'impiego di sementi certificate |
Disaccoppiamento e riduzione dei supplementi in
tre anni come segue: ·
250 €/ha nelle
"zone tradizionali" ·
azzeramento del
supplemento per le "zone a produzione consolidata" Introduzione di un premio supplementare alla qualità pari a 15 €/t
in funzione di criteri minimi di qualità e subordinatamente alla stipula di
un contratto |
Nessun cambiamento Premio di 40 €/ha
nelle "zone tradizionali", nel limite della SMG, a condizione che
sia usata a una determinata quantità di sementi di varietà selezionate per la
produzione di semole e pasta alimentare |
Semi oleosi |
Pagamenti per superficie allineati su quelli per i cereali |
Nessuna misura specifica Il pagamento diretto è portato a 66 €/t,
disaccoppiato |
Nessun cambiamento |
Colture proteiche |
Pagamento specifico supplementare pari a 9,5 €/t moltiplicati per la resa
di riferimento |
Nuovo aiuto complementare a sé stante per le colture proteiche pari a
55,57 €/ha (9,5 € /t moltiplicati per le rese medie di riferimento delle
regioni di coltura) |
Nessun cambiamento |
ALTRE COLTURE
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Situazione attuale |
Comunicazione (luglio 2002) |
Proposte legislative (gennaio
2003) |
Riso |
Prezzo di intervento pari a 298,35 €/t (risone) Pagamento diretto pari a 52,65 €/t, moltiplicato per le rese di
riferimento e versato per ettaro nei limiti della superficie massima
garantita (SMG) |
Riduzione del 50% del prezzo di intervento che scende a 150 €/t, soglia
che fa scattare il magazzinaggio privato. Se il prezzo scende al di sotto di
120 €/t, scatta un dispositivo di sicurezza. Pagamenti compensativi pari a 177 €/t di cui 75 €/t erogati sotto forma
di pagamento specifico (blue box) Riduzione delle SMG nazionali al valore più basso tra la media del
1999-2001 oppure l'attuale livello delle SMG |
Nessun cambiamento |
Patate da fecola |
Misure a favore dei produttori: ·
prezzo minimo pari
a 178,31 €/t ·
pagamento di 110,
54 €/t |
Disaccoppiamento |
Pagamento ai
produttori per metà accoppiato e per metà disaccoppiato Soppressione del
prezzo minimo per le patate da fecola e della restituzione alla produzione di
fecola di patate |
Crediti per il |
Produzioni non alimentari sui terreni ritirati dalla produzione (è
obbligatorio stipulare un contratto con il trasformatore) |
Aiuto di 45 €/ha a favore delle colture energetiche (è obbligatorio
stipulare un contratto con il trasformatore) SMG di 1,5 milioni di ettari ripartita per Stato membro |
Nessun cambiamento SMG fissata per
l'Unione dei Quindici, senza ripartizione per Stato membro |
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Situazione attuale |
Comunicazione (luglio 2002) |
Proposte legislative (gennaio
2003) |
Foraggi essiccati |
Pagamenti diretti: ·
68,83 €/t per i
foraggi disidratati; ·
38,64 /t per i
foraggi essiccati al sole. |
Sostegno ripartito a metà ·
pagamento al
reddito disaccoppiato per gli agricoltori (dotazione di 160 milioni €) ·
quantità massima
garantita unica + aiuto all'industria di 33 €/t |
Nessun cambiamento, ma precisazione: ·
l'aiuto ai
coltivatori è concesso in base ai conferimenti e ai quantitativi nazionali
garantiti (QNG) ·
l'aiuto
all'industria è mantenuto per quattro anni e ridotto progressivamente ·
è abolita la
franchigia del 5% |
Frutta
a guscio |
Programmi
pluriennali per il miglioramento della qualità e della commercializzazione attuati
da organizzazioni di produttori Misure specifiche
abrogate nel 1996, ma i programmi possono continuare fino alla scadenza (10
anni): gli ultimi programmi scadono nel 2006/07 Successivamente,
nessuna misura specifica di sostegno |
Pagamento forfettario di 100 €/ha con la possibilità di un'integrazione
concessa dagli Stati membri fino ad un massimo di 109 €/ha SMG di 800 000 ettari Le superfici sulle quali sono in atto programmi di miglioramento non
possono beneficiare del nuovo sostegno |
Nessun cambiamento |
PRODUZIONI ANIMALI
|
Situazione attuale |
Comunicazione (luglio 2002) |
Proposte legislative (gennaio
2003) |
Carni bovine |
Prezzo di base fissato a 2224 €/t con la possibilità di ricorrere
all'ammasso privato se si raggiunge il 103 % di tale prezzo. Intervento
fissato come rete di sicurezza a 1560 €/t Pagamenti per capo di bestiame: 150 € per i manzi (2 pagamenti in tutto),
210 €/anno per i torelli e 210 €/anno per le vacche nutrici. Premio supplementare per la macellazione pari a 80 € (tori, manzi, vacche)
e 50 € (vitelli) Criteri di ammissibilità: fino a 1,8 UB/ha (a partire dall'1/1/03,
attualmente 1,9 UB), limite della densità pari a 90 capi (con deroghe) Premio di estensivizzazione: 100 € per premio (densità di bestiame di 1,4
UB/ha) Un'altra opzione per gli Stati membri: premio di 80 € per una densità
inferiore a 1,4 UB/ha e di 40 € da 1,4 a 1,8 UB/ha Dotazione finanziaria nazionale |
Non è prevista
alcuna misura specifica anche se ci si aspetta una forte incidenza del
disaccoppiamento. Riduzione degli
incentivi a favore dell'allevamento intensivo (disaccoppiamento) Rafforzamento della
condizionalità ecologica che comprende anche misure di gestione territoriale Promozione della
qualità e sostegno a favore di una produzione più rispettosa dell'ambiente attraverso
il secondo pilastro della PAC Concessione di
sovvenzioni all'esportazione di animali vivi unicamente in base a richieste
giustificate e nel rispetto della normativa in materia di benessere degli
animali |
Nessun cambiamento I terreni riservati
al pascolo permanente alla data del 31 dicembre 2002 devono essere mantenuti
tali (conformemente alle buone
pratiche agricole) Nessun cambiamento |
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Situazione attuale |
Comunicazione (luglio 2002) |
Proposte legislative (gennaio
2003) |
Prodotti lattiero-caseari |
Regime delle quote valido fino al 2008 Riduzione progressiva del prezzo di intervento del 15% a partire dalla
campagna 2005/06 Il premio per vacca nutrice passa da 5,75 €/t a 17,24 €/t entro le quote
a partire dalla campagna 2005/06 ed è previsto inoltre un pagamento
supplementare (premio integrativo e/o pagamento per superficie) Incremento globale delle quote del 2,39% (primo aumento nel 1999-2001 per
ES, IT, EL e IRL e a partire dal 2005-2007 per gli altri Stati membri) |
Quattro opzioni: (a)
continuare le
misure previste dall'Agenda 2000 fino al 2015; (b)
applicare l'Agenda
2000, ma con un'ulteriore riduzione del prezzo (-15% per il burro e -5% per
il latte scremato in polvere) e un aumento delle quote (+3%); (c)
introduzione di un
duplice regime delle quote; (d)
soppressione del
regime delle quote e riduzione del prezzo di intervento del 25%. |
Le quote sono mantenute fino alla campagna 2014/15 L'applicazione dell'Agenda 2000 è anticipata di un anno (taglio del 15%
dei prezzi, compensato da pagamenti diretti e aumento delle quote),
accompagnata da un taglio asimmetrico del prezzo pari a: ·
- 3, 5%/anno per
il latte scremato in polvere; ·
- 7%/anno per il
burro; Inoltre le riduzioni
dei prezzi proseguono nel 2007 e nel 2008, accompagnate da un aumento del 1%
delle quote e da un corrispondente aumento dei pagamenti. I pagamenti diretti
saranno disaccoppiati fin dall'inizio (2004) Massimale per gli acquisti di burro all'intervento: oltre 30 000
tonnellate acquisti mediante gara |
DISACCOPPIAMENTO
|
Situazione attuale |
Comunicazione (luglio 2002) |
Proposte legislative (gennaio
2003) |
Campo
di applicazione |
Vari premi per superficie (seminativi) accoppiati a colture specifiche Disaccoppiamento parziale esclusivamente grazie all'allineamento degli
aiuti a favore dei semi oleosi su quelli per i cereali Premi per animali accoppiati all'obbligo di produrre carni o prodotti
lattiero-caseari |
Pagamento unico per azienda disaccoppiato per i seguenti prodotti: -
cereali, semi
oleosi, colture proteiche, lino, canapa, semi di lino (aiuto di base di 66
€/t), -
supplemento per il
frumento duro (ridotto a 250 €/t), -
patate da fecola, -
legumi da
granella, -
riso (102 €/t), -
foraggi essiccati
(nuovo), -
carni bovine, -
carni ovine, -
settore
lattiero-caseario a partire dal 2004/05. Sono esclusi i seguenti pagamenti: -
premio alla
qualità per il frumento duro, -
supplemento per le
colture proteiche (55,57 €/t), -
aiuto specifico
per il riso (75 €/t), -
lino tessile e
canapa (trasformatori), -
trasformazione
della fecola, -
foraggi essiccati
(trasformatori, 33 €/t, transitorio). Gli ortofrutticoli sono esclusi |
Le misure proposte sono mantenute con i seguenti adattamenti: ·
i pagamenti nel
settore lattiero caseario sono erogati a partire dal 2004 (esercizio 2005); ·
il 50% dell'aiuto
per la fecola di patate è disaccoppiato; ·
sono inclusi gli
aiuti per le sementi; ·
sono inclusi
alcuni aiuti regionalizzati (regioni ultraperiferiche, Mar Egeo, supplemento
a favore di Finlandia e Svezia per l'essiccazione di cereali, semi oleosi e
piante proteiche). Gli importi complessivi
dell'aiuto, le condizioni e i massimali nazionali figurano nell'allegato al
regolamento di base. Sono escluse soltanto
le colture perenni, mentre gli ortofrutticoli coltivati su arativi non sono
più esclusi |
Periodo
di riferimento |
|
Non specificato |
2000, 2001, 2002 Riserva nazionale in caso di forza maggiore e per i nuovi agricoltori |
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Situazione attuale |
Comunicazione (luglio 2002) |
Proposte legislative (gennaio
2003) |
Set-aside |
Per i seminativi, la messa a riposo riguarda il 10% della superficie, ad
eccezione degli agricoltori che producono ogni anno meno di 92 tonnellate di
cereali, (calcolate in base a rese di riferimento) |
È mantenuto l'obbligo "storico" individuale di messa a riposo
(basato sul 10%), ma per un periodo più lungo (10 anni), senza rotazione. Abolizione delle produzioni non alimentari sulle terre messe a riposo |
Nessun cambiamento, tranne le deroghe per: ·
gli obblighi di
messa a riposo per le domande di pagamenti disaccoppiati relative a meno di
20 ettari di terreno e per l'agricoltura biologica; ·
la messa a riposo
senza rotazione, a condizione che la rotazione giovi all'ambiente. L'obbligo di messa a riposo è vincolato al terreno corrispondente. |
Determinazione
e trasferimento dei diritti |
|
Il pagamento unico per azienda può essere diviso in diritti al pagamento
vincolati al terreno ammissibile. Il trasferimento dei diritti presuppone il trasferimento dei terreni |
Misure per la
determinazione dei diritti. Definizione di terreno che dà origine a diritti e
di terreno ammissibile al pagamento disaccoppiato. Il trattamento dei diritti
è dissociato da quello dei terreni (per alcuni premi per animali) I diritti possono essere trasferiti con o senza trasferimento di terreno Regole materia di controlli (SIGC) |
|
Situazione attuale |
Comunicazione (luglio 2002) |
Proposte legislative (gennaio
2003) |
Opzioni |
|
Gli Stati membri possono modulare livello dell'aiuto, entro certi limiti |
Fissazione di massimali per Stato membro. Possibilità di disaccoppiamento
a livello regionale (principi comuni) e erogazione di un pagamento
disaccoppiato medio per le colture che attualmente non beneficiano di
pagamenti diretti |
ALTRE MISURE TRASVERSALI
|
Situazione attuale |
Comunicazione (luglio 2002) |
Proposte legislative (gennaio
2003) |
Riduzione
progressiva e modulazione |
Riduzione
facoltativa dei pagamenti diretti fino al 20% Il denaro non speso resta a disposizione degli Stati membri che lo devono
destinare a misure di accompagnamento |
Modulazione
progressiva del 3% all'anno fino a raggiungere una riduzione complessiva del
20% Franchigia di 5.000
€ per azienda. Gli Stati membri possono concedere una franchigia
supplementare di 3.000 € per ogni unità di lavoro oltre le due unità di
lavoro Le risorse
risparmiate sono trasferite alle bilancio dell'Unione per lo sviluppo rurale
(qualsiasi misura). Chiave di ripartizione basata sulla superficie agricola,
sulla manodopera impiegata dall'azienda e sul grado di prosperità economica. Fissazione di un
massimale di 300.000 € per azienda: i risparmi restano a disposizione dello
Stato membro |
La modulazione si applica a partire dal periodo 2006-2012. Sono fissate aliquote annue di riduzione
che passano dal 1% nel 2006 al 19% nel 2012. È introdotta un'aliquota progressiva e differenziata di riduzione
dell'aiuto, con l'applicazione di una franchigia fino a 5 000 €, di
un'aliquota intermedia tra 5 000 e 50 000 € e dell'aliquota piena
di riduzione oltre 50 000 € (cfr. tabella acclusa). Aumento della parte
della modulazione (1% nel 2006 fino ad arrivare a 6% nel 2012) che viene
trasferita al bilancio dell'Unione per lo sviluppo rurale (chiave di
ripartizione). La parte rimanente è destinata al finanziamento di nuove
riforme della PAC. Abolizione del massimale di 300 000 € |
|
Situazione attuale |
Comunicazione (luglio 2002) |
Proposte legislative (gennaio
2003) |
Condizionalità ecologica |
Facoltà di
utilizzare le risorse risparmiate grazie alla riduzione dei pagamenti diretti
per l'applicazione delle norme relative alla protezione dell'ambiente e di
requisiti ambientali specifici |
La condizionalità
ecologica diventa obbligatoria all'interno di un'impostazione aziendale
globale. I pagamenti diretti sono subordinati all'osservanza di norme
regolamentari (ambiente, sicurezza degli alimenti e benessere degli animali)
e la terra deve essere mantenuta in buone condizioni agronomiche. |
Riduzione parziale o totale dei pagamenti diretti in caso di mancata
osservanza: ·
degli obblighi
derivanti da una quarantina di atti legislativi che si applicano direttamente
a livello dell'azienda (elenco minimo più altri a richiesta degli Stati
membri); ·
delle buone
pratiche agricole (quadro comune); ·
del mantenimento
dei pascoli permanenti . |
Audit aziendale |
Istituzione facoltativa di sistemi di certificazione nell'ambito delle
misure a favore dello sviluppo rurale (escluso il funzionamento) |
Audit aziendali obbligatori per tutte le aziende che ricevono aiuti per
un importo superiore a 5.000 € Gli audit riguarderanno i flussi di materiali e i processi agricoli
seguiti nell'azienda Aiuto finanziario a copertura delle spese a carico delle aziende è
ammissibile nell'ambito dello sviluppo rurale |
Riconoscimento del ruolo di consulenza del regime previsto (che prende il
nome di sistema di consulenza aziendale). Obbligo di partecipazione per gli agricoltori che percepiscono aiuti
diretti per un importo superiore a 15 000 € o
che hanno un fatturato annuo superiore a 100 000 € Nessun cambiamento |
SVILUPPO RURALE (oltre alla
semplificazione di certe misure attuali)
|
Situazione attuale |
Comunicazione (luglio 2002) |
Proposte legislative (gennaio
2003) |
Qualità
degli alimenti |
Aiuto agli investimenti a favore della qualità alimentare, che comprende
l'istituzione di sistemi di certificazione nell'ambito dei programmi di
sviluppo rurale Promozione di certi prodotti di base nel quadro di due regimi
orizzontali: uno per la promozione sul mercato interno e uno per la
promozione sui mercati esterni. |
Istituzione di un capitolo dedicato alla qualità in quanto nuova misura
di accompagnamento, grazie alla quale: -
i produttori sono
incoraggiati a partecipare ai programmi per la garanzia della qualità e ai
sistemi di certificazione; -
le associazioni di
produttori sono incoraggiate a promuovere la garanzia della qualità, le
indicazioni geografiche e l'indicazione del metodo di produzione biologico. Limitare le misure del primo pilastro alla promozione sui mercati esterni |
Fissazione di massimali: ·
misure a favore
della qualità: partecipazione degli agricoltori limitata a 1 500 €/anno
per cinque anni; ·
misure di
promozione: sovvenzioni pubbliche fino al 70% delle spese ammissibili. Gli Stati membri o le
regioni hanno la facoltà di scegliere se attuare o meno le misure. Nessun cambiamento |
Benessere
degli animali |
Esclusivamente disposizioni regolamentari (DG SANCO) |
Nuove misure in materia di benessere degli animali in linea con le misure
agroambientali (copertura dei costi sostenuti e del reddito perso a causa
dell'assunzione di impegni che vanno oltre gli obblighi regolamentari) |
Nessun cambiamento Fissazione di un
massimale di 500 €/unità di bestiame |
Misure agroambientali |
Attuale intensità degli aiuti: -
75 % nelle
regioni dell'obiettivo 1; -
50 % nelle
altre regioni. |
Aumento dell'intensità degli aiuti a favore di misure agroambientali : -
85 % nelle regioni
dell'obiettivo 1; -
60 % nelle altre
regioni. |
Non è previsto
alcun aumento dell'aliquota del cofinanziamento comunitario |
|
Situazione attuale |
Comunicazione (luglio 2002) |
Proposte legislative (gennaio
2003) |
Rispetto
delle norme |
Nessun incentivo |
Aiuto forfettario a favore degli audit aziendali concesso agli
agricoltori per coprire le relative spese Aiuto temporaneo decrescente (200 €/ha al massimo) concesso agli
agricoltori per aiutarli ad adeguarsi a norme rigorose qualora le norme
dell'Unione europea non siano state recepite nella normativa nazionale L'aiuto non è concesso se le norme sono già state recepite nella
normativa nazionale |
Finanziamento pubblico fino all'80% delle spese sostenute dagli
agricoltori per la prima partecipazione al sistema, con un tetto massimo di
1 500 € Massimale di 10 000 € per azienda |
ALLEGATO
RIDUZIONE PROGRESSIVA e MODULAZIONE
Percentuali di riduzione dei
pagamenti diretti
A: riduzione progressiva
B, C e D: per fasce di pagamenti
diretti percepiti
E: destinata al bilancio dello
sviluppo rurale
F: destinata al finanziamento del
futuro fabbisogno per misure di mercato
|
|
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
A |
Percentuale
di riduzione generale dei pagamenti diretti |
1 |
4 |
12 |
14 |
16 |
18 |
19 |
|
Percentuale di
riduzione che si applica alle diverse fasce di pagamenti diretti percepiti |
|||||||
B |
Da 1 a 5 000 € |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
C= (A+E)/2 |
Da 5 001 a 50 000 € |
1 |
3 |
7,5 |
9 |
10,5 |
12 |
12,5 |
D = A |
Oltre 50 000 € |
1 |
4 |
12 |
14 |
16 |
18 |
19 |
|
Di
cui percentuale dei pagamenti diretti destinati al bilancio dello sviluppo
rurale |
|||||||
E |
Da 5 001 a 50 000 € Oltre 50 000 € |
1 1 |
2 2 |
3 3 |
4 4 |
5 5 |
6 6 |
6 6 |
F |
Di
cui percentuale dei pagamenti diretti destinati al finanziamento del futuro
fabbisogno per misure di mercato |
|||||||
C-E D-E |
Da 5 001 a 50 000 € Oltre 50 000 € |
0 0 |
1 2 |
4,5 9 |
5 10 |
5,5 11 |
6 12 |
6,5 13 |