D.Lgs. 13-1-2003 n. 36
Attuazione
della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti.
Pubblicato
nella Gazz. Uff. 12 marzo 2003, n. 59, S.O.
Epigrafe
Premessa
1.
Finalità.
2.
Definizioni.
3.
Àmbito d'applicazione.
4.
Classificazione delle discariche.
5.
Obiettivi di riduzione del conferimento di rifiuti in discarica.
6.
Rifiuti non ammessi in discarica.
7.
Rifiuti ammessi in discarica.
8.
Domanda di autorizzazione.
9.
Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione delle discariche.
10.
Contenuto dell'autorizzazione.
11.
Procedure di ammissione.
12.
Procedura di chiusura.
13.
Gestione operativa e post-operativa.
14.
Garanzie finanziarie.
15.
Costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche.
16.
Sanzioni.
17.
Disposizioni transitorie e finali.
Allegato
1
Allegato
2
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti
gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista
la legge 1° marzo 2002, n. 39, recante disposizioni per l'adempimento di
obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, ed in
particolare l'articolo 42;
Vista
la direttiva 1999/31/CE del 26 aprile 1999 del Consiglio, relativa alle
discariche di rifiuti;
Visto
il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante norme per l'attuazione
delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e
94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, e successive
modificazioni;
Vista
la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 6 giugno 2002;
Acquisito
il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 25 luglio 2002;
Acquisiti
i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica;
Vista
la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata, nella riunione dell'11
dicembre 2002;
Sulla
proposta dei Ministri per le politiche comunitarie e dell'ambiente e della
tutela del territorio, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia, dell'economia e delle finanze, delle attività produttive e della
salute;
Emana
il seguente decreto legislativo:
1.
Finalità.
1.
Per conseguire le finalità di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, il presente decreto stabilisce requisiti operativi e
tecnici per i rifiuti e le discariche, misure, procedure e orientamenti tesi a
prevenire o a ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull'ambiente,
in particolare l'inquinamento delle acque superficiali, delle acque
sotterranee, del suolo e dell'atmosfera, e sull'ambiente globale, compreso
l'effetto serra, nonché i rischi per la salute umana risultanti dalle
discariche di rifiuti, durante l'intero ciclo di vita della discarica.
2.
Si considerano soddisfatti i requisiti stabiliti dal decreto legislativo 4
agosto 1999, n. 372, qualora siano soddisfatti i requisiti del presente
decreto.
2.
Definizioni.
1.
Ai fini del presente decreto si intende per:
a)
"rifiuti": le sostanze od oggetti di cui all'articolo 6, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo n. 22 del 1997, e successive modificazioni;
b)
"rifiuti urbani": i rifiuti di cui all'articolo 7, comma 2, del
decreto legislativo n. 22 del 1997, e successive modificazioni;
c)
"rifiuti pericolosi": i rifiuti di cui all'articolo 7, comma 4, del
decreto legislativo n. 22 del 1997, e successive modificazioni;
d)
"rifiuti non pericolosi": i rifiuti che per provenienza o per le loro
caratteristiche non rientrano tra i rifiuti contemplati dalla lettera c);
e)
"rifiuti inerti": i rifiuti solidi che non subiscono alcuna
trasformazione fisica, chimica o biologica significativa; i rifiuti inerti non
si dissolvono, non bruciano né sono soggetti ad altre reazioni fisiche o
chimiche, non sono biodegradabili e, in caso di contatto con altre materie, non
comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno
alla salute umana. La tendenza a dar luogo a percolati e la percentuale
inquinante globale dei rifiuti, nonché l'ecotossicità dei percolati devono
essere trascurabili e, in particolare, non danneggiare la qualità delle acque,
superficiali e sotterranee;
f)
"deposito sotterraneo": un impianto per il deposito permanente di
rifiuti situato in una cavità geologica profonda, senza coinvolgimento di falde
o acquiferi, quale una miniera di potassio o di sale;
g)
"discarica": area adibita a smaltimento dei rifiuti mediante
operazioni di deposito sul suolo o nel suolo, compresa la zona interna al luogo
di produzione dei rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi da parte del
produttore degli stessi, nonché qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a
deposito temporaneo per più di un anno. Sono esclusi da tale definizione gli
impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il
successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e
lo stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo
inferiore a tre anni come norma generale, o lo stoccaggio di rifiuti in attesa
di smaltimento per un periodo inferiore a un anno;
h)
"trattamento": i processi fisici, termici, chimici o biologici,
incluse le operazioni di cernita, che modificano le caratteristiche dei
rifiuti, allo scopo di ridurne il volume o la natura pericolosa, di facilitarne
il trasporto, di agevolare il recupero o di favorirne lo smaltimento in
condizioni di sicurezza;
i)
"rifiuti biodegradabili": qualsiasi rifiuto che per natura subisce
processi di decomposizione aerobica o anaerobica, quali, ad esempio, rifiuti di
alimenti, rifiuti dei giardini, rifiuti di carta e di cartone;
l)
"gas di discarica": tutti i gas generati dai rifiuti in discarica;
m)
"percolato": liquido che si origina prevalentemente
dall'infiltrazione di acqua nella massa dei rifiuti o dalla decomposizione
degli stessi;
n)
"eluato": liquido ottenuto in laboratorio adottando le metodiche
analitiche previste dal decreto di cui all'articolo 7, comma 5;
o)
"gestore" il soggetto responsabile di una qualsiasi delle fasi di
gestione di una discarica, che vanno dalla realizzazione e gestione della
discarica fino al termine della gestione post-operativa compresa; tale soggetto
può variare dalla fase di preparazione a quella di gestione successiva alla
chiusura della discarica;
p)
"detentore": il produttore dei rifiuti o il soggetto che ne è in
possesso;
q)
"richiedente": il soggetto che presenta richiesta di autorizzazione
per una discarica;
r)
"rifiuti liquidi": qualsiasi rifiuto sotto forma liquida, comprese le
acque reflue non convogliate in reti fognarie ed esclusi i fanghi;
s)
"autorità territoriale competente": l'autorità responsabile
dell'esecuzione degli obblighi previsti dal presente decreto;
t)
"centro abitato": insieme di edifici delimitato lungo le vie
d'accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si
intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze,
giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree
di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada.
3.
Àmbito d'applicazione.
1.
Le disposizioni del presente decreto si applicano a tutte le discariche, come
definite dall'articolo 2, comma 1, lettera g).
2.
Il presente decreto non si applica:
a)
alle operazioni di spandimento sul suolo di fanghi, compresi i fanghi di
depurazione delle acque reflue domestiche ed i fanghi risultanti dalle
operazioni di dragaggio, e di materie analoghe a fini fertilizzanti o
ammendanti;
b)
all'impiego di rifiuti inerti idonei in lavori di accrescimento o ricostruzione
e riempimento o a fini di costruzione nelle discariche;
c)
al deposito di fanghi di dragaggio non pericolosi presso corsi d'acqua minori
da cui sono stati dragati e al deposito di fanghi non pericolosi nelle acque
superficiali, compreso il letto e il sottosuolo corrispondente;
d)
al deposito di terra non inquinata ai sensi del D.M. 25 ottobre 1999, n. 471
del Ministro dell'ambiente, o di rifiuti inerti non pericolosi derivanti dalla
prospezione ed estrazione, dal trattamento e dallo stoccaggio di minerali,
nonché dall'esercizio di cave.
3.
Fermo restando che i rifiuti devono essere depositati in modo tale da impedire
qualsiasi inquinamento ambientale o danni alla salute umana, al deposito di
rifiuti non pericolosi, diversi dai rifiuti inerti, ricavati dalla prospezione
ed estrazione, dal trattamento e dallo stoccaggio di minerali, nonché
dall'esercizio delle cave, possono non applicarsi le disposizioni di cui
all'allegato 1 punti 2.3 e 2.4.
4.
Classificazione delle discariche.
1.
Ciascuna discarica è classificata in una delle seguenti categorie:
a)
discarica per rifiuti inerti;
b)
discarica per rifiuti non pericolosi;
c)
discarica per rifiuti pericolosi.
5.
Obiettivi di riduzione del conferimento di rifiuti in discarica.
1.
Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ciascuna
regione elabora ed approva un apposito programma per la riduzione dei rifiuti
biodegradabili da collocare in discarica ad integrazione del piano regionale di
gestione dei rifiuti di cui all'articolo 22 del decreto legislativo n. 22 del
1997, allo scopo di raggiungere, a livello di Àmbito Territoriale Ottimale,
oppure, ove questo non sia stato istituito, a livello provinciale i seguenti
obiettivi:
a)
entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto i
rifiuti urbani biodegradabili devono essere inferiori a 173 kg/anno per
abitante;
b)
entro otto anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto i rifiuti
urbani biodegradabili devono essere inferiori a 115 kg/anno per abitante;
c)
entro quindici anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto i
rifiuti urbani biodegradabili devono essere inferiori a 81 kg/anno per
abitante.
2.
Il programma di cui al comma 1 prevede il trattamento dei rifiuti e, in
particolare, il riciclaggio, il trattamento aerobico o anaerobico, il recupero
di materiali o energia.
3.
Le regioni soggette a fluttuazioni stagionali del numero degli abitanti
superiori al 10% devono calcolare la popolazione cui riferire gli obiettivi di
cui sopra sulla base delle effettive presenze all'interno del territorio.
4.
I programmi e i relativi stati annuali di attuazione sono trasmessi al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, che provvede a darne
comunicazione alla Commissione Europea.
6.
Rifiuti non ammessi in discarica.
1.
Non sono ammessi in discarica i seguenti rifiuti:
a)
rifiuti allo stato liquido;
b)
rifiuti classificati come Esplosivi (H1), Comburenti (H2) e Infiammabili (H3-A
e H3-B), ai sensi dell'allegato I al decreto legislativo n. 22 del 1997;
c)
rifiuti che contengono una o più sostanze corrosive classificate come R35 in
concentrazione totale 1%;
d)
rifiuti che contengono una o più sostanze corrosive classificate come R34 in
concentrazione totale >5%;
e)
rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo - Categoria di rischio H9 ai
sensi dell'allegato al decreto legislativo n. 22 del 1997 ed ai sensi del D.M.
26 giugno 2000, n. 219 del Ministro dell'ambiente;
f)
rifiuti che rientrano nella categoria 14 dell'allegato G1 al decreto
legislativo n. 22 del 1997;
g)
rifiuti della produzione di princìpi attivi per biocidi, come definiti ai sensi
del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, e per prodotti fitosanitari
come definiti dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
h)
materiale specifico a rischio di cui al D.M. 29 settembre 2000 del Ministro
della sanità, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 263 del 10 novembre 2000, e materiali ad alto rischio disciplinati dal
decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, comprese le proteine animali e i
grassi fusi da essi derivati;
i)
rifiuti che contengono o sono contaminati da PCB come definiti dal decreto
legislativo 22 maggio 1999, n. 209; in quantità superiore a 50 ppm;
l)
rifiuti che contengono o sono contaminati da diossine e furani in quantità
superiore a 10 ppb;
m)
rifiuti che contengono fluidi refrigeranti costituiti da CFC e HCFC, o rifiuti
contaminati da CFC e HCFC in quantità superiore al 0,5% in peso riferito al
materiale di supporto;
n)
rifiuti che contengono sostanze chimiche non identificate o nuove provenienti
da attività di ricerca, di sviluppo o di insegnamento, i cui effetti sull'uomo
e sull'ambiente non siano noti;
o)
pneumatici interi fuori uso a partire dal 16 luglio 2003, esclusi i pneumatici usati
come materiale di ingegneria ed i pneumatici fuori uso triturati a partire da
tre anni da tale data, esclusi in entrambi i casi quelli per biciclette e
quelli con un diametro esterno superiore a 1400 mm;
p)
rifiuti con PCI (Potere calorifico inferiore) > 13. 000 kJ/kg a partire dal
1/1/2007.
2.
È vietato diluire o miscelare rifiuti al solo fine di renderli conformi ai
criteri di ammissibilità di cui all'articolo 7.
7.
Rifiuti ammessi in discarica.
1.
I rifiuti possono essere collocati in discarica solo dopo trattamento. Tale
disposizione non si applica:
a)
ai rifiuti inerti il cui trattamento non sia tecnicamente fattibile;
b)
ai rifiuti il cui trattamento non contribuisce al raggiungimento delle finalità
di cui all'articolo 1, riducendo la quantità dei rifiuti o i rischi per la
salute umana e l'ambiente, e non risulta indispensabile ai fini del rispetto
dei limiti fissati dalla normativa vigente.
2.
Nelle discariche per rifiuti inerti possono essere ammessi esclusivamente i
rifiuti inerti che soddisfano i criteri della normativa vigente.
3.
Nelle discariche per i rifiuti non pericolosi possono essere ammessi i seguenti
rifiuti:
a)
rifiuti urbani;
b)
rifiuti non pericolosi di qualsiasi altra origine che soddisfano i criteri di
ammissione dei rifiuti previsti dalla normativa vigente;
c)
rifiuti pericolosi stabili e non reattivi che soddisfano i criteri di
ammissione previsti dal decreto di cui al comma 5.
4.
Nelle discariche per rifiuti pericolosi possono essere ammessi solo rifiuti
pericolosi che soddisfano i criteri fissati dalla normativa vigente.
5.
I criteri di ammissione in discarica sono definiti con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle
attività produttive e della salute, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome (2).
(2)
In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 13 marzo 2003.
8.
Domanda di autorizzazione.
1.
La domanda di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di una discarica
è presentata ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22 del
1997, e successive modificazioni, completa di tutte le informazioni richieste
dagli articoli medesimi e deve altresì contenere almeno i seguenti dati e
informazioni:
a)
l'identità del richiedente e del gestore, se sono diversi;
b)
la descrizione dei tipi e dei quantitativi totali dei rifiuti da depositare,
indicando il Codice dell'Elenco Europeo dei Rifiuti;
c)
l'indicazione della capacità totale della discarica, espressa in termini di
volume utile per il conferimento dei rifiuti, tenuto conto dell'assestamento
dei rifiuti e della perdita di massa dovuta alla trasformazione in biogas;
d)
la descrizione del sito, ivi comprese le caratteristiche idrogeologiche,
geologiche e geotecniche, corredata da un rilevamento geologico di dettaglio e
da una dettagliata indagine stratigrafica eseguita con prelievo di campioni e
relative prove di laboratorio con riferimento al D.M. 11 marzo 1988 del
Ministro dei lavori pubblici, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1°
giugno 1988;
e)
i metodi previsti per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento, con
particolare riferimento alle misure per prevenire l'infiltrazione di acqua
all'interno e alla conseguente formazione di percolato, anche in riferimento
alla lettera c);
f)
la descrizione delle caratteristiche costruttive e di funzionamento dei
sistemi, degli impianti e dei mezzi tecnici prescelti;
g)
il piano di gestione operativa della discarica, redatto secondo i criteri
stabiliti dall'allegato 2, nel quale devono essere individuati i criteri e le
misure tecniche adottate per la gestione della discarica e le modalità di
chiusura della stessa;
h)
il piano di gestione post-operativa della discarica, redatto secondo i criteri
stabiliti dall'allegato 2, nel quale sono definiti i programmi di sorveglianza
e controllo successivi alla chiusura;
i)
il piano di sorveglianza e controllo, nel quale devono essere indicate tutte le
misure necessarie per prevenire rischi d'incidenti causati dal funzionamento
della discarica e per limitarne le conseguenze, sia in fase operativa che
post-operativa, con particolare riferimento alle precauzioni adottate a tutela
delle acque dall'inquinamento provocato da infiltrazioni di percolato nel
terreno e alle altre misure di prevenzione e protezione contro qualsiasi danno
all'ambiente; i parametri da monitorare, la frequenza dei monitoraggi e la
verifica delle attività di studio del sito da parte del richiedente sono
indicati nella tabella 2, dell'allegato 2;
l)
il piano di ripristino ambientale del sito a chiusura della discarica, redatto
secondo i criteri stabiliti dall'allegato 2, nel quale devono essere previste
le modalità e gli obiettivi di recupero e sistemazione della discarica in
relazione alla destinazione d'uso prevista dell'area stessa;
m)
il piano finanziario che preveda che tutti i costi derivanti dalla
realizzazione dell'impianto e dall'esercizio della discarica, i costi connessi
alla costituzione della garanzia finanziaria di cui all'articolo 14, i costi
stimati di chiusura, nonché quelli di gestione post-operativa per un periodo di
almeno trenta anni, siano coperti dal prezzo applicato dal gestore per lo
smaltimento, tenuto conto della riduzione del rischio ambientale e dei costi di
post-chiusura derivanti dalla adozione di procedure di registrazione ai sensi
del regolamento n. 761/2001/CE del 19 marzo 2001, del Parlamento Europeo e del
Consiglio;
n)
le informazioni relative alla valutazione di impatto ambientale, qualora la
domanda di autorizzazione riguardi un'opera o un'attività sottoposta a tale
procedura;
o)
le indicazioni relative alle garanzie finanziarie del richiedente o a qualsiasi
altra garanzia equivalente, ai sensi dell'articolo 14.
9.
Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione delle discariche.
1.
Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di
una discarica devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:
a)
il progetto di discarica soddisfi tutte le prescrizioni dettate dal presente
decreto e dagli allegati 1 e 2;
b)
la gestione operativa della discarica sia affidata a persone fisiche
tecnicamente competenti; in particolare, il personale addetto deve avere una
adeguata formazione professionale e tecnica;
c)
il piano di sorveglianza e controllo di cui all'articolo 8, comma 1, lettera
i), contenga le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le
conseguenze;
d)
il richiedente abbia prestato le garanzie finanziarie o altre equivalenti, ai
sensi dell'articolo 14;
e)
il progetto di discarica sia coerente con le previsioni ed i contenuti del
piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 22 del decreto
legislativo n. 22 del 1997, e successive modificazioni, ove esistente;
f)
il progetto di discarica preveda i ripristino ambientale dopo la chiusura;
g)
il richiedente si impegni ad eseguire preliminarmente all'avviamento
dell'impianto una campagna di monitoraggio delle acque sotterranee
conformemente a quanto previsto all'allegato 2.
2.
Prima dell'inizio delle operazioni di smaltimento di una nuova discarica,
l'autorità territorialmente competente verifica che la discarica soddisfi le
condizioni e le prescrizioni alle quali è subordinato il rilascio
dell'autorizzazione medesima. L'esito dell'ispezione non comporta in alcun modo
una minore responsabilità per il gestore relativamente alle condizioni stabilite
dall'autorizzazione.
3.
L'esito positivo dell'ispezione costituisce condizione di efficacia
dell'autorizzazione all'esercizio.
4.
Le spese relative all'istruttoria finalizzata al rilascio ed al rinnovo
dell'autorizzazione, nonché ai successivi controlli sono poste a carico dei
richiedenti in relazione al costo effettivo del servizio, secondo tariffe e
modalità da stabilirsi con disposizioni regionali.
10.
Contenuto dell'autorizzazione.
1.
L'autorizzazione rilasciata ai sensi del presente decreto costituisce
autorizzazione integrata all'impianto ai sensi del decreto legislativo 4 agosto
1999, n. 372, e successive modificazioni.
2.
Ove non previsto dagli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22 del 1997,
il provvedimento di autorizzazione alla costruzione e gestione di una discarica
indica almeno:
a)
l'ubicazione della discarica, nonché la delimitazione dell'area interessata;
b)
la categoria della discarica;
c)
la capacità totale della discarica, espressa in termini di volume utile per il
conferimento dei rifiuti;
d)
l'elenco e il quantitativo totale dei tipi di rifiuti che possono essere
smaltiti nella discarica, individuati con lo specifico Codice dell'Elenco
Europeo dei Rifiuti e la descrizione della tipologia;
e)
l'esplicita approvazione del progetto definitivo dell'impianto e dei piani di
cui all'articolo 8, comma 1, lettere g), h), i) e l);
f)
le prescrizioni tecniche riguardanti la costruzione degli impianti e i mezzi
tecnici utilizzati;
g)
le prescrizioni per le operazioni di collocamento in discarica e per le
procedure di sorveglianza e controllo, incluse eventuali determinazioni
analitiche sui rifiuti conferiti;
h)
le prescrizioni provvisorie per le operazioni di chiusura e di gestione successiva
alla chiusura;
i)
la durata della gestione post-operativa e le modalità di chiusura al termine
della gestione operativa;
l)
l'obbligo per il gestore di presentare, almeno una volta all'anno, alla Regione
una relazione in merito ai tipi ed ai quantitativi di rifiuti smaltiti, ai
risultati del programma di sorveglianza ed ai controlli effettuati relativi sia
alla fase operativa che alla fase post-operativa;
m)
l'obbligo del gestore di eseguire il piano di ripristino ambientale alla
chiusura anche di singoli lotti della discarica, con le modalità previste
nell'allegato 2;
n)
le indicazioni relative alle garanzie finanziarie di cui all'articolo 14, sulla
base di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera m);
o)
le procedure di ammissione dei rifiuti in discarica.
3.
L'autorizzazione all'esercizio della discarica è rilasciata solo dopo
l'accettazione da parte della Regione delle garanzie finanziarie di cui
all'articolo 14. Qualora la Regione rilasci l'autorizzazione all'esercizio per
singoli lotti, fermo restando che la garanzia finanziaria relativa alla
post-chiusura finale deve coprire la capacità totale della discarica come
definita al comma 1, lettera c), la garanzia finanziaria per l'attivazione e la
gestione della discarica è prestata per i singoli lotti autorizzati.
4.
Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del D.M. 4 agosto 1998, n. 372
del Ministro dell'ambiente, le informazioni contenute nelle domande di
autorizzazione accolte sono trasmesse, a fini statistici, dall'ente competente
per territorio all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e del territorio
(APAT) che provvede a metterle a disposizione degli enti interessati.
5.
In deroga a quanto previsto dall'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo
n. 22 del 1997, nel caso in cui un impianto risulti registrato ai sensi del
regolamento n. 761/01/CE, il rinnovo dell'autorizzazione è effettuato ogni 8
anni.
6.
La Regione assicura che l'autorizzazione rilasciata ai sensi del presente
decreto sia comprensiva anche delle autorizzazioni relative alle emissioni in
atmosfera, scarichi idrici e prelievo delle acque.
11.
Procedure di ammissione.
1.
Per la collocazione dei rifiuti il detentore deve fornire precise indicazioni
sulla composizione, sulla capacità di produrre percolato, sul comportamento a
lungo termine e sulle caratteristiche generali dei rifiuti da collocare in
discarica.
2.
In previsione o in occasione del conferimento dei rifiuti ed ai fini
dell'ammissione degli stessi in discarica, il detentore deve presentare la
documentazione attestante che il rifiuto è conforme ai criteri di ammissibilità
previsti dal decreto di cui all'articolo 7, comma 5, per la specifica categoria
di discarica. I suddetti certificati possono essere presentati in occasione del
primo di una serie determinata di conferimenti a condizione che il tipo e le
caratteristiche del rifiuto rimangano invariati anche per tali ulteriori
conferimenti e, comunque, almeno una volta l'anno, e devono essere conservati
dal gestore.
3.
Ai fini dell'ammissione in discarica dei rifiuti il gestore dell'impianto deve:
a)
controllare la documentazione relativa ai rifiuti, compreso, se previsto, il
formulario di identificazione di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n.
22 del 1997 e, se previsti, i documenti di cui al regolamento n. 259/93/CEE del
1° febbraio 1993, del Consiglio, relativo alla sorveglianza e al controllo
delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea;
b)
verificare la conformità delle caratteristiche dei rifiuti indicate nel
formulario di identificazione, di cui allegato B al D.M. 1° aprile 1998, n. 145
del Ministro dell'ambiente, ai criteri di ammissibilità previsti dal presente
decreto;
c)
effettuare l'ispezione visiva di ogni carico di rifiuti conferiti in discarica
prima e dopo lo scarico e verificare la conformità del rifiuto alle
caratteristiche indicate nel formulario di identificazione di cui al citato
D.M. n. 145 del 1998 del Ministro dell'ambiente;
d)
annotare nel registro di carico e scarico dei rifiuti tutte le tipologie e le
informazioni relative alle caratteristiche e ai quantitativi dei rifiuti
depositati, con l'indicazione dell'origine e della data di consegna da parte
del detentore, secondo le modalità previste dall'articolo 12, comma 1, lettera
d), e comma 2, del decreto legislativo n. 22 del 1997. Nel caso di deposito di
rifiuti pericolosi, il registro deve contenere apposita documentazione o
mappatura atta ad individuare, con riferimento alla provenienza ed alla allocazione,
il settore della discarica dove è smaltito il rifiuto pericoloso;
e)
sottoscrivere le copie del formulario di identificazione dei rifiuti
trasportati;
f)
effettuare le verifiche analitiche della conformità del rifiuto conferito ai
criteri di ammissibilità, come indicato all'articolo 10, comma 1, lettera g),
con cadenza stabilita dall'autorità territorialmente competente e, comunque,
con frequenza non superiore ad un anno. I campioni prelevati devono essere
opportunamente conservati presso l'impianto a disposizione dell'autorità
territorialmente competente per un periodo non inferiore a due mesi;
g)
comunicare alla regione ed alla provincia territorialmente competenti la
eventuale mancata ammissione dei rifiuti in discarica, ferma l'applicazione delle
disposizioni del citato regolamento n. 259/93/CEE riguardante le spedizioni
transfrontaliere di rifiuti.
12.
Procedura di chiusura.
1.
La procedura di chiusura della discarica o di una parte di essa è avviata:
a)
nei casi, alle condizioni e nei termini stabiliti dall'autorizzazione;
b)
nei casi in cui il gestore richiede ed ottiene apposita autorizzazione della
regione competente per territorio;
c)
sulla base di specifico provvedimento conseguente a gravi motivi, tali da
provocare danni all'ambiente e alla salute, ad iniziativa dell'Ente competente
per territorio.
2.
La procedura di chiusura della discarica può essere attuata solo dopo la
verifica della conformità della morfologia della discarica e, in particolare,
della capacità di allontanamento delle acque meteoriche, a quella prevista nel
progetto di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), tenuto conto di quanto
indicato all'articolo 8, comma 1, lettere c) ed e).
3.
La discarica, o una parte della stessa, è considerata definitivamente chiusa
solo dopo che l'ente territoriale competente al rilascio dell'autorizzazione,
di cui all'articolo 10, ha eseguito un'ispezione finale sul sito, ha valutato
tutte le relazioni presentate dal gestore ai sensi dell'articolo 10, comma 1,
lettera l), e comunicato a quest'ultimo l'approvazione della chiusura. L'esito
dell'ispezione non comporta, in alcun caso, una minore responsabilità per il
gestore relativamente alle condizioni stabilite dall'autorizzazione. Anche dopo
la chiusura definitiva della discarica, il gestore è responsabile della
manutenzione, della sorveglianza e del controllo nella fase di gestione
post-operativa per tutto il tempo durante il quale la discarica può comportare
rischi per l'ambiente.
13.
Gestione operativa e post-operativa.
1.
Nella gestione e dopo la chiusura della discarica devono essere rispettati i
tempi, le modalità, i criteri e le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione e
dai piani di gestione operativa, post-operativa e di ripristino ambientale di
cui all'articolo 8, comma 1, lettere g), h) e l), nonché le norme in materia di
gestione dei rifiuti, di scarichi idrici e tutela delle acque, di emissioni in
atmosfera, di rumore, di igiene e salubrità degli ambienti di lavoro, di
sicurezza, e prevenzione incendi; deve, inoltre, essere assicurata la
manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere funzionali ed
impiantistiche della discarica.
2.
La manutenzione, la sorveglianza e i controlli della discarica devono essere
assicurati anche nella fase della gestione successiva alla chiusura, fino a che
l'ente territoriale competente accerti che la discarica non comporta rischi per
la salute e l'ambiente. In particolare, devono essere garantiti i controlli e le
analisi del biogas, del percolato e delle acque di falda che possano essere
interessate.
3.
I rifiuti pericolosi devono essere depositati in appositi settori, celle o
trincee della discarica, individuati con apposita segnaletica dalla quale
devono risultare i tipi e le caratteristiche di pericolo dei rifiuti smaltiti
in ciascuno dei citati settori, celle o trincee.
4.
Il gestore della discarica è responsabile della corretta attuazione delle
disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3.
5.
Al fine di dimostrare la conformità della discarica alle condizioni
dell'autorizzazione e di fornire tutte le conoscenze sul comportamento o dei
rifiuti nelle discariche, il gestore deve presentare all'ente territoriale
competente, secondo le modalità fissate dall'autorizzazione, la relazione di c
all'articolo 10, comma 1, lettera l), completa di tutte le informazioni sui
risultati della gestione della discarica e dei programmi di controllo e
sorveglianza, nonché dei dati e delle informazioni relativi ai controlli
effettuati. In particolare, la relazione deve contenere almeno i seguenti
elementi:
a)
quantità e tipologia dei rifiuti smaltiti e loro andamento stagionale;
b)
prezzi di conferimento;
c)
andamento dei flussi e del volume di percolato e le relative procedure di
trattamento e smaltimento;
d)
quantità di biogas prodotto ed estratto e relative procedure di trattamento e
smaltimento;
e)
volume occupato e capacità residua nominale della discarica;
f)
i risultati dei controlli effettuati sui rifiuti conferiti ai fini della loro
ammissibilità in discarica, nonché sulle matrici ambientali.
6.
Il gestore deve, inoltre, notificare all'autorità competente anche eventuali
significativi effetti negativi sull'ambiente riscontrati a seguito delle
procedure di sorveglianza e controllo e deve conformarsi alla decisione
dell'autorità competente sulla natura delle misure correttive e sui termini di
attuazione delle medesime.
14.
Garanzie finanziarie.
1.
La garanzia per l'attivazione e la gestione operativa della discarica, comprese
le procedure di chiusura, assicura l'adempimento delle prescrizioni contenute
nell'autorizzazione e deve essere prestata per una somma commisurata alla
capacità autorizzata della discarica ed alla classificazione della stessa ai
sensi dell'articolo 4. In caso di autorizzazione per lotti della discarica,
come previsto dall'articolo 10, comma 3, la garanzia può essere prestata per
lotti.
2.
La garanzia per la gestione successiva alla chiusura della discarica assicura
che le procedure di cui all'articolo 13 siano eseguite ed è commisurata al
costo complessivo della gestione post-operativa. In caso di autorizzazione
della discarica per lotti la garanzia per la post-chiusura può essere prestata
per lotti.
3.
Fermo restando che le garanzie di cui ai commi 1 e 2, nel loro complesso,
devono essere trattenute per tutto il tempo necessario alle operazioni di
gestione operativa e di gestione successiva alla chiusura della discarica e
salvo che l'autorità competente non preveda un termine maggiore qualora ritenga
che sussistano rischi per l'ambiente:
a)
la garanzia di cui al comma 1 è trattenuta per almeno due anni dalla data della
comunicazione di cui all'articolo 12, comma 3;
b)
la garanzia di cui al comma 2 è trattenuta per almeno trenta anni dalla data
della comunicazione di cui all'articolo 12, comma 3.
4.
Le garanzie di cui ai commi 1 e 2 sono costituite ai sensi dell'articolo 1
della legge 10 giugno 1982, n. 348, e devono essere prestate in misura tale da
garantire la realizzazione degli obiettivi indicati nei citati commi.
5.
Nel caso di impianti di discarica la cui coltivazione ha raggiunto, alla data
di entrata in vigore del presente decreto, l'80% della capacità autorizzata, il
massimale da garantire secondo i parametri previsti è ridotto nella misura del
40%.
6.
Le Regioni possono prevedere, per gli impianti realizzati e gestiti secondo le
modalità previste dal presente decreto, che la garanzia finanziaria di cui al
comma 2 non si applichi alle discariche per rifiuti inerti.
7.
Gli oneri afferenti alle garanzie previste dal presente articolo, allorquando
le regioni e gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, gestiscono direttamente la discarica, sono coperti dalla tariffa
con le modalità di cui all'articolo 15.
15.
Costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche.
1.
Il prezzo corrispettivo per lo smaltimento in discarica deve coprire i costi di
realizzazione e di esercizio dell'impianto, i costi sostenuti per la
prestazione della garanzia finanziaria ed i costi stimati di chiusura, nonché i
costi di gestione successiva alla chiusura per un periodo pari a quello
indicato dall'art. 10 comma 1, lettera i).
16.
Sanzioni.
1.
Chiunque viola i divieti di cui all'articolo 7, commi 1, 2 e 3, è punito con la
sanzione prevista dall'articolo 51, comma 3, del decreto legislativo n. 22 del
1997. La stessa sanzione si applica a chiunque viola le procedure di ammissione
dei rifiuti in discarica di cui all'articolo 11.
2.
Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 7, comma 4, diluisce o
miscela i rifiuti, al solo fine di renderli conformi ai criteri di
ammissibilità di cui all'articolo 5, è punito con la sanzione di cui
all'articolo 51, comma 5, del decreto legislativo n. 22 del 1997.
17.
Disposizioni transitorie e finali.
1.
Le discariche già autorizzate alla data di entrata in vigore del presente
decreto possono continuare a ricevere, fino al 16 luglio 2005, i rifiuti per
cui sono state autorizzate.
2.
Fino al 16 luglio 2005 è consentito lo smaltimento nelle nuove discariche, in
osservanza delle condizioni e dei limiti di accettabilità previsti dalla Delib.
27 luglio 1984 del Comitato interministeriale, pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 253 del 13 settembre 1984, di cui
all'articolo 6 decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, e
successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26
ottobre 1994, nonché dalle deliberazioni regionali connesse, relativamente:
a)
nelle discariche per rifiuti inerti, ai rifiuti precedentemente avviati a
discariche di II categoria, tipo A;
b)
nelle discariche per rifiuti non pericolosi, ai rifiuti precedentemente avviati
alle discariche di prima categoria e di II categoria, tipo B;
c)
nelle discariche per rifiuti pericolosi, ai rifiuti precedentemente avviati
alle discariche di II categoria tipo C e terza categoria.
3.
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto il titolare
dell'autorizzazione di cui al comma 1 o, su sua delega, il gestore della
discarica, presenta all'autorità competente un piano di adeguamento della
discarica alle previsioni di cui al presente decreto, incluse le garanzie
finanziarie di cui all'articolo 14.
4.
Con motivato provvedimento l'autorità competente approva il piano di cui al
comma 3, autorizzando la prosecuzione dell'esercizio della discarica e fissando
i lavori di adeguamento, le modalità di esecuzione e il termine finale per
l'ultimazione degli stessi, che non può in ogni caso essere successivo al 16
luglio 2009. Nel provvedimento l'autorità competente prevede anche
l'inquadramento della discarica in una delle categorie di cui all'articolo 4.
Le garanzie finanziarie prestate a favore dell'autorità competente concorrono
alla prestazione della garanzia finanziaria.
5.
In caso di mancata approvazione del piano di cui al comma 3, l'autorità
competente prescrive modalità e tempi di chiusura della discarica,
conformemente all'articolo 12, comma 1, lettera c).
6.
Sono abrogati:
a)
il paragrafo 4.2 e le parti attinenti allo stoccaggio definitivo dei paragrafi
5 e 6 della citata Delib. 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale; ai
fini di cui al comma 2, restano validi fino al 16 luglio 2005 i valori limite e
le condizioni di ammissibilità previsti dalla deliberazione;
b)
il decreto ministeriale 11 marzo 1998, n. 141 del Ministro dell'ambiente;
c)
l'articolo 5, commi 6 e 6-bis, e l'articolo 28, comma 2, del decreto
legislativo n. 22 del 1997, e successive modificazioni;
d)
l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994.
7.
Le Regioni adeguano la loro normativa alla presente disciplina.
Allegato
1
(articolo
3, comma 3)
(articolo
9, comma 1)
Criteri
costruttivi e gestionali degli impianti di discarica
1.
IMPIANTI DI DISCARICA PER RIFIUTI INERTI
1.1
UBICAZIONE
Di
norma i siti idonei alla realizzazione di un impianto di discarica per rifiuti
inerti non devono ricadere in:
-
aree individuate ai sensi dell'articolo 17, comma 3, lettera m), della legge 18
maggio 1989, n. 183;
-
aree individuate dagli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 8 settembre 1997, n. 357;
-
aree collocate nelle zone di rispetto di cui all'articolo 21, comma 1, del
decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152;
-
territori sottoposti a tutela ai sensi dell'articolo 146 del decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
Le
discariche non devono essere normalmente localizzate:
-
in corrispondenza di doline, inghiottitoi o altre forme di carsismo
superficiale;
-
in aree dove i processi geologici superficiali quali l'erosione accelerata, le
frane, l'instabilità dei pendii, le migrazioni degli alvei fluviali potrebbero
compromettere l'integrità della discarica;
-
in aree esondabili, instabili e alluvionabili; deve, al riguardo, essere presa
come riferimento la piena con tempo di ritorno minimo pari a 50 anni. Le Regioni
definiscono eventuali modifiche al valore da adottare per il tempo di ritorno
sopra riportato in accordo con l'Autorità di bacino laddove costituita;
-
aree naturali protette sottoposte a misure di salvaguardia ai sensi
dell'articolo 6, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
Le
Regioni possono, con provvedimento motivato, autorizzare la realizzazione delle
discariche per inerti nei siti di cui al comma precedente.
La
discarica può essere autorizzata solo se le caratteristiche del luogo, per
quanto riguarda le condizioni di cui sopra, o le misure correttive da adottare,
indichino che la discarica non costituisca un grave rischio ecologico.
Per
ciascun sito di ubicazione devono essere valutate le condizioni locali di
accettabilità dell'impianto in relazione ai seguenti parametri:
-
distanza dai centri abitati;
-
fascia di rispetto da strade, autostrade, gasdotti, oleodotti, elettrodotti,
cimiteri, ferrovie, beni militari.
Nell'individuazione
dei siti di ubicazione sono da privilegiare le aree degradate da risanare e/o
da ripristinare sotto il profilo paesaggistico.
1.2
PROTEZIONE DEL TERRENO E DELLE ACQUE
1.2.1
Criteri generali
L'ubicazione
e le caratteristiche costruttive di una discarica devono soddisfare le
condizioni necessarie per impedire l'inquinamento del terreno, delle acque
freatiche e delle acque superficiali.
Deve
essere assicurata un'efficiente raccolta del percolato, ove ciò sia ritenuto
necessario dall'ente territoriale competente.
La
protezione del suolo, delle acque freatiche e delle acque superficiali deve
essere realizzata mediante la combinazione di una barriera geologica e di un
eventuale rivestimento della parte inferiore durante la fase di esercizio e
mediante l'aggiunta a chiusura della discarica di una copertura della parte
superiore durante la fase post-operativa.
Qualora
la barriera geologica non presenti le caratteristiche di seguito specificate,
la protezione del suolo, delle acque sotterranee e delle acque superficiali
deve essere realizzata attraverso il completamento della stessa con un sistema
barriera di confinamento.
1.2.2
Barriera geologica
La
barriera geologica è determinata da condizioni geologiche e idrogeologiche al
di sotto e in prossimità di una discarica tali da assicurare una capacità di
attenuazione sufficiente per evitare rischi per il suolo e le acque
superficiali e sotterranee. Il substrato della base e dei lati della discarica
consiste in una formazione geologica naturale che risponda a requisiti di
permeabilità e spessore almeno equivalente a quello risultante dai seguenti
criteri.
-
conducibilità idraulica k 1 x 10-7 m/s;
-
spessore 1 m.
Le
caratteristiche di permeabilità della barriera geologica naturale devono essere
accertate mediante apposita indagine in sito.
La
barriera geologica, qualora non soddisfi naturalmente le condizioni di cui
sopra, può essere completata artificialmente attraverso un sistema barriera di
confinamento opportunamente realizzato che fornisca una protezione equivalente.
Il
piano di imposta di una eventuale barriera di confinamento deve essere posto al
di sopra del tetto dell'acquifero confinato o della quota di massima escursione
della falda, nel caso di acquifero non confinato, con un franco di almeno 1,5
metri.
La
barriera messa in opera artificialmente deve avere uno spessore non inferiore a
0,5 metri.
1.2.3
Copertura superficiale finale
La
copertura superficiale finale della discarica deve rispondere ai seguenti
criteri:
-
isolamento dei rifiuti dall'ambiente esterno;
-
minimizzazione delle infiltrazioni d'acqua;
-
riduzione al minimo della necessità di manutenzione;
-
minimizzazione dei fenomeni di erosione;- resistenza agli assestamenti ed a
fenomeni di subsidenza localizzata.
La
copertura deve essere realizzata mediante una struttura multistrato costituita,
dall'alto verso il basso, almeno dai seguenti strati:
1)
strato superficiale di copertura con spessore 1 m che favorisca lo sviluppo
delle specie vegetali di copertura ai fini del piano di ripristino ambientale e
fornisca una protezione adeguata contro l'erosione e consenta di proteggere le
barriere sottostanti dalle escursioni termiche;
2)
strato drenante con spessore 0.5 m in grado di impedire la formazione di un
battente idraulico sopra le barriere di cui ai successivi punti 3) e 4);
3)
strato minerale superiore compattato di spessore 0.5 m e di bassa conducibilità
idraulica;
4)
strato di regolarizzazione per la corretta messa in opera degli elementi
superiori e costituito da materiale drenante.
1.3
CONTROLLO DELLE ACQUE
In
relazione alle condizioni meteorologiche devono essere prese misure adeguate
per:
-
limitare la quantità di acqua di origine meteorica che penetra nel corpo della
discarica;
-
impedire che le acque superficiali e sotterranee entrino nel corpo della
discarica.
Deve
essere inoltre previsto, ove ritenuto necessario dall'autorità competente, un
sistema di raccolta delle acque di percolazione. La gestione di detto sistema
deve minimizzare il battente idraulico di percolato sul fondo della discarica
al minimo compatibile con i sistemi di sollevamento e di estrazione. Il
percolato raccolto deve essere avviato ad idoneo impianto di trattamento al
fine di garantirne lo scarico nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa
vigente in materia.
1.4
STABILITÀ
Nella
fase di caratterizzazione del sito è necessario accertarsi mediante specifiche
indagini e prove geotecniche che il substrato geologico, in considerazione
della morfologia della discarica e dei carichi previsti, nonché delle condizioni
operative, non vada soggetto a cedimenti tali da danneggiare i sistemi di
protezione della discarica.
Deve
essere, altresì, verificata in corso d'opera la stabilità del fronte dei
rifiuti scaricati e la stabilità dell'insieme terreno di fondazione-discarica,
con particolare riferimento alla stabilità dei pendii e delle coperture, anche
ai sensi del D.M. 11 marzo 1988 del Ministro dei lavori pubblici, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1° giugno 1988.
Per
gli impianti che ricadono in comuni soggetti a rischio sismico, così come
elencati nei D.M. 5 marzo 1984 del Ministro dei lavori pubblici, pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 31 marzo 1984, le analisi di stabilità
devono essere condotte in condizioni dinamiche, introducendo le variabili di
accelerazione indotta dall'evento sismico di più alta intensità prevedibile, ed
adeguando le eventuali strutture in muratura da realizzare alle disposizioni
previste dal D.M. 16 gennaio 1996 del Ministro dei lavori pubblici, pubblicato
nella Gazzetta ufficiale n. 29 del 5 febbraio 1996.
1.5
DISTURBI E RISCHI
Devono
essere previsti sistemi e/o misure atte a ridurre al minimo i disturbi ed i
rischi provenienti dalla discarica e causati da:
-
emissione di odori e polvere;
-
materiali trasportati dal vento;
-
uccelli parassiti ed insetti;
-
rumore e traffico;
-
incendi.
1.6
BARRIERE
La
discarica deve essere dotata di recinzione per impedire il libero accesso al
sito. Deve essere prevista una barriera perimetrale arborea autoctona al fine
di minimizzare gli impatti visivi e olfattivi.
I
cancelli devono restare chiusi fuori dell'orario di esercizio. Il sistema di
controllo e di accesso agli impianti deve prevedere un programma di misure
volte ad impedire lo scarico illegale.
1.7
DOTAZIONE DI ATTREZZATURE E PERSONALE
Gli
impianti di discarica devono essere dotati, direttamente o tramite apposita
convenzione, di laboratori che operano in regime di qualità secondo le norme
ISO 9000 e successive modificazioni per le specifiche determinazioni previste
per la gestione dell'impianto.
1.8
MODALITÀ E CRITERI DI DEPOSITO
I
rifiuti che possono dar luogo a dispersione di polveri o ad emanazioni moleste
devono essere al più presto ricoperti con strati di materiali adeguati; devono
essere inoltre previsti specifici sistemi di contenimento e/o di modalità di
conduzione della discarica atti ad impedire la dispersione stessa.
Lo
scarico dei rifiuti deve essere effettuato in modo da garantire la stabilità
della massa di rifiuti e delle strutture collegate.
L'accumulo
dei rifiuti deve essere attuato in maniera tale da evitare fenomeni di
instabilità.
Impianti
per rifiuti non pericolosi e per rifiuti pericolosi
2.1
UBICAZIONE
Di
norma gli impianti di discarica per rifiuti pericolosi e non pericolosi non
devono ricadere in:
-
aree individuate ai sensi dell'articolo 17, comma 3, lettera m), della legge 18
maggio 1989, n. 183;
-
aree individuate dagli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 8 settembre 1997, n. 357;- aree collocate nelle zone di rispetto di
cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152;
-
territori sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999,
n. 490;
-
aree naturali protette sottoposte a misure di salvaguardia ai sensi
dell'articolo 6, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394;
-
aree collocate nelle zone di rispetto di cui all'articolo 21, comma 1, del
decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152.
Gli
impianti non vanno ubicati di norma:
-
in aree interessate da fenomeni quali faglie attive, aree a rischio sismico di
1ª categoria così come classificate dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64, e
provvedimenti attuativi, e aree interessate da attività vulcanica, ivi compresi
i campi solfatarici, che per frequenza ed intensità potrebbero pregiudicare
l'isolamento dei rifiuti;
-
in corrispondenza di doline, inghiottitoi o altre forme di carsismo
superficiale;
-
in aree dove i processi geologici superficiali quali l'erosione accelerata, le
frane, l'instabilità dei pendii, le migrazioni degli alvei fluviali potrebbero
compromettere l'integrità della discarica e delle opere ad essa connesse;
-
in aree soggette ad attività di tipo idrotermale;
-
in aree esondabili, instabili e alluvionabili; deve, al riguardo, essere presa
come riferimento la piena con tempo di ritorno minimo pari a 200 anni. Le
Regioni definiscono eventuali modifiche al valore da adottare per il tempo di
ritorno in accordo con l'Autorità di bacino laddove costituita.
Con
provvedimento motivato le regioni possono autorizzare la realizzazione di
discariche per rifiuti non pericolosi nei siti sopradescritti.
La
discarica può essere autorizzata solo se le caratteristiche del luogo, per
quanto riguarda le condizioni di cui sopra, o le misure correttive da adottare,
indichino che la discarica non costituisca un grave rischio ecologico.
Per
ciascun sito di ubicazione devono essere valutate le condizioni locali di
accettabilità dell'impianto in relazione a:
-
distanza dai centri abitati;
-
collocazione in aree a rischio sismico di 2^ categoria così come classificate
dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64, e provvedimenti attuativi, per gli impianti
di discarica per rifiuti pericolosi sulla base dei criteri di progettazione
degli impianti stessi;
-
collocazione in zone di produzione di prodotti agricoli ed alimentari definiti
ad indicazione geografica o a denominazione di origine protetta ai sensi del
regolamento n. 2081/92/CEE e in aree agricole in cui si ottengono prodotti con
tecniche dell'agricoltura biologica ai sensi del regolamento n. 2092/91/CEE;
-
presenza di rilevanti beni storici, artistici, archeologici.
Per
le discariche di rifiuti pericolosi e non pericolosi che accettano rifiuti
contenenti amianto, deve essere oggetto di specifico studio, al fine di evitare
qualsiasi possibile trasporto aereo delle fibre, la distanza dai centri abitati
in relazione alla direttrice dei venti dominanti. Tale direttrice è stabilita
sulla base di dati statistici significativi dell'intero arco dell'anno e
relativi ad un periodo non inferiore a 5 anni.
2.2.
PROTEZIONE DELLE MATRICI AMBIENTALI
Al
fine di garantire l'isolamento del corpo dei rifiuti delle matrici ambientali,
la discarica deve soddisfare i seguenti requisiti tecnici:
-
sistema di regimazione e convogliamento delle acque superficiali;
-
impermeabilizzazione del fondo e delle sponde della discarica;
-
impianto di raccolta e di gestione del percolato;
-
impianto di captazione e gestione del gas di discarica (solo per discariche
dove sono smaltiti rifiuti biodegradabili);
-
sistema di copertura superficiale finale della discarica.
Deve
essere garantito il controllo dell'efficienza e dell'integrità dei presidi
ambientali (sistemi di impermeabilizzazione, di raccolta del percolato, di
captazione gas, etc.), e il mantenimento di opportune pendenze per garantire il
ruscellamento delle acque superficiali.
2.3.
CONTROLLO DELLE ACQUE E GESTIONE DEL PERCOLATO
Devono
essere adottate tecniche di coltivazione e gestionali atte a minimizzare
l'infiltrazione dell'acqua meteorica nella massa dei rifiuti.
Per
quanto consentito dalla tecnologia, tali acque meteoriche devono essere
allontanate dal perimetro dell'impianto per gravità, anche a mezzo di idonee
canalizzazioni dimensionate sulla base delle piogge più intense con tempo di
ritorno di 10 anni.
Il
percolato e le acque di discarica devono essere captati, raccolti e smaltiti
per tutto il tempo di vita della discarica, secondo quanto stabilito
nell'autorizzazione, e comunque per un tempo non inferiore a 30 anni dalla data
di chiusura definitiva dell'impianto.
Il
sistema di raccolta del percolato deve essere progettato e gestito in modo da:
-
minimizzare il battente idraulico di percolato sul fondo della discarica al
minimo compatibile con i sistemi di sollevamento e di estrazione;
-
prevenire intasamenti ed occlusioni per tutto il periodo di funzionamento
previsto;- resistere all'attacco chimico dell'ambiente della discarica;
-
sopportare i carichi previsti.
Il
percolato e le acque raccolte devono essere trattate in impianto tecnicamente
idoneo di trattamento al fine di garantirne lo scarico nel rispetto dei limiti
previsti dalla normativa vigente in materia. La concentrazione del percolato
può essere autorizzata solo nel caso in cui contribuisca all'abbassamento del
relativo battente idraulico; il concentrato può rimanere confinato all'interno
della discarica.
2.4
PROTEZIONE DEL TERRENO E DELLE ACQUE
2.4.1.
Criteri generali
L'ubicazione
e la progettazione di una discarica devono soddisfare le condizioni necessarie
per impedire l'inquinamento del terreno, delle acque sotterranee o delle acque
superficiali e per assicurare un'efficiente raccolta del percolato.
La
protezione del suolo, delle acque sotterranee e di superficie deve essere
realizzata, durante la fase operativa, mediante la combinazione della barriera
geologica, del rivestimento impermeabile del fondo e delle sponde della
discarica e del sistema di drenaggio del percolato, e durante la fase post-operativa
anche mediante copertura della parte superiore.
2.4.2.
Barriera geologica
Il
substrato della base e dei fianchi della discarica deve consistere in una
formazione geologica naturale che risponda a requisiti di permeabilità e
spessore almeno equivalente a quello risultante dai seguenti criteri:
-
discarica per rifiuti non pericolosi: k 1 x 10-9 m/s e s 1 m;
-
discarica per rifiuti pericolosi: k 1 x 10-9 m/s e s 5 m;
La
continuità e le caratteristiche di permeabilità della barriera geologica su tutta
l'area interessata dalla discarica devono essere opportunamente accertate
mediante indagini e perforazione geognostiche.
La
barriera geologica, qualora non soddisfi naturalmente le condizioni di cui
sopra, può essere completata artificialmente attraverso un sistema barriera di
confinamento opportunamente realizzato che fornisca una protezione equivalente.
Per
tutti gli impianti deve essere prevista l'impermeabilizzazione del fondo e
delle pareti con un rivestimento di materiale artificiale posto al di sopra
della barriera geologica, su uno strato di materiale minerale compattato. Tale
rivestimento deve avere caratteristiche idonee a resistere alle sollecitazioni
chimiche e meccaniche presenti nella discarica.
Il
piano di imposta dello strato inferiore della barriera di confinamento deve
essere posto al di sopra del tetto dell'acquifero confinato con un franco di
almeno 1,5 m, nel caso di acquifero non confinato, al di sopra della quota di
massima escursione della falda con un franco di almeno 2 m.
Le
caratteristiche del sistema barriera di sconfinamento artificiale sono
garantite normalmente dall'accoppiamento di materiale minerale compattato
(caratterizzato da uno spessore di almeno 100 cm con una conducibilità
idraulica k 10-7 cm/s, depositato preferibilmente in strati uniformi compattati
dello spessore massimo di 20 cm) con una geomembrana.
L'utilizzo
della sola geomembrana non costituisce in nessun caso un sistema di
impermeabilizzazione idoneo; la stessa deve essere posta a diretto contatto con
lo strato minerale compattato, senza interposizione di materiale drenante.
Particolari
soluzioni progettuali nella realizzazione del sistema barriera di confinamento
delle sponde, che garantiscano comunque una protezione equivalente, potranno
eccezionalmente essere adottate e realizzate anche con spessori inferiori a 0,5
m, a condizione che vengano approvate dall'Ente territoriale competente; in tal
caso dovranno essere previste specifiche analisi di stabilità del sistema
barriera di confinamento.
Lo
strato di materiale artificiale e/o il sistema barriera di confinamento deve
essere inoltre adeguatamente protetto dagli agenti atmosferici e da pericoli di
danneggiamento in fase di realizzazione e di esercizio della discarica.
Sul
fondo della discarica, al di sopra del rivestimento impermeabile, deve essere
previsto uno strato di materiale drenante con spessore 0,5 m.
Il
fondo della discarica, tenuto conto degli assestamenti previsti, deve
conservare un'adeguata pendenza tale da favorire il deflusso del percolato ai
sistemi di raccolta.
2.4.3.
Copertura superficiale finale
La
copertura superficiale finale della discarica deve rispondere ai seguenti
criteri:
-
isolamento dei rifiuti dall'ambiente esterno;
-
minimizzazione delle infiltrazioni d'acqua;
-
riduzione al minimo della necessità di manutenzione;
-
minimizzazione dei fenomeni di erosione;
-
resistenza agli assestamenti ed ai fenomeni di subsidenza localizzata;
La
copertura deve essere realizzata mediante una struttura multistrato costituita,
dall'alto verso il basso, almeno dai seguenti strati:
1.
strato superficiale di copertura con spessore 1 m che favorisca lo sviluppo
delle specie vegetali di copertura ai fini del piano di ripristino ambientale e
fornisca una protezione adeguata contro l'erosione e di proteggere le barriere
sottostanti dalle escursioni termiche;
2.
strato drenante protetto da eventuali intasamenti con spessore 0,5 m in grado
di impedire la formazione di un battente idraulico sopra le barriere di cui ai
successivi punti 3) e 4);
3.
strato minerale compattato dello spessore 0,5 m e di conducibilità idraulica
10-8 m/s o di caratteristiche equivalenti, integrato da un rivestimento
impermeabile superficiale per gli impianti di discarica di rifiuti pericolosi;
4.
strato di drenaggio del gas di rottura capillare, protetto da eventuali
intasamenti, con spessore 0,5 m;
5.
strato di regolarizzazione con la funzione di permettere la corretta messa in
opera degli strati sovrastanti.
Poiché
la degradazione dei rifiuti biodegradabili, incluse le componenti cellulosiche,
comporta la trasformazione in biogas di circa un terzo della massa dei rifiuti,
la valutazione degli assestamenti dovrà tenere conto di tali variazioni,
soprattutto in funzione alla morfologia della copertura finale.
La
copertura superficiale finale come sopra descritta deve garantire l'isolamento
della discarica anche tenendo conto degli assestamenti previsti ed a tal fine
non deve essere direttamente collegata al sistema barriera di confinamento.
La
copertura superficiale finale della discarica nella fase di post esercizio può
essere preceduta da una copertura provvisoria, la cui struttura può essere più
semplice di quella sopra indicata, finalizzata ad isolare la massa di rifiuti
in corso di assestamento.
Detta
copertura provvisoria deve essere oggetto di continua manutenzione al fine di
consentire il regolare deflusso delle acque superficiali e di minimizzare
l'infiltrazione nella discarica.
La
copertura superficiale finale deve essere realizzata in modo da consentire un
carico compatibile con destinazione d'uso prevista.
2.5.
CONTROLLO DEI GAS
Le
discariche che accettano rifiuti biodegradabili devono essere dotati di
impianti per l'estrazione dei gas che garantiscano la massima efficienza di
captazione e il conseguente utilizzo energetico.
La
gestione del biogas deve essere condotta in modo tale da ridurre al minimo il
rischio per l'ambiente e per la salute umana; l'obiettivo è quello di non far
percepire la presenza della discarica al di fuori di una ristretta fascia di
rispetto.
Poiché
il naturale assestamento della massa dei rifiuti depositati può danneggiare il
sistema di estrazione del biogas, è indispensabile un piano di mantenimento
dello stesso, che preveda anche l'eventuale sostituzione dei sistemi di
captazione deformati in modo irreparabile.
È
inoltre indispensabile mantenere al minimo il livello del percolato all'interno
dei pozzi di captazione del biogas, per consentirne la continua funzionalità,
anche con sistemi di estrazione del percolato eventualmente formatosi; tali
sistemi devono essere compatibili con la natura di gas esplosivo, e rimanere
efficienti anche nella post-operativa.
Il
sistema di estrazione del biogas deve essere dotato di sistemi per
l'eliminazione della condensa; l'acqua di condensa può essere eccezionalmente
reimmessa nel corpo della discarica.
Il
gas deve essere di norma utilizzato per la produzione di energia, anche a
seguito di un eventuale trattamento, senza che questo pregiudichi le condizioni
di sicurezza per la salute dell'uomo e per l'ambiente.
Nel
caso di impraticabilità del recupero energetico la termodistruzione del gas di
discarica deve avvenire in idonea camera di combustione a temperatura
T>850°, concentrazione di ossigeno 3% in volume e tempo di ritenzione 0,3 s.
Il
sistema di estrazione e trattamento del gas deve essere mantenuto in esercizio
per tutto il tempo in cui nella discarica è presente la formazione del gas e
comunque per il periodo necessario, come indicato all'articolo 13, comma 2.
2.6.
DISTURBI E RISCHI
Il
gestore degli impianti di discarica per rifiuti non pericolosi e pericolosi
deve adottare misure idonee a ridurre al minimo i disturbi ed i rischi
provenienti dalla discarica e causati da:
-
emissione di odori, essenzialmente dovuti al gas di discarica;
-
produzione di polveri;
-
materiali trasportati dal vento;
-
rumore e traffico;
-
uccelli, parassiti ed insetti;
-
formazione di aerosol;
-
incendi.
2.7.
STABILITÀ
Nella
fase di caratterizzazione del sito è necessario accertarsi a mezzo di
specifiche indagini e prove geotecniche che il substrato geologico, in
considerazione della morfologia della discarica e dei carichi previsti nonché
delle condizioni operative, non vada soggetto a cedimenti tali da danneggiare i
sistemi di protezione ambientale della discarica.
Inoltre
deve essere verificata in corso d'opera la stabilità del fronte dei rifiuti
scaricati, come al successivo punto 2.10, e la stabilità dell'insieme terreno
di fondazione-discarica con particolare riferimento alla stabilità dei pendii
ai sensi del D.M. 11 marzo 1988 del Ministro dei lavori pubblici, pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1° giugno 1988,
tenendo conto dei normali assestamenti dovuti alla degradazione dei rifiuti.
2.8.
PROTEZIONE FISICA DEGLI IMPIANTI
La
discarica deve essere dotata di recinzione per impedire il libero accesso al
sito di persone ed animali.
Il
sistema di controllo e di accesso agli impianti deve prevedere un programma di
misure volte ad impedire lo scarico illegale. Il sito di discarica deve essere
individuato a mezzo di idonea segnaletica.
La
copertura giornaliera della discarica, di cui al punto 2.10, deve contribuire
al controllo di volatili e piccoli animali.
2.9.
DOTAZIONE DI ATTREZZATURE E PERSONALE
Gli
impianti di discarica di rifiuti non pericolosi e pericolosi devono essere
dotati, direttamente o tramite apposita convenzione, di laboratori idonei per
le specifiche determinazioni previste per la gestione dell'impianto.
La
gestione della discarica deve essere affidata a persona competente a gestire il
sito ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera b), e deve essere assicurata la
formazione professionale e tecnica del personale addetto all'impianto anche in
relazione ai rischi da esposizione agli agenti specifici in funzione del tipo
di rifiuti smaltiti.
In
ogni caso il personale dovrà utilizzare idonei dispositivi di protezione
individuale (DPI) in funzione del rischio valutato.
Il
personale al quale vengono affidati gli interventi di emergenza deve essere
preliminarmente istruito ed informato sulle tecniche di intervento di emergenza
ed aver partecipato ad uno specifico programma di addestramento all'uso dei
dispositivi di protezione individuale (DPI).
2.10.
MODALITÀ E CRITERI DI COLTIVAZIONE
È
vietato lo scarico di rifiuti polverulenti o finemente suddivisi soggetti a
dispersione eolica, in assenza di specifici sistemi di contenimento e/o di
modalità di conduzione della discarica atti ad impedire tale dispersione.
Lo
scarico dei rifiuti deve essere effettuato in modo da garantire la stabilità
della massa di rifiuti e delle strutture collegate.
I
rifiuti vanno deposti in strati compattati e sistemati in modo da evitare,
lungo il fronte di avanzamento, pendenze superiori al 30%.
La
coltivazione deve procedere per strati sovrapposti e compattati, di limitata
ampiezza, in modo da favorire il recupero immediato e progressivo dell'area
della discarica.
L'accumulo
dei rifiuti deve essere attuato con criteri di elevata compattazione, onde
limitare successivi fenomeni di instabilità.
Occorre
limitare la superficie dei rifiuti esposta all'azione degli agenti atmosferici,
e mantenere, per quanto consentito dalla tecnologia e dalla morfologia dell'impianto,
pendenze tali da garantire il naturale deflusso delle acque meteoriche al di
fuori dell'area destinata al conferimento dei rifiuti.
I
rifiuti che possono dar luogo a dispersione di polveri o ad emanazioni moleste
e nocive devono essere al più presto ricoperti con strati di materiali
adeguati; è richiesta una copertura giornaliera dei rifiuti con uno strato di
materiale protettivo di idoneo spessore e caratteristiche. La copertura
giornaliera può essere effettuata anche con sistemi sintetici che limitino la
dispersione eolica, l'accesso dei volatili e l'emissione di odori.
Qualora
le tecniche precedentemente esposte si rilevassero insufficienti ai fini del
controllo di insetti, larve, roditori ed altri animali, è posto l'obbligo di
effettuare adeguate operazioni di disinfestazioni e derattizzazione.
Lo
stoccaggio di rifiuti tra loro incompatibili deve avvenire in distinte aree
della discarica, tra loro opportunamente separate e distanziate.
3.
CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI DI DEPOSITO SOTTERRANEO DEI RIFIUTI
Il
deposito sotterraneo dei rifiuti può essere realizzato per lo smaltimento delle
seguenti tipologie di rifiuti:
-
rifiuti inerti;
-
rifiuti non pericolosi;
-
rifiuti pericolosi.
3.1.
Protezione delle matrici ambientali
3.1.1.
Criteri generali
Lo
smaltimento definitivo dei rifiuti in depositi sotterranei deve garantire
l'isolamento dei rifiuti dalla biosfera. I rifiuti, la barriera geologica e le
cavità, e in particolare le strutture artificiali, costituiscono un sistema che
come tutti gli altri aspetti tecnici deve rispettare i requisiti prescritti.
Deve
essere dimostrata la sicurezza durante la fase di esercizio e a lungo termine
nei confronti delle matrici ambientali.
3.1.2.
Barriera geologica e stabilità
Deve
essere effettuata un indagine di dettaglio della struttura geologica di un
sito, con ricerche ed analisi della tipologia delle rocce, dei suoli e della
topografia. L'esame geologico serve per accertare che il sito è adatto alla
creazione di un deposito sotterraneo. Devono essere inseriti la collocazione,
la frequenza e la struttura delle irregolarità o delle fratture degli strati
geologici circostanti e l'impatto potenziale dell'attività sismica su tali
strutture.
La
stabilità delle cavità deve essere accertata con adeguate ricerche e modelli
predittivi. La valutazione deve tenere conto anche dei rifiuti depositati. I
processi vanno analizzati e documentati in maniera sistematica.
È
necessario accertare che:a) durante e dopo la formazione delle cavità, né nella
cavità stessa né sulla superficie del suolo sono prevedibili deformazioni di
rilievo che possano danneggiare la funzionalità del deposito sotterraneo o
consentire un contatto con la biosfera;
b)
la capacità di carico della cavità è sufficiente a prevenirne il crollo durante
l'utilizzo;
c)
il materiale depositato deve avere la stabilità necessaria ad assicurarne la
compatibilità con le proprietà geomeccaniche della roccia ospitante;
È
indispensabile un'indagine approfondita della composizione delle rocce e delle
acque sotterranee per valutare la situazione attuale delle acque sotterranee e
la loro evoluzione potenziale nel tempo, la natura e l'abbondanza dei minerali
presenti nella frattura, nonché una descrizione mineralogica quantitativa della
roccia ospitante. Va valutata anche l'incidenza della variabilità sul sistema
geochimica.
Per
quanto riguarda i princìpi di sicurezza per le miniere di salgemma, la roccia
che circonda i rifiuti deve rivestire un duplice ruolo:
a)
roccia ospitante in cui sono incapsulati i rifiuti;
b)
strati soprastanti e sottostanti di rocce impermeabili (ad esempio di
anidride), che costituiscono una barriera geologica che impedisce alle acque
sotterranee di penetrare nella discarica e, che impedisce ai liquidi e ai gas
di filtrare all'esterno dell'area di smaltimento. Nei punti in cui tale
barriera geologica è attraversata da pozzi e perforazioni è necessario
provvedere a sigillarli durante le operazioni per prevenire la penetrazione di
acqua e poi chiuderli ermeticamente dopo la cessazione delle attività del
deposito sotterraneo. Se l'estrazione dei minerali continua oltre il periodo di
attività della discarica, dopo la cessazione delle attività di questa è
indispensabile sigillare l'area di smaltimento con una diga impermeabile
all'acqua, progettata calcolando la pressione idraulica operativa a tale
profondità, in maniera che l'acqua che potrebbe filtrare nella miniera ancora
in funzione non possa comunque penetrare nell'area di smaltimento.
Nelle
miniere di salgemma il sale è considerato una barriera di contenimento totale.
I rifiuti entrano quindi in contatto con la biosfera solo nel caso si verifichi
un incidente o per effetto di un evento geologico a lungo termine come il
movimento terrestre o l'erosione (per esempio nel caso di un aumento del
livello del mare). Non esistono probabilità molto elevate che i rifiuti
subiscano alterazioni nelle condizioni previste per lo stoccaggio, ma occorre
tenere conto delle conseguenze di possibili eventi sfavorevoli.
Per
stoccaggio in profondità nella roccia dura si intende lo stoccaggio sotterraneo
a una profondità di parecchie centinaia di metri; la roccia dura può essere
costituita da diverse rocce magmatiche come il granito o il gneiss, ma anche da
rocce sedimentarie come il calcare o l'arenaria. A tale scopo ci si può servire
di una miniera non più sfruttata per le attività estrattive o di un impianto di
stoccaggio nuovo.
Nel
caso di stoccaggio nella roccia dura non è possibile il contenimento totale e
quindi è necessario costruire una struttura di deposito sotterraneo atta a far
sì che l'attenuazione naturale degli strati circostanti riduca gli effetti
degli agenti inquinanti impedendo così effetti negativi irreversibili nei
confronti dell'ambiente. Sarà quindi la capacità dell'ambiente circostante di
attenuare e degradare gli agenti inquinanti a determinare l'accettabilità di
una fuga da una struttura di questo tipo.
Le
prestazioni del sistema di stoccaggio sotterraneo vanno valutate in maniera
globale, tenendo conto del funzionamento coerente delle diverse componenti del
sistema. Nel caso di stoccaggio sotterraneo nella roccia dura il deposito deve
essere situato al di sotto della falda acquifera per prevenire il
deterioramento delle acque sotterranee. Lo stoccaggio nella roccia dura deve
rispettare tale requisito, impedendo che qualunque fuga di sostanze pericolose
dal deposito raggiunga la biosfera - e in particolare gli strati superiori
della falda acquifera a contatto con essa - in quantità o concentrazioni tali
da provocare effetti nocivi. È necessario quindi valutare l'afflusso delle
acque verso e nella biosfera e l'impatto della variabilità sul sistema
idrogeologico.
Il
deterioramento a lungo termine dei rifiuti, dell'imballaggio e delle strutture
artificiali può portare alla formazione di gas nel deposito sotterraneo nella
roccia dura. Occorre quindi tenere conto di tale fattore nel progettare le
strutture per lo stoccaggio sotterraneo di questo tipo.
3.1.3.
Valutazione idrogeologica
Deve
essere condotta un'indagine approfondita delle caratteristiche idrauliche per
valutare la configurazione dello scorrimento delle acque sotterranee negli
strati circostanti, sulla base delle informazioni sulla conduttività idraulica
della massa rocciosa, delle fratture e dei gradienti idraulici.
3.1.4.
Valutazione dell'impatto sulla biosfera
È
indispensabile un'indagine sulla biosfera che potrebbe essere toccata dal
deposito sotterraneo. Vanno svolti anche studi di base per determinare il
livello delle sostanze coinvolte nell'ambiente naturale locale.
3.1.5.
Valutazione della fase operativa
Per
quanto riguarda la fase operativa, l'analisi deve accertare:
a)
la stabilità delle cavità;
b)
che non esistono rischi inaccettabili che si crei un contatto tra i rifiuti e
la biosfera;
c)
che non esistono rischi inaccettabili per l'esercizio dell'impianto.
L'accertamento
della sicurezza operativa dell'impianto deve comprendere un'analisi sistematica
del suo esercizio, sulla base di dati specifici relativi all'inventario dei rifiuti,
alla gestione dell'impianto e al programma di attività. Va dimostrato che tra i
rifiuti e la roccia non rischiano di crearsi reazioni chimiche o fisiche tali
da danneggiare la robustezza e la tenuta della roccia e da mettere a rischio il
deposito stesso. Per questo motivo oltre ai rifiuti non ammissibili ai termini
dell'articolo 6 e del decreto di cui all'articolo 7, comma 5, non è consentito
il conferimento di rifiuti potenzialmente soggetti alla combustione spontanea
nelle condizioni di stoccaggio previste (temperatura, umidità), prodotti
gassosi, rifiuti volatili, rifiuti provenienti dalla raccolta sotto forma di
miscellanea non identificata.
Vanno
individuati gli eventi particolari che potrebbero portare a una via di contatto
tra i rifiuti e la biosfera durante la fase operativa. I diversi tipi di rischi
operativi potenziali devono essere riassunti in categorie specifiche e ne
devono essere valutati i possibili effetti, accertando che non esistono rischi
di una rottura del contenimento dell'operazione e prevedendo misure di
emergenza.
Allegato
2
(articolo
8, comma 1)
(articolo
9, comma 1)
Piani
di gestione operativa, di ripristino ambientale, di gestione post-operativa, di
sorveglianza e controllo, finanziario
1.
Princìpi generali
Il
presente allegato stabilisce le modalità di gestione e le procedure comuni di
sorveglianza e controllo durante la fase operativa e post-operativa di una
discarica, al fine di prevenire qualsiasi effetto negativo sull'ambiente ed individuare
le adeguate misure correttive.
Disciplina
inoltre gli adempimenti a carico del gestore relativi alle procedure di
chiusura di una discarica e individua gli adempimenti durante la fase
post-operativa e per il ripristino ambientale del sito medesimo.
Definisce
inoltre le modalità per individuare il prezzo corrispettivo minimo per lo
smaltimento in discarica previsto dall'articolo 15.
I
piani di gestione operativa, di ripristino ambientale, di gestione
post-operativa e di sorveglianza e controllo sono lo strumento con il quale
l'autorità responsabile per il rilascio dell'autorizzazione verifica che:
-
le operazioni condotte siano conformi all'autorizzazione;
-
la discarica non comporti nel tempo effetti negativi sull'ambiente;
-
il sito sia sottoposto ad adeguati interventi di ripristino ambientale al
termine delle attività.
I
piani di gestione operativa, di ripristino ambientale, di gestione
post-operativa e di sorveglianza e controllo, che rappresentano uno dei
contenuti essenziali dell'autorizzazione e devono essere approvati
dall'Autorità procedente, definiscono compiutamente le fasi di gestione
operativa, di ripristino ambientale e di gestione post-operativa della
discarica affinché:
-
i rifiuti siano ammessi allo smaltimento in conformità ai criteri stabiliti per
ciascuna categoria di discarica;
-
i processi di stabilizzazione all'interno della discarica avvengano
regolarmente;
-
i sistemi di protezione ambientale siano operativi ed efficaci;
-
le condizioni di autorizzazione della discarica siano rispettate;
-
il monitoraggio delle matrici ambientali e delle emissioni sia condotto
periodicamente con l'obiettivo di determinare l'andamento dei parametri
significativi e di accertare l'eventuale superamento di soglie limite di
accettabilità;
-
il sito sia sottoposto ad interventi di ripristino ambientale.
Alle
scadenze indicate nell'autorizzazione, e comunque con periodicità almeno
annuale, il gestore provvede ad inviare all'autorità di controllo i risultati
complessivi dell'attività della discarica con riferimento ai seguenti dati:
-
quantità e caratteristiche (codice di identificazione) dei rifiuti smaltiti;
-
volumi dei materiali eventualmente utilizzati per la copertura giornaliera e
finale delle celle;
-
volume finale disponibile;
-
produzione di percolato (m3/anno) e sistemi utilizzati per il
trattamento/smaltimento;
-
quantità di gas prodotto ed estratto (Nm3/anno) ed eventuale recupero d'energia
(kWh/anno);
-
risultati analitici del monitoraggio delle matrici ambientali e delle
emissioni.
2.
PIANO DI GESTIONE OPERATIVA
Il
piano di gestione operativa individua le modalità e le procedure necessarie a
garantire che le attività operative della discarica siano condotte in
conformità con i princìpi, le modalità e le prescrizioni del presente decreto e
dell'autorizzazione.
2.1.
Elementi del piano
Il
piano riporta la descrizione di:
-
modalità di conferimento dei rifiuti all'impianto, della tipologia degli
automezzi impiegati, dei sistemi utilizzati per assicurare il contenimento
delle emissioni originate dalla dispersione eolica e delle perdite di percolato
nel corso del conferimento;
-
procedure di accettazione dei rifiuti conferiti (controllo del formulario di
identificazione, ispezione visiva dei rifiuti, eventuali prelievi di campioni e
relative modalità di campionamento ed analisi);
-
modalità e criteri di deposito in singole celle;
-
criteri di riempimento e chiusura delle celle con l'indicazione delle misure da
adottare per la riduzione della produzione di percolato;
-
procedura di chiusura;
-
piano di intervento per condizioni straordinarie quali:
-
allagamenti;
-
incendi;
-
esplosioni;
-
raggiungimento dei livelli di guardia di indicatori di contaminazione;
-
dispersioni accidentali di rifiuti nell'ambiente;
3.
PIANO DI RIPRISTINO AMBIENTALE
Il
piano di ripristino ambientale individua gli interventi che il gestore deve
effettuare per il recupero e la sistemazione dell'area della discarica a
chiusura della stessa.
Il
piano di ripristino ambientale deve prevedere la destinazione d'uso dell'area
tenendo conto:
-
dei fenomeni di assestamento della massa dei rifiuti;
-
dell'eventuale formazione di percolato e di biogas;
-
del monitoraggio da eseguire sulle matrici ambientali e sulle emissioni fino
alla conclusione della fase post-operativa;
-
della necessità di favorire il naturale deflusso delle acque meteoriche
dell'area stessa.
3.1.
Elementi del piano
Costituiscono
contenuti essenziali del piano di ripristino ambientale;
-
il quadro di riferimento dell'area e delle zone limitrofe su morfologia,
geomorfologia, geologia, idrogeologia, clima, uso del suolo, idrologia
superficiale, boschi, aspetti di vegetazione, di gestione agricola e
faunistici;
-
le analisi del paesaggio e della qualità dell'ambiente;
-
gli obiettivi e vincoli della sistemazione ambientale prescelta;
-
la destinazione d'uso dell'area;
-
i tempi e le modalità di esecuzione del recupero e della sistemazione
ambientale;
-
la documentazione cartografica ed eventuali analisi.
Nel
caso in cui il piano di ripristino preveda la ricostituzione di una copertura
vegetale, l'intervento deve essere eseguito secondo le seguenti procedure:
-
la ricostituzione dello strato edafico (minimo di 30 cm di spessore) deve
avvenire primariamente con l'utilizzo di suolo accantonato precedentemente o,
in assenza, con terra vegetale dalle caratteristiche chimico-fisiche
controllate e plausibilmente analoghe a quelle del sito d'intervento; per il
miglioramento della fertilità deve essere utilizzato in via preferenziale
compost di qualità come ammendante;
-
sullo strato edafico si deve procedere nella realizzazione di un inerbimento
anche temporaneo, con specie erbacee annuali e perenni pioniere allo scopo di
una rapida stabilizzazione della massa movimentata e per favorire processi di
rivitalizzazione (ricolonizzazione microbiologica) del suolo;
-
nella piantumazione per la ricostruzione della copertura vegetale si deve
procedere in maniera progressiva e, a seconda della destinazione finale d'uso
(ecologico-forestale, ricreativo a verde pubblico, agricolo ma comunque non per
destinazione di produzioni alimentari, umane o zootecniche), utilizzando
prioritariamente specie arboree ed arbustive appartenenti a quelle autoctone o
tipiche dell'area da ricostituire ed adatte alle caratteristiche
fisico-chimiche del suolo;
-
durante la piantumazione e successivamente all'intervento di ripristino devono
essere utilizzate le migliori tecniche di coltivazione per garantire l'attecchimento
della vegetazione; in particolare è necessario garantire la manutenzione e,
qualora ricorra la necessità, si devono adottare sistemi di irrigazione fissa o
mobile che assicurino le più favorevoli condizioni per lo sviluppo della
copertura vegetale.
4.
PIANO DI GESTIONE IN FASE POST-OPERATIVA
Il
piano di gestione post-operativa individua tempi, modalità e condizioni della
fase di gestione post-operative della discarica e le attività che devono essere
poste in essere durante tale fase, con particolare riferimento alle attività di
manutenzione delle opere e dei presìdi, in modo da garantire che anche in tale
fase la discarica mantenga i requisiti di sicurezza ambientale previsti.
4.1.
Elementi del piano
Il
piano deve riportare la descrizione delle manutenzioni da effettuare da parte
del gestore finalizzate a garantire che anche in questa fase il processo
evolutivo della discarica - nei suoi vari aspetti _ prosegua sotto controllo in
modo da condurre in sicurezza la discarica alla fase ultima, in cui si può
considerare praticamente inesistente l'impatto dell'impianto sull'ambiente.
Dovranno
pertanto essere individuate in particolare le operazioni relative a:
-
manutenzione per mantenere in buona efficienza;
-
recinzione e cancelli di accesso;
-
rete di raccolta e smaltimento acque meteoriche;
-
viabilità interna ed esterna;
-
sistema di drenaggio del percolato;
-
rete di captazione, adduzione, riutilizzo e combustione del biogas;
-
sistema di impermeabilizzazione sommitale;
-
copertura vegetale, procedendo ad innaffiature, periodici sfalci, sostituzione
delle essenze morte;
-
pozzi e relativa attrezzatura di campionamento delle acque sotterranee;
-
modalità e frequenza di asportazione del percolato, garantendo comunque il mantenimento
dello stesso al livello minimo possibile.
5.
PIANO DI SORVEGLIANZA E CONTROLLO
Il
piano di sorveglianza e controllo di cui alla lettera i) dell'articolo 8, comma
1, deve essere costituito da un documento unitario comprendente le fasi di realizzazione,
gestione e post-chiusura, relativo a tutti i fattori ambientali da controllare,
i parametri ed i sistemi unificati di prelevamento, trasporto e misura dei
campioni, le frequenze di misura ed i sistemi di restituzione dei dati. Il
piano è finalizzato a garantire che:
a)
tutte le sezioni impiantistiche assolvano alle funzioni per le quali sono
progettate in tutte le condizioni operative previste;
b)
vengano adottati tutti gli accorgimenti per ridurre i rischi per l'ambiente ed
i disagi per la popolazione;
c)
venga assicurato un tempestivo intervento in caso di imprevisti;
d)
venga garantito l'addestramento costante del personale impiegato nella
gestione;
e)
venga garantito l'accesso ai principali dati di funzionamento nonché ai
risultati delle campagne di monitoraggio.
Il
controllo e la sorveglianza devono essere condotti avvalendosi di personale
qualificato ed indipendente con riguardo ai parametri ed alle periodicità
riportati come esemplificativi nelle tabelle 1 e 2 del presente allegato su:
-
acque sotterranee;
-
percolato;
-
acque di drenaggio superficiale;
-
gas di discarica;
-
qualità dell'aria;
-
parametri meteoclimatici;
-
stato del corpo della discarica.
I
prelievi e le analisi devono essere effettuati da laboratori competenti,
preferibilmente indipendenti, secondo le metodiche ufficiali.
5.1.
Acque sotterranee
Obiettivo
del monitoraggio è quello di rilevare tempestivamente eventuali situazioni di
inquinamento delle acque sotterranee sicuramente riconducibili alla discarica,
al fine di adottare le necessarie misure correttive.
Devono
essere individuati punti di monitoraggio rappresentativi e significativi, anche
in relazione all'estensione della discarica, in modo tale che siano presenti
almeno un pozzo a monte (a distanza sufficiente dal sito per escludere
influenze dirette) e due a valle, tenuto conto della direzione di falda.
Nei
punti di monitoraggio individuati deve essere rilevato il livello di falda. È
opportuno installare una sonda per il rilevamento in continuo del livello della
falda in caso di modesta soggiacenza della falda.
Il
piano di monitoraggio deve comprendere almeno i parametri fondamentali,
contrassegnati con l'asterisco, riportati nella tabella 1 del presente
allegato; per un monitoraggio significativo è importante effettuare tutti i
rilevamenti analitici di cui alla citata tabella 1, in particolare in presenza
di valore anomali dei parametri fondamentali e comunque almeno una volta
l'anno.
I
livelli di controllo devono essere determinati in base alle variazioni locali
della qualità delle acque freatiche.
In
particolare, in funzione della soggiacenza della falda, delle formazioni
idrogeologiche specifiche del sito e della qualità delle acque sotterranee
dovrà essere individuato il livello di guardia per i vari inquinanti da
sottoporre ad analisi.
In
caso di raggiungimento del livello di guardia è necessario adottare il piano
d'intervento prestabilito, così come individuato nell'autorizzazione; è
necessario altresì ripetere al più presto il campionamento per verificare la
significatività i dati.
5.2.
Acque meteoriche di ruscellamento
In
situazioni di particolare vulnerabilità ambientale il piano provvederà ad
individuare i parametri e la frequenza di analisi relativi alle acque di drenaggio
superficiale.
5.3.
Percolato
In
presenza di percolato e acqua superficiale, i campioni devono essere prelevati
in punti rappresentativi. Il campionamento e la misurazione (volume e
composizione) del percolato devono essere eseguiti separatamente in ciascun
punto in cui il percolato fuoriesce dall'area. Il controllo delle acque
superficiali deve essere fatto in almeno due punti, di cui uno a monte e uno a
valle della discarica.
Il
controllo del percolato e dell'acqua superficiale, in caso di contatto fra le
due matrici, deve essere effettuato prelevando un campione rappresentativo
della composizione media.
Deve
essere misurata la quantità di percolato prodotto e smaltito, da correlare con
i parametri meteoclimatici per eseguire un bilancio idrico del percolato.
I
parametri da misurare e le sostanze da analizzare variano a seconda della
composizione dei rifiuti depositati in discarica, vanno indicati nel
provvedimento di autorizzazione di cui all'articolo 10 del presente decreto, e
devono tenere conto dei criteri di ammissibilità di cui al decreto previsto
dall'articolo 7, comma 5.
5.4.
Emissioni gassose e qualità dell'aria
Per
le discariche dove sono smaltiti rifiuti biodegradabili e rifiuti contenenti
sostanze che possono sviluppare gas o vapori deve esser previsto un
monitoraggio delle emissioni gassose, convogliate e diffuse, della discarica
stessa, in grado di individuare anche eventuali fughe di gas esterne al corpo
della discarica stessa.
A
tal proposito il Piano deve definire livelli di guardia relativamente alla
presenza del gas di discarica all'esterno della discarica, anche nel suolo e
nel sottosuolo, nonché contenere un piano d'intervento da realizzare ed
attivare in caso di superamento degli stessi.
I
parametri di monitoraggio sul gas di discarica devono comprendere almeno CH4,
CO2, O2, con regolarità mensile, altri parametri quali: H2, H2S, polveri
totali, NH3, mercaptani e composti volatili in relazione alla composizione dei
rifiuti. Si deve provvedere, inoltre, a caratterizzare quantitativamente il gas
di discarica.
La
frequenza di tali misure deve essere quella indicata dalla tabella 2, salvo una
diversa prescrizione dell'Autorità di controllo.
L'autorità
di controllo stabilirà anche eventuali misure per l'identificazione di
migrazioni del gas nel suolo e nel sottosuolo.
La
valutazione dell'impatto provocato dalle emissioni diffuse della discarica deve
essere effettuata con modalità e periodicità da definirsi in sede di
autorizzazione. Il numero e l'ubicazione dei siti di prelievo dipendono dalla
topografia dell'area da monitorare. Di norma è opportuno prevedere almeno due
punti di prelievo lungo la direttrice principale del vento dominante nel
momento del campionamento, a monte e a valle della discarica.
5.5.
Discariche adibite allo smaltimento di rifiuti di amianto o contenenti amianto.
Per
le discariche dove sono smaltiti rifiuti di amianto o contenenti amianto, il
parametro utilizzato per il monitoraggio e controllo è la concentrazione di
fibre nell'aria. La frequenza delle misure viene fissata all'interno del piano
di sorveglianza e controllo.
Per
la valutazione dei risultati si deve far riferimento ai criteri cautelativi di
monitoraggio indicati nel decreto del Ministro della sanità in data 6 settembre
1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 288 del
1994. Per questo tipo di monitoraggio si adotteranno tecniche analitiche di
MOCF.
5.6.
Parametri meteoclimatici
La
discarica deve essere dotata di una centralina per la rilevazione dei dati
meteoclimatici.
La
tipologia delle misure meteoclimatiche è quella indicata dalla tabella 2, salvo
una diversa prescrizione dell'autorità di controllo, che potrà anche imporre
per casi particolari la rilevazione in continuo, definendo altresì la modalità,
la tipologia di misure, nonché la modalità della loro trasmissione.
5.7.
Morfologia della discarica
La
morfologia della discarica, la volumetrica occupata dai rifiuti e quella ancora
disponibile per il deposito di rifiuti devono essere oggetto di rilevazioni
topografiche almeno semestrali.
Tali
misure devono anche tenere conto della riduzione di volume dovuta
all'assestamento dei rifiuti e alla loro trasformazione in biogas.
In
fase di gestione post-operativa devono essere valutati gli assestamenti e la
necessità di conseguenti ripristini della superficie, secondo la periodicità
minima prevista in tabella 2.
Tabella
1 - Analisi delle acque sotterranee
Parametri
*
= Parametri fondamentali
pH
*
temperatura
*
Conducibilità elettrica
*
Ossidabilità Kübel
BOD5
TOC
Ca,
Na, K
*
Cloruri
*
Solfati
Fluoruri
IPA
*
Metalli: Fe, Mn, As, Cu, Cd, Cr totale, Cr Vi, Hg, Ni, Pb, Mg, Zn
Cianuri
*
Azoto ammoniacale, nitroso e nitrico
Composti
organoalogenati (compreso cloruro di vinile)
Fenoli
Pesticidi
fosforati e totali
Solventi
organici aromatici
Solventi
organici azotati
Solventi
clorurati
Tabella
2 - Parametri da misurare e frequenza minima delle misure [*]
Parametro
Frequenza
Misure
Frequenza
Misure
gestione
operativa
gestione
post-
operativa
Percolato
Volume
Mensile
Semestrale
Composizione
Trimestrale
Semestrale
Acque
superficiali di drenaggio
Composizione
Trimestrale
Semestrale
Qualità
dell'aria
Immissioni
gassose potenziali e pressione
Mensile
Semestrale
atmosferica
Gas
di discarica
Composizione
Mensile
Semestrale
Acque
sotterranee
Livello
di falda
Mensile
Semestrale
Composizione
Trimestrale
Semestrale
Dati
meteoclimatici
Precipitazioni
Giornaliera
Giornaliera,
sommati
ai
valori mensili
Temperatura
(min. max, 14 h CET)
Giornaliera
Media
mensile
Direzione
e velocità del vento
Giornaliera
non
richiesta
Evaporazione
Giornaliera
Giornaliera,
sommati
ai
valori mensili
Umidità
atmosferica (14 h CET)
Giornaliera
Media
mensile
Topografia
dell'area
Struttura
e composizione della discarica
Annualmente
Comportamento
d'assestamento del corpo
Semestrale
Semestrale
per i
della
discarica
primi
3 anni quindi
annuale
[*]
Almeno annuale per tutti i parametri della tabella 1.
6.
PIANO FINANZIARIO
La
garanzia che il prezzo minimo di cui al punto 1 copra realmente tutti i costi,
inclusi quelli relativi alla fase di post-chiusura, è assicurata dalla
presentazione di un piano economico finanziario che deve tenere conto dei
seguenti fattori:
1.
il costo industriale predisposto in funzione di:
-
costi relativi a spese di investimento per la costruzione dell'impianto,
compresi oneri finanziari e costi per la realizzazione di opere di mitigazione
ambientale;
-
spese per gestione operativa, comprese spese relative al personale ed ai mezzi
d'opera utilizzati;
-
spese generali e tecniche;
-
spese previste per la ricomposizione ambientale e la gestione del periodo
successivo alla chiusura;
2.
gli oneri fiscali previsti dalla normativa vigente.
Con
frequenza annuale potrà essere presentata all'ente competente una relazione di
aggiornamento del prezzo di conferimento da applicare a seguito delle eventuali
variazioni intervenute a seguito di:
a)
variazioni riscontrate a consuntivo, o previste per l'anno successivo, nei
costi di gestione e di costruzione;
b)
nuove prescrizioni imposte da normative o disposizioni vigenti;
c)
nuove perizie di variante.
7.
ADEMPIMENTI A CARICO DELL'AUTORITÀ COMPETENTE PER IL RILASCIO
DELL'AUTORIZZAZIONE
7.
1 L'autorità competente provvede ad approvare i piani di gestione operativa, di
ripristino ambientale, di gestione post-operativa, di sorveglianza e controllo,
nonché il piano finanziario di cui all'articolo 8, predisposti secondo quanto
previsto dall'allegato 2.
In
particolare l'approvazione del piano di sorveglianza e controllo, che deve
prevedere l'assenso degli Enti addetti al controllo, comporta anche
l'individuazione dei parametri da analizzare da parte del soggetto gestore per
le varie matrici ambientali, la loro periodicità e le modalità di prelievo,
trasporto ed analisi dei campioni, in modo che tutti i soggetti coinvolti
adottino procedure uniformi ed omogenee.
7.2
Ai fini del rilascio dell'autorizzazione l'autorità competente deve provvedere
a condurre l'istruttoria tecnica dei progetti presentati dai soggetti titolari
degli interventi e verificare che siano state condotte le attività preliminari
di seguito specificate:
-
individuazione delle acque sotterranee, comprese le eventuali emergenze delle
stesse, che possono essere interessate dalle attività della discarica;
-
Ubicazione dei punti d'acqua esistenti (pozzi, sorgenti), usi in atto delle
risorse idriche, andamento del flusso idrico sotterraneo, determinazione dei
principali parametri idrogeologici, definizione dell'escursione stagionale del
livello piezometrico, valutazione della qualità delle acque sotterranee, a
seguito di specifiche misurazioni. A tal proposito, i punti di misura devono
essere quotati (in m s.l.m.) con precisione almeno centimetrica e si deve
fissare almeno un punto di misurazione nella zona d'afflusso delle acque
sotterranee e almeno due punti di misurazione nella zona di deflusso, tenendo
conto della necessità di individuare con tempestività l'immissione accidentale
di percolato. Questo numero può essere aumentato ai fini di un'indagine
idrogeologica specifica e tenuto conto della necessità di individuare con
tempestività l'emissione accidentale di percolato nelle acque sotterranee;
-
Conduzione di una campagna di monitoraggio almeno annuale delle acque
sotterranee interessate, al fine di stabilire i valori di riferimento per
eseguire i futuri controlli. Il campionamento deve essere effettuato almeno nei
tre punti di cui al comma precedente.