D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (1).
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa. (Testo A) (2) (1/circ).
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 febbraio 2001, n. 42, S.O.
(2) Il presente testo unico raccoglie le disposizioni legislative
e regolamentari contenute nel D.Lgs. 28 dicembre 2000, n. 443 e nel D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 444. Tali disposizioni sono contrassegnate nel testo,
rispettivamente, con le lettere "L" e "R".
(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state
emanate le seguenti istruzioni:
- A.I.P.A. (Autorità informatica pubblica amministrazione): Circ.
7 maggio 2001, n. AIPA/CR/28;
- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 10
gennaio 2002, n. 12; Circ. 3 luglio 2002, n. 127;
- Ministero dei trasporti e della navigazione: Circ. 5 luglio
2001, n. 1254/M352/2001;
- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Lett.Circ. 21
marzo 2001, n. VII/3/1/539; Circ. 18 aprile 2001, n. 45/2001;
- Ministero del lavoro e delle politiche sociali: Circ. 8 aprile
2002, n. 19/2002;
- Ministero dell'economia e delle finanze: Ris. 21 gennaio 2002,
n. 17/E; Circ. 31 maggio 2002, n. 4/T;
- Ministero dell'interno: Circ. 3 aprile 2001, n. 50/2001; Circ.
18 giugno 2001, n. 300/A/233547/106/15;
- Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca: Nota
17 ottobre 2001, n. 1176/U; Nota 17 ottobre 2001, n. 17245/Int/U05;
- Ministero della difesa: Circ. 24 gennaio 2002, n.
LEV-C-101/U.D.G.;
- Ministero della sanità: Circ. 18 gennaio 2000, n. 13;
- Ministero delle infrastrutture dei trasporti: Circ. 4 luglio
2001, n. 2407/MOT2/A/2001; Circ. 3 settembre 2002, n. 3405/MOT2/C.
Vista l'articolo 87, comma quinto, della costituzione;
Visto l'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, come
modificato dall'articolo 1, comma 6, lettera e), della legge 24 novembre 2000,
n. 340;
Visto il punto 4) dell'allegato 3 della legge 8 marzo 1999, n. 50;
Visto il decreto legislativo recante testo unico delle
disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica recante il testo
unico delle disposizioni regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;
Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri,
adottate nelle riunioni del 25 agosto 2000 e del 6 ottobre 2000;
Visto il parere della Conferenza Stato-città, ai sensi
dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella
riunione del 14 settembre 2000;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli alti normativi nell'adunanza del 18 settembre 2000;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 15 dicembre 2000;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri dell'interno e
della giustizia;
Emana il seguente decreto:
Decreto del Presidente della Repubblica recate il testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa.
Capo I - Definizioni e àmbito di applicazione
Articolo 1 (R)
Definizioni.
1. Ai fini del presente testo unico si intende per:
a) DOCUMENTO AMMINISTRATIVO ogni rappresentazione, comunque
formata, del contenuto di atti, anche interni, delle pubbliche amministrazioni
o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa. Le relative
modalità di trasmissione sono quelle indicate al capo II, sezione III del
presente testo unico.
b) DOCUMENTO INFORMATICO la rappresentazione informatica di atti,
fatti o dati giuridicamente rilevanti.
c) DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO ogni documento munito di fotografia
del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da
una pubblica amministrazione italiana o di altri Stati, che consente
l'identificazione personale del titolare.
d) DOCUMENTO D'IDENTITÀ la carta di identità ed ogni altro documento
munito di fotografia rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico,
dall'amministrazione competente dello Stato italiano o di altri Stati, con la
finalità prevalente di dimostrare l'identità personale del suo titolare.
e) DOCUMENTO D'IDENTITÀ ELETTRONICO il documento analogo alla
carta d'identità elettronica rilasciato dal comune fino al compimento del
quindicesimo anno di età.
f) CERTIFICATO il documento rilasciato da una amministrazione
pubblica avente funzione di ricognizione, riproduzione e partecipazione a terzi
di stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri
pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche.
g) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE il documento,
sottoscritto dall'interessato, prodotto in sostituzione dei certificati di cui
alla lettera f).
h) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ il documento,
sottoscritto dall'interessato, concernente stati, qualità personali e fatti,
che siano a diretta conoscenza di questi, resa nelle forme previste dal
presente testo unico.
i) AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE l'attestazione, da parte di un
pubblico ufficiale, che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza,
previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive.
l) LEGALIZZAZIONE DI FIRMA l'attestazione ufficiale della legale
qualità di chi ha apposto la propria firma sopra atti, certificati, copie ed
estratti, nonché dell'autenticità della firma stessa.
m) LEGALIZZAZIONE DI FOTOGRAFIA l'attestazione, da parte di una
pubblica amministrazione competente, che un'immagine fotografica corrisponde
alla persona dell'interessato.
n) FIRMA DIGITALE il risultato della procedura informatica
(validazione) basata su un sistema di chiavi asimmetriche a coppia, una
pubblica e una privata, che consente al sottoscrittore tramite la chiave
privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di
rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento
informatico o di un insieme di documenti informatici.
o) AMMINISTRAZIONI PROCEDENTI le amministrazioni e, nei rapporti
con l'utenza, i gestori di pubblici servizi che ricevono le dichiarazioni
sostitutive di cui alle lettere g) e h) o provvedono agli accertamenti
d'ufficio ai sensi dell'art. 43.
p) AMMINISTRAZIONI CERTIFICANTI le amministrazioni e i gestori di
pubblici servizi che detengono nei propri archivi le informazioni e i dati
contenuti nelle dichiarazioni sostitutive, o richiesti direttamente dalle
amministrazioni procedenti ai sensi degli articoli 43 e 71.
q) GESTIONE DEI DOCUMENTI l'insieme delle attività finalizzate
alla registrazione di protocollo e alla classificazione, organizzazione,
assegnazione e reperimento dei documenti amministrativi formati o acquisiti
dalle amministrazioni, nell'àmbito del sistema di classificazione d'archivio
adottato; essa è effettuata mediante sistemi informativi automatizzati.
r) SISTEMA DI GESTIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI l'insieme delle
risorse di calcolo, degli apparati, delle reti di comunicazione e delle
procedure informatiche utilizzati dalle amministrazioni per la gestione dei
documenti.
s) SEGNATURA DI PROTOCOLLO l'apposizione o l'associazione,
all'originale del documento, in forma permanente e non modificabile delle
informazioni riguardanti il documento stesso (3).
(3) Si riporta la corrispondenza del presente articolo alle norme
previgenti:
comma 1 lettera
a): (articolo 22, comma 2, L. n. 241/1990 e art. 7, comma 6,
D.P.R. n. 403/1998);
comma 1 lettera b): (articolo 1, comma 1, lett. a), D.P.R. n.
513/1997);
comma 1 lettere c), d): (-);
comma 1 lettera e): (articolo 1, comma 1, lett. b), D.P.C.M. n.
437/1999);
comma 1 lettere f), g), h): (-);
comma 1 lettera i): (articolo 20, secondo comma, L. n. 15/1968);
comma 1 lettera l): (articolo 15, primo comma, L. n. 15/1968);
comma 1 lettera m): (-);
comma 1 lettera n): (articolo 1, comma 1 lett. b), D.P.R. n.
513/1997);
comma 1 lettere o), p): (-);
comma 1 lettera q), primo periodo: (articolo 1, D.P.R. n.
428/1998);
comma 1 lettera q), secondo periodo: (articolo 2, comma 1, D.P.R.
n. 428/1998);
comma 1 lettera r): (articolo 1, D.P.R. n. 428/1998);
comma 1 lettera s): (articolo 1, D.P.R. n. 428/1998).
Articolo 2 (L)
Oggetto.
1. Le norme del presente testo unico disciplinano la formazione,
il rilascio, la tenuta e la conservazione, la gestione, la trasmissione di atti
e documenti da parte di organi della pubblica amministrazione; disciplinano
altresì la produzione di atti e documenti agli organi della pubblica amministrazione
nonché ai gestori di pubblici servizi nei rapporti tra loro e in quelli con
l'utenza, e ai privati che vi consentono. Le norme concernenti i documenti
informatici e la firma digitale, contenute nel capo II, si applicano anche nei
rapporti tra privati come previsto dall'articolo 15, comma 2 della legge 15
marzo 1997, n. 59 (4).
(4) Si riporta la corrispondenza del presente articolo alla norma
previgente:
comma 1: (articolo 1, L. n. 15/1968 e articolo 2 comma 1, primo
periodo, L. n. 340/2000).
Articolo 3 (R)
Soggetti.
1. Le disposizioni del presente testo unico si applicano ai
cittadini italiani e dell'Unione europea, alle persone giuridiche, alle società
di persone, alle pubbliche amministrazioni e agli enti, alle associazioni e ai
comitati aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea.
(R)
2. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente
soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui
agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai
fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte
salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti
concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.
(R)
3. Al di fuori dei casi previsti al comma 2, i cittadini di Stati
non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello
Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e
47 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di
convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del
dichiarante. (R)
4. Al di fuori dei casi di cui ai commi 2 e 3 gli stati, le
qualità personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o
attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati
di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana
che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato
sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri
(5).
(5) Si riporta la corrispondenza del presente articolo alla norma
previgente:
comma 1: (articolo 5, comma 1, D.P.R. n. 403/1998);
comma 2: (articolo 5, comma 2, D.P.R. n. 403/1998);
comma 3: (-);
comma 4: (articolo 2, comma 2, D.P.R. n. 394/1999).
Articolo 4 (R)
Impedimento alla sottoscrizione e alla dichiarazione.
1. La dichiarazione di chi non sa o non può firmare è raccolta dal
pubblico ufficiale previo accertamento dell'identità del dichiarante. Il
pubblico ufficiale attesta che la dichiarazione è stata a lui resa
dall'interessato in presenza di un impedimento a sottoscrivere. (R)
2. La dichiarazione nell'interesse di chi si trovi in una
situazione di impedimento temporaneo, per ragioni connesse allo stato di
salute, è sostituita dalla dichiarazione, contenente espressa indicazione
dell'esistenza di un impedimento, resa dal coniuge o, in sua assenza, dai figli
o, in mancanza di questi, da altro parente in linea retta o collaterale fino al
terzo grado, al pubblico ufficiale, previo accertamento dell'identità del
dichiarante. (R)
3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano in
materia di dichiarazioni fiscali. (R) (6).
(6) Si riporta la corrispondenza del presente articolo alla norma
previgente:
comma 1: (articolo 4, D.P.R. n. 403/1998);
comma 2: (-);
comma 3: (-).
Articolo 5 (L)
Rappresentanza legale.
1. Se l'interessato è soggetto alla potestà dei genitori, a
tutela, o a curatela, le dichiarazioni e i documenti previsti dal presente
testo unico sono sottoscritti rispettivamente dal genitore esercente la
potestà, dal tutore, o dall'interessato stesso con l'assistenza del curatore
(7).
(7) Si riporta la corrispondenza del presente articolo alla norma
previgente:
comma 1: (articolo 8, L. n. 15 del 1968).
Capo II - Documentazione amministrativa
Sezione I - Documenti amministrativi e atti pubblici
Articolo 6 (L-R)
Riproduzione e conservazione di documenti.
1. Le pubbliche amministrazioni ed i privati hanno facoltà di
sostituire, a tutti gli effetti, i documenti dei propri archivi, le scritture
contabili, la corrispondenza e gli altri atti di cui per legge o regolamento è
prescritta la conservazione, con la loro riproduzione su supporto fotografico,
su supporto ottico o con altro mezzo idoneo a garantire la conformità dei
documenti agli originali. (L)
2. Gli obblighi di conservazione ed esibizione dei documenti di
cui al comma 1 si intendono soddisfatti, sia ai fini amministrativi che
probatori, anche se realizzati su supporto ottico quando le procedure
utilizzate sono conformi alle regole tecniche dettate dall'Autorità per
l'informatica nella pubblica amministrazione (7/a). (L)
3. I limiti e le modalità tecniche della riproduzione e
dell'autenticazione dei documenti di cui al comma 1, su supporto fotografico o
con altro mezzo tecnico idoneo a garantire la conformità agli originali, sono
stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
4. Sono fatti salvi i poteri di controllo del Ministero per i beni
e le attività culturali sugli archivi delle amministrazioni pubbliche e sugli
archivi privati dichiarati di notevole interesse storico, ai sensi delle
disposizioni del Capo II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (8).
(7/a) Le regole tecniche per la riproduzione e la conservazione di
documenti su supporto ottico idoneo a garantire la conformità dei documenti
agli originali sono state approvate con Delib. 13 dicembre 2001, n. 42/2001
(Gazz. Uff. 21 dicembre 2001, n. 296).
(8) Si riporta la corrispondenza del presente articolo alla norma
previgente:
comma 1: (articolo 25, L. n. 15 del 1968 e art. 15, D.P.R. n. 513
del 1997;)
comma 2: (articolo 2, comma 15, primo periodo, L. n . 537 del
1993);
comma 3: (-);
comma 4: (-).
Articolo 7 (L)
Redazione e stesura di atti pubblici.
1. I decreti, gli atti ricevuti dai notai, tutti gli altri atti
pubblici, e le certificazioni sono redatti, anche promiscuamente, con qualunque
mezzo idoneo, atto a garantirne la conservazione nel tempo.
2. Il testo degli atti pubblici comunque redatti non deve
contenere lacune, aggiunte, abbreviazioni, correzioni, alterazioni o abrasioni.
Sono ammesse abbreviazioni, acronimi, ed espressioni in lingua straniera, di
uso comune. Qualora risulti necessario apportare variazioni al testo, si
provvede in modo che la precedente stesura resti leggibile (9).
(9) Si riporta la corrispondenza del presente articolo alla norma
previgente:
comma 1: (articolo 12, primo comma, L. n. 15/1968);
comma 2: (articolo 13 primo e secondo comma, L. n. 15/1968).
Sezione II - Documento informatico
Articolo 8 (R)
Documento informatico.
1. Il documento informatico da chiunque formato, la registrazione
su supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici, sono validi
e rilevanti a tutti gli effetti di legge, se conformi alle disposizioni del
presente testo unico.
2. Le regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la
conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche
temporale, dei documenti informatici sono definite con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri sentiti l'Autorità per l'informatica nella pubblica
amministrazione e il Garante per la protezione dei dati personali. Esse sono
adeguate alle esigenze dettate dall'evoluzione delle conoscenze scientifiche e
tecnologiche, con cadenza almeno biennale.
3. Con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri sono definite le misure tecniche, organizzative e gestionali volte a
garantire l'integrità, la disponibilità e la riservatezza delle informazioni
contenute nel documento informatico anche con riferimento all'eventuale uso di
chiavi biometriche di cui all'articolo 22, lettera e).
4. Restano ferme le disposizioni di legge sulla tutela della
riservatezza dei dati personali (10).
(10) Si riporta la corrispondenza del presente articolo alla norma
previgente:
comma 1: (articolo 2, D.P.R. n. 513/1997);
comma 2: (articolo 3, comma 1 e 2, D.P.R. n. 513/1997);
comma 3: (articolo 3, comma 3, D.P.R. n. 513/1997);
comma 4: (articolo 3, comma 4, D.P.R. n. 513/1997).
Articolo 9 (R)
Documenti informatici delle pubbliche amministrazioni..
1. Gli atti formati con strumenti informatici, i dati e i
documenti informatici delle pubbliche amministrazioni, costituiscono informazione
primaria ed originale da cui è possibile effettuare, su diversi tipi di
supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge.
2. Nelle operazioni riguardanti le attività di produzione,
immissione, conservazione, riproduzione e trasmissione di dati, documenti ed
atti amministrativi con sistemi informatici e telematici, ivi compresa
l'emanazione degli atti con i medesimi sistemi, devono essere indicati e resi
facilmente individuabili sia i dati relativi alle amministrazioni interessate
sia il soggetto che ha effettuato l'operazione.
3. Le pubbliche amministrazioni provvedono a definire e a rendere
disponibili per via telematica moduli e formulari elettronici validi ad ogni
effetto di legge.
4. Le regole tecniche in materia di formazione e conservazione di
documenti informatici delle pubbliche amministrazioni sono definite
dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione d'intesa con il
Ministero per i beni e le attività culturali e, per il materiale classificato,
con le Amministrazioni della difesa, dell'interno e delle finanze,
rispettivamente competenti (11).
(11) Si riporta la corrispondenza del presente articolo alla norma
previgente:
comma 1: (articolo 18, comma 1, D.P.R. n. 513/1997);
comma 2: (articolo 18, comma 2, D.P.R. n. 513/1997);
comma 3: (articolo 22, comma 1, D.P.R. n. 513/1997);
comma 4: (articolo 18, comma 3, D.P.R. n. 513/1997).
Articolo 10 (L)
Forma ed efficacia del documento informatico.
1. Il documento informatico ha l'efficacia probatoria prevista
dall'articolo 2712 del codice civile, riguardo ai fatti ed alle cose
rappresentate.
2. Il documento informatico, sottoscritto con firma elettronica,
soddisfa il requisito legale della forma scritta. Sul piano probatorio il
documento stesso è liberamente valutabile, tenuto conto delle sue
caratteristiche oggettive di qualità e sicurezza. Esso inoltre soddisfa
l'obbligo previsto dagli articoli 2214 e seguenti del codice civile e da ogni
altra analoga disposizione legislativa o regolamentare.
3. Il documento informatico, quando è sottoscritto con firma
digitale o con un altro tipo di firma elettronica avanzata, e la firma è basata
su di un certificato qualificato ed è generata mediante un dispositivo per la
creazione di una firma sicura, fa inoltre piena prova, fino a querela di falso,
della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritto.
4. Al documento informatico, sottoscritto con firma elettronica,
in ogni caso non può essere negata rilevanza giuridica nè ammissibilità come
mezzo di prova unicamente a causa del fatto che è sottoscritto in forma
elettronica ovvero in quanto la firma non è basata su di un certificato
qualificato oppure non è basata su di un certificato qualificato rilasciato da
un certificatore accreditato o, infine, perché la firma non è stata apposta
avvalendosi di un dispositivo per la creazione di una firma sicura.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche se la
firma elettronica è basata su di un certificato qualificato rilasciato da un
certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea,
quando ricorre una delle seguenti condizioni:
a) il certificatore possiede i requisiti di cui alla direttiva
1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, ed è
accreditato in uno Stato membro;
b) il certificato qualificato è garantito da un certificatore
stabilito nella Comunità europea, in possesso dei requisiti di cui alla
medesima direttiva;
c) il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto
in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra la Comunità e Paesi terzi
o organizzazioni internazionali.
6. Gli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla
loro riproduzione su diversi tipi di supporto sono assolti secondo le modalità
definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (12).
(12) Articolo così sostituito dall'art. 6, D.Lgs. 23 gennaio 2002,
n. 10.
Articolo 11 (R)
Contratti stipulati con strumenti informatici o per via
telematica.
1. I contratti stipulati con strumenti informatici o per via
telematica mediante l'uso della firma digitale secondo le disposizioni del
presente testo unico sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge.
2. Ai contratti indicati al comma 1 si applicano le vigenti
disposizioni in materia di contratti negoziati al di fuori dei locali
commerciali (13).
(13) Si riporta la corrispondenza del presente articolo alla norma
previgente:
comma 1: (articolo 11, comma 1, D.P.R. n. 513/1997);
comma 2: (articolo 11, comma 2, D.P.R. n. 513/1997).
Articolo 12 (R)
Pagamenti informatici.
1. Il trasferimento elettronico dei pagamenti tra privati,
pubbliche amministrazioni e tra queste e soggetti privati è effettuato secondo
le regole tecniche definite col decreto di cui all'articolo 8, comma 2 (14).
(14) Si riporta la corrispondenza del presente articolo alla norma
previgente:
comma 1: (articolo 14, D.P.R. n. 513/1997).
Articolo 13 (R)
Libri e scritture.
1. I libri, i repertori e le scritture, ivi compresi quelli
previsti dalla legge sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili,
di cui sia obbligatoria la tenuta possono essere formati e conservati su
supporti informatici in conformità alle disposizioni del presente testo unico e
secondo le regole tecniche definite col decreto di cui all'articolo 8, comma 2
(15).
(15) Si riporta la corrispondenza del presente articolo alla norma
previgente:
comma 1: (articolo 15, D.P.R. n. 513/1997).
Sezione III - Trasmissione di documenti
Articolo 14 (R)
Trasmissione del documento informatico.
1. Il documento informatico trasmesso per via telematica si
intende inviato e pervenuto al destinatario, se trasmesso all'indirizzo
elettronico da questi dichiarato.
2. La data e l'ora di formazione, di trasmissione o di ricezione
di un documento informatico, redatto in conformità alle disposizioni del
presente testo unico e alle regole tecniche di cui agli articoli 8, comma 2 e
9, comma 4, sono opponibili ai terzi.
3. La trasmissione del documento informatico per via telematica,
con modalità che assicurino l'avvenuta consegna, equivale alla notificazione
per mezzo della posta nei casi consentiti dalla legge (16).
(16) Si riporta la corrispondenza del presente articolo alla norma
previgente:
comma 1: (articolo 12, comma 1, D.P.R. n. 513/1997);
comma 2: (articolo 12, comma 2, D.P.R. n. 513/1997);
comma 3: (articolo 12, comma 3, D.P.R. n. 513/1997).
Articolo 15 (L)
Trasmissione dall'estero di atti agli uffici di stato civile.
1. In materia di trasmissione di atti o copie di atti di stato
civile o di dati concernenti la cittadinanza da parte delle rappresentanze
diplomatiche e consolari italiane, si osservano le disposizioni speciali sulle
funzioni e sui poteri consolari (17).
(17) Si riporta la corrispondenza del presente articolo alla norma
previgente:
comma 1: (articolo 19, L. n. 15/1968).
Articolo 16 (R)
Riservatezza dei dati personali contenuti nei documenti trasmessi.
1. Al fine di tutelare la riservatezza dei dati personali di cui
agli articoli 22 e 24 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i certificati ed i
documenti trasmessi ad altre pubbliche amministrazioni possono contenere
soltanto le informazioni relative a stati, fatti e qualità personali previste
da legge o da regolamento e strettamente necessarie per il perseguimento delle
finalità per le quali vengono acquisite.
2. Ai fini della dichiarazione di nascita il certificato di
assistenza al parto è sempre sostituito da una semplice attestazione contenente
i soli dati richiesti nei registri di nascita.
3. Ai fini statistici, i direttori sanitari inviano copia del
certificato di assistenza al parto, privo di elementi identificativi diretti
delle persone interessate, ai competenti enti ed uffici del Sistema statistico
nazionale, secondo modalità preventivamente concordate. L'Istituto nazionale di
statistica, sentiti il Ministero della sanità e il Garante per la protezione
dei dati personali, determina nuove modalità tecniche e procedure per la
rilevazione dei dati statistici di base relativi agli eventi di nascita e per
l'acquisizione dei dati relativi ai nati affetti da malformazioni e ai nati
morti nel rispetto dei princìpi contenuti nelle disposizioni di legge sulla
tutela della riservatezza dei dati personali (18).
(18) Si riporta la corrispondenza del presente articolo alla norma
previgente:
comma 1: (articolo 8, comma 1, D.P.R. n. 403/1998);
comma 2: (articolo 8, comma 2, D.P.R. n. 403/1998);
comma 3: (articolo 8, comma 2, D.P.R. n. 403/1998).
Articolo 17 (R)
Segretezza della corrispondenza trasmessa per via telematica.
1. Gli addetti alle operazioni di trasmissione per via telematica
di atti, dati e documenti formati con strumenti informatici non possono
prendere cognizione della corrispondenza telematica, duplicare con qualsiasi
mezzo o cedere a terzi a qualsiasi titolo informazioni anche in forma sintetica
o per estratto sull'esistenza o sul contenuto di corrispondenza, comunicazioni
o messaggi trasmessi per via telematica, salvo che si tratti di informazioni
per loro natura o per espressa indicazione del mittente destinate ad essere
rese pubbliche.
2. Agli effetti del presente testo unico, gli atti, i dati e i
documenti trasmessi per via telematica si considerano, nei confronti del
gestore del sistema di trasporto delle informazioni, di proprietà del mittente
sino a che non sia avvenuta la consegna al destinatario (19).
(19) Si riporta la corrispondenza del presente articolo alla norma
previgente:
comma 1: (articolo 13, comma 1, D.P.R. n. 513/1997);
comma 2: (articolo 13, comma 2, D.P.R. n. 513/1997).
Sezione IV - Copie autentiche, autenticazione di sottoscrizioni
Articolo 18 (L-R)
Copie autentiche.
1. Le copie autentiche, totali o parziali, di atti e documenti
possono essere ottenute con qualsiasi procedimento che dia garanzia della
riproduzione fedele e duratura dell'atto o documento. Esse possono essere
validamente prodotte in luogo degli originali. (L)
2. L'autenticazione delle copie può essere fatta dal pubblico
ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale, o
al quale deve essere prodotto il documento, nonché da un notaio, cancelliere,
segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco. Essa consiste
nell'attestazione di conformità con l'originale scritta alla fine della copia,
a cura del pubblico ufficiale autorizzato, il quale deve altresì indicare la
data e il luogo del rilascio, il numero dei fogli impiegati, il proprio nome e
cognome, la qualifica rivestita nonché apporre la propria firma per esteso ed
il timbro dell'ufficio. Se la copia dell'atto o documento consta di più fogli
il pubblico ufficiale appone la propria firma a margine di ciascun foglio
intermedio. Per le copie di atti e documenti informatici si applicano le
disposizioni contenute nell'articolo 20. (L)
3. Nei casi in cui l'interessato debba presentare alle
amministrazioni o ai gestori di pubblici servizi copia autentica di un
documento, l'autenticazione della copia può essere fatta dal responsabile del
procedimento o da qualsiasi altro dipendente competente a ricevere la documentazione,
su esibizione dell'originale e senza obbligo di deposito dello stesso presso
l'amministrazione procedente. In tal caso la copia autentica può essere
utilizzata solo nel procedimento in corso. (R) (20).
(20) Si riporta la corrispondenza del presente articolo alla norma
previgente:
comma 1: (articolo 14, primo comma e articolo 7, primo comma, L.
n. 15/1968);
comma 2: (articolo 14, secondo comma, L. n. 15/1968);
comma 3: (articolo 3, comma 4, D.P.R. n. 403/1998).
Articolo 19 (R)
Modalità alternative all'autenticazione di copie.
1. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui
all'articolo 47 può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un
documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di
una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio sono
conformi all'originale. Tale dichiarazione può altresì riguardare la conformità
all'originale della copia dei documenti fiscali che devono essere
obbligatoriamente conservati dai privati (21).
(21) Si riporta la corrispondenza del presente articolo alla norma
previgente:
comma 1: (articolo 2, comma 2, D.P.R. n. 403/1998).
Articolo 19-bis (L)
Disposizioni concernenti la dichiarazione sostitutiva.
1. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, di cui
all'articolo 19, che attesta la conformità all'originale di una copia di un
atto o di un documento rilasciato o conservato da una pubblica amministrazione,
di un titolo di studio o di servizio e di un documento fiscale che deve
obbligatoriamente essere conservato dai privati, può essere apposta in calce
alla copia stessa (21/a).
(21/a) Articolo aggiunto dall'art. 15, L. 16 gennaio 2003, n. 3.
Articolo 20 (R)
Copie di atti e documenti informatici.
1. I duplicati, le copie, gli estratti del documento informatico,
anche se riprodotti su diversi tipi di supporto, sono validi a tutti gli
effetti di legge se conformi alle disposizioni del presente testo unico.
2. I documenti informatici contenenti copia o riproduzione di atti
pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e
documenti amministrativi di ogni tipo, spediti o rilasciati dai depositari
pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi
degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, se ad essi è apposta o associata
la firma digitale di colui che li spedisce o rilascia, secondo le disposizioni
del presente testo unico.
3. Le copie su supporto informatico di documenti, formati in
origine su supporto cartaceo o, comunque, non informatico, sostituiscono, ad
ogni effetto di legge, gli originali da cui sono tratte se la loro conformità
all'originale è autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò
autorizzato, con dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata
secondo le regole tecniche di cui all'articolo 8, comma 2.
4. La spedizione o il rilascio di copie di atti e documenti di cui
al comma 2 esonera dalla produzione e dalla esibizione dell'originale formato
su supporto cartaceo quando richieste ad ogni effetto di legge.
5. Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti
previsti dalla legislazione vigente si intendono soddisfatti a tutti gli
effetti di legge a mezzo di documenti informatici, se le procedure utilizzate
sono conformi alle regole tecniche dettate nell'articolo 8, comma 2 (22).
(22) Si riporta la corrispondenza del presente articolo alla norma
previgente:
comma 1: (articolo 6, comma 1, D.P.R. n. 513/1997);
comma 2: (articolo 6, comma 2, D.P.R. n. 513/1997);
comma 3: (articolo 6, comma 3, D.P.R. n. 513/1997);
comma 4: (articolo 6, comma 4, D.P.R. n. 513/1997);
comma 5: (articolo 6, comma 5, D.P.R. n. 513/1997).
Articolo 21 (R)
Autenticazione delle sottoscrizioni.
1. L'autenticità della sottoscrizione di qualsiasi istanza o
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da produrre agli organi della
pubblica amministrazione, nonché ai gestori di servizi pubblici è garantita con
le modalità di cui all'art. 38, comma 2 e comma 3. (R)
2. Se l'istanza o la dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà è presentata a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 o a
questi ultimi al fine della riscossione da parte di terzi di benefìci
economici, l'autenticazione è redatta da un notaio, cancelliere, segretario
comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro
dipendente incaricato dal Sindaco; in tale ultimo caso, l'autenticazione è
redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica,
attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo
accertamento dell'identità del dichiarante, indicando le modalità di
identificazione, la data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome,
cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro
dell'ufficio. (R) (23).
(23) Si riporta la corrispondenza del presente articolo alla norma
previgente:
comma 1: (-);
comma 2: (-).
Sezione V - Firma digitale
Articolo 22 (R)
Definizioni.
1. Ai fini del presente Testo unico si intende:
a) per sistema di validazione, il sistema informatico e
crittografico in grado di generare ed apporre la firma digitale o di
verificarne la validità;
b) per chiavi asimmetriche, la coppia di chiavi crittografiche,
una privata ed una pubblica, correlate tra loro, da utilizzarsi nell'àmbito dei
sistemi di validazione o di cifratura di documenti informatici;
c) per chiave privata, l'elemento della coppia di chiavi
asimmetriche, destinato ad essere conosciuto soltanto dal soggetto titolare,
mediante il quale si appone la firma digitale sul documento informatico o si
decifra il documento informatico in precedenza cifrato mediante la
corrispondente chiave pubblica;
d) per chiave pubblica, l'elemento della coppia di chiavi
asimmetriche destinato ad essere reso pubblico, con il quale si verifica la
firma digitale apposta sul documento informatico dal titolare delle chiavi
asimmetriche o si cifrano i documenti informatici da trasmettere al titolare
delle predette chiavi;
e) per chiave biometrica, la sequenza di codici informatici
utilizzati nell'àmbito di meccanismi di sicurezza che impiegano metodi di
verifica dell'identità personale basati su specifiche caratteristiche fisiche
dell'utente;
f) per certificazione, il risultato della procedura informatica,
applicata alla chiave pubblica e rilevabile dai sistemi di validazione,
mediante la quale si garantisce la corrispondenza biunivoca tra chiave pubblica
e soggetto titolare cui essa appartiene, si identifica quest'ultimo e si
attesta il periodo di validità della predetta chiave ed il termine di scadenza
del relativo certificato, in ogni caso non superiore a tre anni;
g) per validazione temporale, il risultato della procedura
informatica, con cui si attribuiscono, ad uno o più documenti informatici, una
data ed un orario opponibili ai terzi;
h) per indirizzo elettronico, l'identificatore di una risorsa
fisica o logica in grado di ricevere e registrare documenti informatici;
i) per certificatore, il soggetto pubblico o privato che effettua
la certificazione, rilascia il certificato della chiave pubblica, lo pubblica
unitamente a quest'ultima, pubblica ed aggiorna gli elenchi dei certificati
sospesi e revocati;
l) per revoca del certificato, l'operazione con cui il
certificatore annulla la validità del certificato da un dato momento, non
retroattivo, in poi;
m) per sospensione del certificato, l'operazione con cui il
certificatore sospende la validità del certificato per un determinato periodo
di tempo;
n) per validità del certificato, l'efficacia, e l'opponibilità al
titolare della chiave pubblica, dei dati in esso contenuti;
o) per regole tecniche, le specifiche di carattere tecnico, ivi
compresa ogni disposizione che ad esse si applichi (24).
(24) Si riporta la corrispondenza del presente articolo alla norma
previgente:
comma 1, lettera
a): (articolo 1, comma 1 lett. c), D.P.R. n. 513/1997);
comma 1, lettera b): (articolo 1, comma 1 lett. d), D.P.R. n.
513/1997);
comma 1, lettera c): (articolo 1, comma 1 lett. e), D.P.R. n.
513/1997);
comma 1, lettera d): (articolo 1, comma 1 lett. f), D.P.R. n.
513/1997);
comma 1, lettera e): (articolo 1, comma 1 lett. g), D.P.R. n.
513/1997);
comma 1, lettera f): (articolo 1, comma 1 lett. h), D.P.R. n.
513/1997);
comma 1, lettera g): (articolo 1, comma 1 lett. i), D.P.R. n.
513/1997);
comma 1, lettera h): (articolo 1, comma 1 lett. l), D.P.R. n.
513/1997);
comma 1, lettera i): (articolo 1, comma 1 lett. m), D.P.R. n.
513/1997);
comma 1, lettera l): (articolo 1, comma 1 lett. n), D.P.R. n.
513/1997);
comma 1, lettera m): (articolo 1, comma 1 lett. o), D.P.R. n.
513/1997);
comma 1, lettera n): (articolo 1, comma 1 lett. p), D.P.R. n.
513/1997);
comma 1, lettera o): (articolo 1, comma 1 lett. q), D.P.R. n.
513/1997).
Articolo 23 (R)
Firma digitale.
1. A ciascun documento informatico, o a un gruppo di documenti
informatici, nonché al duplicato o copia di essi, può essere apposta, o
associata con separata evidenza informatica, una firma digitale.
2. L'apposizione o l'associazione della firma digitale al
documento informatico equivale alla sottoscrizione prevista per gli atti e
documenti in forma scritta su supporto cartaceo.
3. La firma digitale deve riferirsi in maniera univoca ad un solo
soggetto ed al documento o all'insieme di documenti cui è apposta o associata.
4. Per la generazione della firma digitale deve adoperarsi una
chiave privata la cui corrispondente chiave pubblica non risulti scaduta di
validità ovvero non risulti revocata o sospesa ad opera del soggetto pubblico o
privato che l'ha certificata.
5. L'uso della firma apposta o associata mediante una chiave
revocata, scaduta o sospesa equivale a mancata sottoscrizione. La revoca o la
sospensione, comunque motivate, hanno effetto dal momento della pubblicazione,
salvo che il revocante, o chi richiede la sospensione, non dimostri che essa
era già a conoscenza di tutte le parti interessate.
6. L'apposizione di firma digitale integra e sostituisce, ad ogni
fine previsto dalla normativa vigente, l'apposizione di sigilli, punzoni,
timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere.
7. Attraverso la firma digitale devono potersi rilevare nei modi e
con le tecniche definiti con il decreto di cui all'articolo 8, comma 2, gli
elementi identificativi del soggetto titolare della firma, del soggetto che
l'ha certificata e del registro su cui essa è pubblicata per la consultazione
(25).
(25) Si riporta la corrispondenza del presente articolo alla norma
previgente:
comma 1: (articolo 10, comma 1, D.P.R. n. 513/1997);
comma 2: (articolo 10, comma 2, D.P.R. n. 513/1997);
comma 3: (articolo 10, comma 3, D.P.R. n. 513/1997);
comma 4: (articolo 10, comma 4, D.P.R. n. 513/1997);
comma 5: (articolo 10, comma 5, D.P.R. n. 513/1997);
comma 6: (articolo 10, comma 6, D.P.R. n. 513/1997);
comma 7: (articolo 10, comma 7, D.P.R. n. 513/1997).
Articolo 24 (R)
Firma digitale autenticata.
1. Si ha per riconosciuta, ai sensi dell'articolo 2703 del codice
civile, la firma digitale, la cui apposizione è autenticata dal notaio o da
altro pubblico ufficiale autorizzato.
2. L'autenticazione della firma digitale consiste
nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la firma digitale è
stata apposta in sua presenza dal titolare, previo accertamento della sua
identità personale, della validità della chiave utilizzata e del fatto che il
documento sottoscritto risponde alla volontà della parte e non è in contrasto
con l'ordinamento giuridico ai sensi dell'articolo 28, primo comma, n. 1 della
legge 16 febbraio 1913, n. 89.
3. L'apposizione della firma digitale da parte del pubblico ufficiale
integra e sostituisce ad ogni fine di legge la apposizione di sigilli, punzoni,
timbri, contrassegni e marchi comunque previsti.
4. Se al documento informatico autenticato deve essere allegato
altro documento formato in originale su altro tipo di supporto, il pubblico
ufficiale può allegare copia informatica autenticata dell'originale, secondo le
disposizioni dell'articolo 20, comma 3.
5. Ai fini e per gli effetti della presentazione di istanze agli
organi della pubblica amministrazione si considera apposta in presenza del
dipendente addetto la firma digitale inserita nel documento informatico
presentato o depositato presso pubbliche amministrazioni.
6. La presentazione o il deposito di un documento per via
telematica o su supporto informatico ad una pubblica amministrazione sono
validi a tutti gli effetti di legge se vi sono apposte la firma digitale e la
validazione temporale a norma del presente testo unico (26).
(26) Si riporta la corrispondenza del presente articolo alla norma
previgente:
comma 1: (articolo 16, comma 1, D.P.R. n. 513/1997);
comma 2: (articolo 16, comma 2, D.P.R. n. 513/1997);
comma 3: (articolo 16, comma 3, D.P.R. n. 513/1997);
comma 4: (articolo 16, comma 4, D.P.R. n. 513/1997);
comma 5: (articolo 16, comma 5, D.P.R. n. 513/1997);
comma 6: (articolo 16, comma 6, D.P.R. n. 513/1997).
Articolo 25 (R)
Firma di documenti informatici delle pubbliche amministrazioni.
1. In tutti i documenti informatici delle pubbliche
amministrazioni la firma autografa o la firma, comunque prevista, è sostituita
dalla firma digitale, in conformità alle norme del presente testo unico.
2. L'uso della firma digitale integra e sostituisce ad ogni fine
di legge l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi
comunque previsti (27).
(27) Si riporta la corrispondenza del presente articolo alla norma
previgente:
comma 1: (articolo 19, comma 1, D.P.R. n. 513/1997);
comma 2: (articolo 19, comma 2, D.P.R. n. 513/1997).
Articolo 26 (R)
Deposito della chiave privata.
1. Il titolare della coppia di chiavi asimmetriche può ottenere il
deposito in forma segreta della chiave privata presso un notaio o altro
pubblico depositario autorizzato.
2. La chiave privata di cui si richiede il deposito può essere
registrata su qualsiasi tipo di supporto idoneo a cura del depositante e deve
essere consegnata racchiusa in un involucro sigillato in modo che le
informazioni non possano essere lette, conosciute od estratte senza rotture od
alterazioni.
3. Le modalità del deposito sono regolate dalle disposizioni
dell'articolo 605 del codice civile, in quanto applicabili (28).
(28) Si riporta la corrispondenza del presente articolo alla norma
previgente:
comma 1: (articolo 7, comma 1, D.P.R. n. 513/1997);
comma 2: (articolo 7, comma 2, D.P.R. n. 513/1997);
comma 3: (articolo 7, comma 3, D.P.R. n. 513/1997).
Articolo 27 (R)
Certificazione delle chiavi.
1. Chiunque intenda utilizzare un sistema di chiavi asimmetriche
di cifratura con gli effetti di cui all'articolo 8, comma 1 deve munirsi di una
idonea coppia di chiavi e rendere pubblica una di esse mediante la procedura di
certificazione.
2. Le chiavi pubbliche di cifratura sono custodite per un periodo
non inferiore a dieci anni a cura del certificatore e, dal momento iniziale
della loro valutabilità, sono consultabili in forma telematica.
3. Salvo quanto previsto dall'articolo 29, le attività di
certificazione sono effettuate da certificatori inclusi, sulla base di una
dichiarazione anteriore all'inizio dell'attività, in apposito elenco pubblico,
consultabile in via telematica, predisposto tenuto e aggiornato a cura
dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, e dotati dei
seguenti requisiti, specificati con il decreto di cui all'articolo 8, comma 2:
a) forma di società per azioni e capitale sociale non inferiore a
quello necessario ai fini dell'autorizzazione all'attività bancaria, se
soggetti privati;
b) possesso da parte dei rappresentanti legali e dei soggetti
preposti all'amministrazione, dei requisiti di onorabilità richiesti ai
soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso
banche;
c) affidamento che, per competenza ed esperienza, i responsabili
tecnici del certificatore e il personale addetto all'attività di certificazione
siano in grado di rispettare le norme del presente regolamento e le regole
tecniche di cui all'articolo 8, comma 2;
d) qualità dei processi informatici e dei relativi prodotti, sulla
base di standard riconosciuti a livello internazionale (28/a).
4. La procedura di certificazione di cui al comma 1 può essere
svolta anche da un certificatore operante sulla base di licenza o
autorizzazione rilasciata da altro Stato membro dell'Unione europea o dello
Spazio economico europeo, sulla base di equivalenti requisiti (29).
(28/a) Vedi, anche, l'art. 11, D.Lgs. 23 gennaio 2002, n. 10.
(29) Si riporta la corrispondenza del presente articolo alla norma
previgente:
comma 1: (articolo 8, comma 1, D.P.R. n. 513/1997);
comma 2: (articolo 8, comma 2, D.P.R. n. 513/1997);
comma 3: (articolo 8, comma 3, D.P.R. n. 513/1997);
comma 4: (articolo 8, comma 4, D.P.R. n. 513/1997).
Articolo 28 (R)
Obblighi dell'utente e del certificatore.
1. Chiunque intenda utilizzare un sistema di chiavi asimmetriche o
della firma digitale, è tenuto ad adottare tutte le misure organizzative e
tecniche idonee ad evitare danno ad altri.
2. Il certificatore è tenuto a:
a) identificare con certezza la persona che fa richiesta della
certificazione;
b) rilasciare e rendere pubblico il certificato avente le
caratteristiche fissate con il decreto di cui all'articolo 8, comma 2;
c) specificare, su richiesta dell'istante, e con il consenso del
terzo interessato, la sussistenza dei poteri di rappresentanza o di altri
titoli relativi all'attività professionale o a cariche rivestite;
d) attenersi alle regole tecniche di cui all'articolo 8, comma 2;
e) informare i richiedenti, in modo compiuto e chiaro, sulla
procedura di certificazione e sui necessari requisiti tecnici per accedervi;
f) attenersi alle misure minime di sicurezza per il trattamento
dei dati personali, emanate ai sensi dell'articolo 15, comma 2 della legge 31
dicembre 1996, n. 675;
g) non rendersi depositario di chiavi private;
h) procedere tempestivamente alla revoca od alla sospensione del
certificato in caso di richiesta da parte del titolare o del terzo dal quale
derivino i poteri di quest'ultimo, di perdita del possesso della chiave, di
provvedimento dell'autorità, di acquisizione della conoscenza di cause
limitative della capacità del titolare, di sospetti abusi o falsificazioni;
i) dare immediata pubblicazione della revoca e della sospensione
della coppia di chiavi asimmetriche;
l) dare immediata comunicazione all'Autorità per l'informatica
nella pubblica amministrazione ed agli utenti, con un preavviso di almeno sei
mesi, della cessazione dell'attività e della conseguente rilevazione della
documentazione da parte di altro certificatore o del suo annullamento (30).
(30) Si riporta la corrispondenza del presente articolo alla norma
previgente:
comma 1: (articolo 9, comma 1, D.P.R. n. 513/1997);
comma 2: (articolo 9, comma 2, D.P.R. n. 513/1997).
Articolo 28-bis (L)
Responsabilità del certificatore.
1. Il certificatore che rilascia al pubblico un certificato
qualificato o che garantisce al pubblico l'affidabilità del certificato è
responsabile, se non prova d'aver agito senza colpa, del danno cagionato a chi
abbia fatto ragionevole affidamento:
a) sull'esattezza delle informazioni in esso contenute alla data
del rilascio e sulla loro completezza rispetto ai requisiti fissati per i
certificati qualificati;
b) sulla garanzia che al momento del rilascio del certificato il
firmatario detenesse i dati per la creazione della firma corrispondenti ai dati
per la verifica della firma riportati o identificati nel certificato;
c) sulla garanzia che i dati per la creazione e per la verifica
della firma possano essere usati in modo complementare, nei casi in cui il
certificatore generi entrambi.
2. Il certificatore che rilascia al pubblico un certificato
qualificato è responsabile, nei confronti dei terzi che facciano ragionevole
affidamento sul certificato stesso, dei danni provocati per effetto della
mancata registrazione della revoca o sospensione del certificato, salvo che
provi d'aver agito senza colpa.
3. Il certificatore può indicare, in un certificato qualificato, i
limiti d'uso di detto certificato ovvero un valore limite per i negozi per i
quali può essere usato il certificato stesso, purché i limiti d'uso o il valore
limite siano riconoscibili da parte dei terzi. Il certificatore non è
responsabile dei danni derivanti dall'uso di un certificato qualificato che
ecceda i limiti posti dallo stesso o derivanti dal superamento del valore
limite (30/a).
(30/a) Articolo aggiunto dall'art. 7, D.Lgs. 23 gennaio 2002, n.
10.
Articolo 29 (R)
Chiavi di cifratura della pubblica amministrazione.
1. Le pubbliche amministrazioni provvedono autonomamente, con
riferimento al proprio ordinamento, alla generazione, alla conservazione, alla
certificazione ed all'utilizzo delle chiavi pubbliche di competenza.
2. Con il decreto di cui all'articolo 8 sono disciplinate le
modalità di formazione, di pubblicità, di conservazione, certificazione e di
utilizzo delle chiavi pubbliche delle pubbliche amministrazioni.
3. Le chiavi pubbliche dei pubblici ufficiali non appartenenti
alla pubblica amministrazione sono certificate e pubblicate autonomamente in
conformità alle leggi ed ai regolamenti che definiscono l'uso delle firme
autografe nell'àmbito dei rispettivi ordinamenti giuridici.
4. Le chiavi pubbliche di ordini ed albi professionali legalmente
riconosciuti e dei loro legali rappresentanti sono certificate e pubblicate a
cura del Ministro di grazia e giustizia o suoi delegati (31).
(31) Si riporta la corrispondenza del presente articolo alla norma
previgente:
comma 1: (articolo 17, comma 1, D.P.R. n. 513/1997);
comma 2: (articolo 17, comma 2, D.P.R. n. 513/1997);
comma 3: (articolo 17, comma 3, D.P.R. n. 513/1997);
comma 4: (articolo 17, comma 4, D.P.R. n. 513/1997).
Sezione VI - Legalizzazione di firme e di fotografie
Articolo 30 (L)
Modalità per la legalizzazione di firme.
1. Nelle legalizzazioni devono essere indicati il nome e il
cognome di colui la cui firma si legalizza. Il pubblico ufficiale legalizzante
deve indicare la data e il luogo della legalizzazione, il proprio nome e
cognome, la qualifica rivestita, nonché apporre la propria firma per esteso ed
il timbro dell'ufficio (32).
(32) Si riporta la corrispondenza del presente articolo alla norma
previgente:
comma 1: (articolo 15, secondo comma, L. n. 15/1968).
Articolo 31 (L)
Atti non soggetti a legalizzazione.
1. Salvo quanto previsto negli articoli 32 e 33, non sono soggette
a legalizzazione le firme apposte da pubblici funzionari o pubblici ufficiali
su atti, certificati, copie ed estratti dai medesimi rilasciati. Il funzionario
o pubblico ufficiale deve indicare la data e il luogo del rilascio, il proprio
nome e cognome, la qualifica rivestita, nonché apporre la propria firma per
esteso ed il timbro dell'ufficio (33).
(33) Si riporta la corrispondenza del presente articolo alla norma
previgente:
comma 1: (articolo 18, primo e secondo comma, L. n. 15/1968).
Articolo 32 (L)
Legalizzazione di firme di capi di scuole parificate o legalmente
riconosciute.
1. Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente
riconosciute sui diplomi originali o sui certificati di studio da prodursi ad
uffici pubblici fuori della provincia in cui ha sede la scuola sono legalizzate
dal provveditore agli studi (34).
(34) Si riporta la corrispondenza del presente articolo alla norma
previgente:
comma 1: (articolo 16, L. n. 15/1968).
Articolo 33 (L)
Legalizzazione di firme di atti da e per l'estero.
1. Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere
all'estero davanti ad autorità estere sono, ove da queste richiesto,
legalizzate a cura dei competenti organi, centrali o periferici, del Ministero
competente, o di altri organi e autorità delegati dallo stesso.
2. Le firme sugli atti e documenti formati all'estero da autorità
estere e da valere nello Stato sono legalizzate dalle rappresentanze
diplomatiche o consolari italiane all'estero. Le firme apposte su atti e
documenti dai competenti organi delle rappresentanze diplomatiche o consolari
italiane o dai funzionari da loro delegati non sono soggette a legalizzazione.
Si osserva l'articolo 31.
3. Agli atti e documenti indicati nel comma precedente, redatti in
lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana
certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza
diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
4. Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere
nello Stato, rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera
residente nello Stato, sono legalizzate a cura delle prefetture.
5. Sono fatte salve le esenzioni dall'obbligo della legalizzazione
e della traduzione stabilite da leggi o da accordi internazionali (35).
(35) Si riporta la corrispondenza del presente articolo alla norma
previgente:
comma 1: (articolo 17, primo comma, L. n. 15/1968);
comma 2: (articolo 17, secondo comma, L. n. 15/1968);
comma 3: (articolo 17, terzo comma, L. n. 15/1968);
comma 4: (articolo 17, quarto comma, L. n. 15/1968);
comma 5: (articolo 17, quinto comma, L. n. 15/1968).
Articolo 34 (L)
Legalizzazione di fotografie.
1. Le amministrazioni competenti per il rilascio di documenti
personali sono tenute a legalizzare le prescritte fotografie presentate
personalmente dall'interessato. Su richiesta di quest'ultimo le fotografie
possono essere, altresì, legalizzate dal dipendente incaricato dal Sindaco.
2. La legalizzazione delle fotografie prescritte per il rilascio
dei documenti personali non è soggetta all'obbligo del pagamento dell'imposta
di bollo (36).
(36) Si riporta la corrispondenza del presente articolo alla norma
previgente:
comma 1: (articolo 2, comma 7, L. n. 127/1997 come modificato
dall'articolo 55, comma 3, L. n. 342/2000).
Sezione VII - Documenti di riconoscimento e di identità
Articolo 35 (L-R)
Documenti di identità e di riconoscimento.
1. In tutti i casi in cui nel presente testo unico viene richiesto
un documento di identità, esso può sempre essere sostituito dal documento di
riconoscimento equipollente ai sensi del comma 2.
2. Sono equipollenti alla carta di identità il passaporto, la
patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di
abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere
di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura
equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato. (R)
3. Nei documenti d'identità e di riconoscimento non è necessaria
l'indicazione o l'attestazione dello stato civile, salvo specifica istanza del
richiedente. (L) (37).
(37) Si riporta la corrispondenza del presente articolo alla norma
previgente:
comma 1: (-);
comma 2: (articolo 292, R.D. n. 635/1940);
comma 3: (articolo 2, comma 9, L. n. 127/1997).
Articolo 36 (L)
Carta d'identità e documenti elettronici.
1. Le caratteristiche e le modalità per il rilascio della carta
d'identità elettronica, del documento d'identità elettronico e della carta
nazionale dei servizi sono definite con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, adottato su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con
il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro per l'innovazione e le
tecnologie e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante
per la protezione dei dati personali (37/a).
2. La carta d'identità elettronica e l'analogo documento,
rilasciato a seguito della denuncia di nascita e prima del compimento del
quindicesimo anno, devono contenere:
a) i dati identificativi della persona;
b) il codice fiscale;
3. La carta d'identità e il documento elettronico possono
contenere:
a) l'indicazione del gruppo sanguigno;
b) le opzioni di carattere sanitario previste dalla legge;
c) i dati biometrici indicati col decreto di cui al comma 1, con
esclusione, in ogni caso, del DNA;
d) tutti gli altri dati utili al fine di razionalizzare e
semplificare l'azione amministrativa e i servizi resi al cittadino, anche per
mezzo dei portali, nel rispetto della normativa in materia di riservatezza;
e) le procedure informatiche e le informazioni che possono o
debbono essere conosciute dalla pubblica amministrazione e da altri soggetti,
occorrenti per la firma elettronica (37/b).
4. La carta d'identità elettronica e la carta nazionale dei
servizi possono essere utilizzate ai fini dei pagamenti tra soggetti privati e
pubbliche amministrazioni, secondo le modalità stabilite con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, del Ministro per
l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sentita la Banca d'Italia (37/c).
5. Con decreto del Ministro dell'interno, del Ministro per
l'innovazione e le tecnologie e del Ministro dell'economia e delle finanze,
sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e la Conferenza
Stato-città ed autonomie locali, sono dettate le regole tecniche e di sicurezza
relative alle tecnologie e ai materiali utilizzati per la produzione della
carta di identità elettronica, del documento di identità elettronico e della
carta nazionale dei servizi (37/d).
6. Nel rispetto della disciplina generale fissata dai decreti di
cui al presente articolo e delle vigenti disposizioni in materia di protezione
dei dati personali, le pubbliche amministrazioni, nell'àmbito dei rispettivi
ordinamenti, possono sperimentare modalità di utilizzazione dei documenti di
cui al presente articolo per l'erogazione di ulteriori servizi o utilità.
7. La carta di identità, ancorché su supporto cartaceo, può essere
rinnovata a decorrere dal centottantesimo giorno precedente la scadenza (38)
(38/a).
(37/a) Comma così sostituito dall'art. 8, D.Lgs. 23 gennaio 2002,
n. 10.
(37/b) Lettera, così sostituita dall'art. 8, D.Lgs. 23 gennaio
2002, n. 10.
(37/c) Comma così sostituito dall'art. 8, D.Lgs. 23 gennaio 2002,
n. 10.
(37/d) Comma così sostituito dall'art. 8, D.Lgs. 23 gennaio 2002,
n. 10.
(38) Si riporta la corrispondenza del presente articolo alla norma
previgente:
comma 1: (articolo 2, comma 10, L. n. 127/1997 come modificato dall'articolo
2, comma 4 L. n. 191/1998);
comma 2: (articolo 2, comma 10, L. n. 127/1997 come modificato
dall'articolo 2, comma 4 L. n. 191/1998);
comma 3: (articolo 2, comma 10, L. n. 127/1997 come modificato
dall'articolo 2, comma 4 L. n. 191/1998);
comma 4: (articolo 2, comma 10, L. n. 127/1997 come modificato
dall'articolo 2, comma 4 L. n. 191/1998);
comma 5: (articolo 2, comma 10, L. n. 127/1997 come modificato
dall'articolo 2, comma 4 L. n. 191/1998);
comma 6: (articolo 2, comma 10, L. n. 127/1997 come modificato
dall'articolo 2, comma 4 L. n. 191/1998);
comma 7: (articolo 2, comma 10, L. n. 127/1997 come modificato
dall'articolo 2, comma 4 L. n. 191/1998).
(38/a) Vedi, anche, il comma 7 dell'art. 2, D.L. 9 settembre 2002,
n. 195.
Sezione VIII - Regime fiscale
Articolo 37 (L)
Esenzioni fiscali.
1. Le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 sono
esenti dall'imposta di bollo.
2. L'imposta di bollo non è dovuta quando per le leggi vigenti sia
esente da bollo l'atto sostituito ovvero quello nel quale è apposta la firma da
legalizzare (39).
(39) Si riporta la corrispondenza del presente articolo alla norma
previgente:
comma 1: (articolo 21, primo comma, L. n. 15/1968);
comma 2: (articolo 23, primo comma, L. n. 15/1968).
Capo III - Semplificazione della documentazione amministrativa
Sezione I - istanze e dichiarazioni da presentare alla pubblica
amministrazione
Articolo 38 (L)
Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze.
1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica
amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere
inviate anche per fax e via telematica. (L)
2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono
valide:
a) se sottoscritte mediante la firma digitale, basata su di un
certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato, e generata
mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura;
b) ovvero quando l'autore è identificato dal sistema informatico
con l'uso della carta d'identità elettronica o della carta nazionale dei
servizi (L) (39/a).
3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà
da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti
di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del
dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia
fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La
copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia
fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via
telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta
facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo
15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59. (L) (40).
(39/a) Comma così sostituito dall'art. 9, D.Lgs. 23 gennaio 2002,
n. 10.
(40) Si riporta la corrispondenza del presente articolo alla norma
previgente:
comma 1: (articolo 3, comma 11, L. n. 127/1997 come modificato
dall'articolo 2, comma 10, L. n. 191/1998);
comma 2: (-);
comma 3: (articolo 3, comma 11, L. n. 127/1997 come modificato
dall'articolo 2, comma 10, L. n. 191/1998).
Articolo 39 (L)
Domande per la partecipazione a concorsi pubblici.
1. La sottoscrizione delle domande per la partecipazione a
selezioni per l'assunzione, a qualsiasi titolo, in tutte le pubbliche
amministrazioni, nonché ad esami per il conseguimento di abilitazioni, diplomi
o titoli culturali non è soggetta ad autenticazione (41).
(41) Si riporta la corrispondenza del presente articolo alla norma
previgente:
comma 1: (articolo 3, comma 5, L. n. 127/1997).
Sezione II - Certificati
Articolo 40 (L)
Certificazioni contestuali.
1. Le certificazioni da rilasciarsi da uno stesso ufficio in
ordine a stati, qualità personali e fatti, concernenti la stessa persona,
nell'àmbito del medesimo procedimento, sono contenute in un unico documento
(42).
(42) Si riporta la corrispondenza del presente articolo alla norma
previgente:
comma 1: (articolo 11, L. n. 15/1968).
Articolo 41 (L)
Validità dei certificati.
1. I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni
attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni hanno
validità illimitata. Le restanti certificazioni hanno validità di sei mesi
dalla data di rilascio se disposizioni di legge o regolamentari non prevedono
una validità superiore.
2. I certificati anagrafici, le certificazioni dello stato civile,
gli estratti e le copie integrali degli atti di stato civile sono ammessi dalle
pubbliche amministrazioni nonché dai gestori o esercenti di pubblici servizi
anche oltre i termini di validità nel caso in cui l'interessato dichiari, in
fondo al documento, che le informazioni contenute nel certificato stesso non
hanno subìto variazioni dalla data di rilascio. Il procedimento per il quale
gli atti certificativi sono richiesti deve avere comunque corso, una volta
acquisita la dichiarazione dell'interessato. Resta ferma la facoltà di
verificare la veridicità e la autenticità delle attestazioni prodotte. In caso
di falsa dichiarazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 76
(43).
(43) Si riporta la corrispondenza del presente articolo alla norma
previgente:
comma 1: (articolo 2, comma 3, L. n. 127/1997, come modificato
dall'articolo 2, comma 2 della L. n. 191/1998);
comma 2: (articolo 2, comma 4, L. n. 127/1997).
Articolo 42 (R)
Certificati di abilitazione.
1. Tutti i titoli di abilitazione rilasciati al termine di corsi
di formazione o di procedimenti autorizzatori all'esercizio di determinate
attività, ancorché definiti «certificato», sono denominati rispettivamente
«diploma» o «patentino» (44).
(44) Si riporta la corrispondenza del presente articolo alla norma
previgente:
comma 1: (articolo 12, D.P.R. n. 403/1998).
Sezione III - Acquisizione diretta di documenti
Articolo 43 (L-R)
Accertamenti d'ufficio.
1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi
non possono richiedere atti o certificati concernenti stati, qualità personali
e fatti che risultino elencati all'art. 46, che siano attestati in documenti
già in loro possesso o che comunque esse stesse siano tenute a certificare. In
luogo di tali atti o certificati i soggetti indicati nel presente comma sono
tenuti ad acquisire d'ufficio le relative informazioni, previa indicazione, da
parte dell'interessato, dell'amministrazione competente e degli elementi
indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti,
ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato. (R)
2. Fermo restando il divieto di accesso a dati diversi da quelli
di cui è necessario acquisire la certezza o verificare l'esattezza, si
considera operata per finalità di rilevante interesse pubblico, ai fini di
quanto previsto dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, la
consultazione diretta, da parte di una pubblica amministrazione o di un gestore
di pubblico servizio, degli archivi dell'amministrazione certificante,
finalizzata all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al
controllo sulle dichiarazioni sostitutive presentate dai cittadini. Per
l'accesso diretto ai propri archivi l'amministrazione certificante rilascia
all'amministrazione procedente apposita autorizzazione in cui vengono indicati
i limiti e le condizioni di accesso volti ad assicurare la riservatezza dei
dati personali ai sensi della normativa vigente. (L)
3. Quando l'amministrazione procedente opera l'acquisizione
d'ufficio ai sensi del precedente comma, può procedere anche per fax e via
telematica. (R)
4. Al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio di informazioni e
dati relativi a stati, qualità personali e fatti, contenuti in albi, elenchi o
pubblici registri, le amministrazioni certificanti sono tenute a consentire
alle amministrazioni procedenti, senza oneri, la consultazione per via
telematica dei loro archivi informatici, nel rispetto della riservatezza dei
dati personali. (R)
5. In tutti i casi in cui l'amministrazione procedente acquisisce
direttamente informazioni relative a stati, qualità personali e fatti presso
l'amministrazione competente per la loro certificazione, il rilascio e
l'acquisizione del certificato non sono necessari e le suddette informazioni
sono acquisite, senza oneri, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza
della loro fonte di provenienza. (R)
6. I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica
amministrazione tramite fax, o con altro mezzo telematico o informatico idoneo
ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma
scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento
originale. (R) (45).
(45) Si riporta la corrispondenza del presente articolo alla norma
previgente:
comma 1: (-);
comma 2: (articolo 3, comma 1, L. n. 340/2000);
comma 3: (-);
comma 4: (-);
comma 5: (articolo 7, comma 2, D.P.R. n. 403/1998);
comma 6: (articolo 7, comma 3, D.P.R. n. 403/1998).
Articolo 44 (R)
Acquisizione di estratti degli atti dello stato civile.
1. Gli estratti degli atti di stato civile sono richiesti esclusivamente
per i procedimenti che riguardano il cambiamento di stato civile e, ove formati
o tenuti dagli uffici dello stato civile in Italia o dalle autorità consolari
italiane all'estero, vengono acquisiti d'ufficio.
2. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma l le amministrazioni
possono provvedere all'acquisizione d'ufficio degli estratti solo quando ciò
sia indispensabile (46).
(46) Si riporta la corrispondenza del presente articolo alla norma
previgente:
comma 1: (articolo 9, comma 1, D.P.R. n. 403/1998);
comma 2: (articolo 9, comma 2, D.P.R. n. 403/1998).
Sezione IV - Esibizione di documento
Articolo 45 (L-R)
Documentazione mediante esibizione.
1. I dati relativi a cognome, nome, luogo e data di nascita, la
cittadinanza, lo stato civile e la residenza attestati in documenti di identità
o di riconoscimento in corso di validità, possono essere comprovati mediante
esibizione dei documenti medesimi. È fatto divieto alle amministrazioni
pubbliche ed ai gestori o esercenti di pubblici servizi, nel caso in cui
all'atto della presentazione dell'istanza sia richiesta l'esibizione di un
documento di identità o di riconoscimento, di richiedere certificati attestanti
stati o fatti contenuti nel documento esibito. È, comunque, fatta salva per le
amministrazioni pubbliche ed i gestori e gli esercenti di pubblici servizi la
facoltà di verificare, nel corso del procedimento, la veridicità e
l'autenticità dei dati contenuti nel documento di identità o di riconoscimento.
(L)
2. Nei casi in cui l'amministrazione procedente acquisisce
informazioni relative a stati, qualità personali e fatti attraverso
l'esibizione da parte dell'interessato di un documento di identità o di
riconoscimento in corso di validità, la registrazione dei dati avviene
attraverso l'acquisizione della copia fotostatica non autenticata del documento
stesso. (R)
3. Qualora l'interessato sia in possesso di un documento di
identità o di riconoscimento non in corso di validità, gli stati, le qualità
personali e i fatti in esso contenuti possono essere comprovati mediante
esibizione dello stesso, purché l'interessato dichiari, in calce alla fotocopia
del documento, che i dati contenuti nel documento non hanno subìto variazioni
dalla data del rilascio. (R) (47).
(47) Si riporta la corrispondenza del presente articolo alla norma
previgente:
comma 1: (articolo 3, comma 1, L. n. 127/1997);
comma 2: (articolo 7, comma 4, D.P.R. n. 403/1998);
comma 3: (-).
Sezione V - Norme in materia di dichiarazioni sostitutive
Articolo 46 (R)
Dichiarazioni sostitutive di certificazioni.
1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali
all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle
normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:
a) data e il luogo di nascita;
b) residenza;
c) cittadinanza;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
f) stato di famiglia;
g) esistenza in vita;
h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o
discendente;
i) iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche
amministrazioni;
l) appartenenza a ordini professionali;
m) titolo di studio, esami sostenuti;
n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione,
di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
o) situazione reddituale o economica anche ai fini della
concessione dei benefìci di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con
l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
q) possesso e numero del codice fiscale, della partita I.V.A. e di
qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
r) stato di disoccupazione;
s) qualità di pensionato e categoria di pensione;
t) qualità di studente;
u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o
giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di
qualsiasi tipo;
z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi
militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di
servizio;
aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere
destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di
sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente
normativa (47/a);
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti
penali;
bb-bis) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti
giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (47/b);
cc) qualità di vivenza a carico;
dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti
nei registri dello stato civile;
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di
non aver presentato domanda di concordato (R) (48).
(47/a) Lettera così modificata dall'art. 49 del testo unico di cui
al D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, con la decorrenza indicata nell'art. 55
dello stesso decreto.
(47/b) Lettera aggiunta dall'art. 49 del testo unico di cui al
D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, con la decorrenza indicata nell'art. 55 dello
stesso decreto.
(48) Si riporta la corrispondenza del presente articolo alla norma
previgente:
comma 1: (articolo 2, primo comma, L. n. 15/1968 e articolo 1,
comma 1, D.P.R. n. 403/1998).
Articolo 47 (R)
Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà.
1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o
fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da
dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità
di cui all'articolo 38. (R)
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante
può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri
soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. (R)
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei
rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici
servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente
indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. (R)
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la
denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per
attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti
di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali
dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne
richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva. (R) (49).
(49) Si riporta la corrispondenza del presente articolo alla norma
previgente:
comma 1: (articolo 4, primo comma, L. n. 15/1968);
comma 2: (articolo 2, comma 2, D.P.R. n. 403/1998);
comma 3: (articolo 2, comma 1, D.P.R. n. 403/1998);
comma 4: (-).
Articolo 48 (R)
Disposizioni generali in materia di dichiarazioni sostitutive.
1. Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale
degli atti che sostituiscono.
2. Le singole amministrazioni predispongono i moduli necessari per
la redazione delle dichiarazioni sostitutive, che gli interessati hanno facoltà
di utilizzare. Nei moduli per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive
le amministrazioni inseriscono il richiamo alle sanzioni penali previste
dall'articolo 76, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate. Il modulo contiene anche l'informativa di cui all'articolo 10 della
legge 31 dicembre 1996, n. 675.
3. In tutti i casi in cui sono ammesse le dichiarazioni
sostitutive, le singole amministrazioni inseriscono la relativa formula nei
moduli per le istanze (50).
(50) Si riporta la corrispondenza del presente articolo alla norma
previgente:
comma 1: (articolo 6, comma 1, D.P.R. n. 403/1998);
comma 2: (articolo 6, comma 2, D.P.R. n. 403/1998);
comma 3: (articolo 6, comma 3, D.P.R. n. 403/1998).
Articolo 49 (R)
Limiti di utilizzo delle misure di semplificazione.
1. I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di
conformità CE, di marchi o brevetti non possono essere sostituiti da altro
documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore.
2. Tutti i certificati medici e sanitari richiesti dalle
istituzioni scolastiche ai fini della pratica non agonistica di attività
sportive da parte dei propri alunni sono sostituiti con un unico certificato di
idoneità alla pratica non agonistica di attività sportive rilasciato dal medico
di base con validità per l'intero anno scolastico (51).
(51) Si riporta la corrispondenza del presente articolo alla norma
previgente:
comma 1: (articolo 10, comma 1, D.P.R. n. 403/1998);
comma 2: (articolo 10, comma 2, D.P.R. n. 403/1998).
Capo IV - Sistema di gestione informatica dei documenti
Sezione I - Disposizioni sulla gestione informatica dei documenti
Articolo 50 (R)
Attuazione dei sistemi.
1. Le pubbliche amministrazioni provvedono ad introdurre nei piani
di sviluppo dei sistemi informativi automatizzati progetti per la realizzazione
di sistemi di protocollo informatico in attuazione delle disposizioni del
presente testo unico.
2. Le pubbliche amministrazioni predispongono appositi progetti
esecutivi per la sostituzione dei registri di protocollo cartacei con sistemi
informatici conformi alle disposizioni del presente testo unico.
3. Le pubbliche amministrazioni provvedono entro il 1° gennaio
2004 a realizzare o revisionare sistemi informativi automatizzati finalizzati
alla gestione del protocollo informatico e dei procedimenti amministrativi in
conformità alle disposizioni del presente testo unico ed alle disposizioni di
legge sulla tutela della riservatezza dei dati personali, nonché dell'articolo
15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e dei relativi regolamenti di
attuazione.
4. Ciascuna amministrazione individua, nell'àmbito del proprio
ordinamento, gli uffici da considerare ai fini della gestione unica o
coordinata dei documenti per grandi aree organizzative omogenee, assicurando
criteri uniformi di classificazione e archiviazione, nonché di comunicazione
interna tra le aree stesse.
5. Le amministrazioni centrali dello Stato provvedono alla
gestione informatica dei documenti presso gli uffici di registrazione di
protocollo già esistenti alla data di entrata in vigore del presente testo unico
presso le direzioni generali e le grandi ripartizioni che a queste
corrispondono, i dipartimenti, gli uffici centrali di bilancio, le segreterie
di gabinetto (52).
(52) Si riporta la corrispondenza del presente articolo alla norma
previgente:
comma 1: (articolo 21, comma 1, D.P.R. n. 428/1998);
comma 2: (articolo 21, comma 2, D.P.R. n. 428/1998);
comma 3: (articolo 21, comma 3, D.P.R. n. 428/1998);
comma 4: (articolo 2, comma 2, D.P.R. n. 428/1998);
comma 5: (articolo 2, comma 3, D.P.R. n. 428/1998).
Articolo 51 (R)
Sviluppo dei sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni.
1. Le pubbliche amministrazioni adottano un piano di sviluppo dei
sistemi informativi automatizzati in attuazione delle disposizioni del presente
testo unico e secondo le norme tecniche definite dall'Autorità per
l'informatica della pubblica amministrazione.
2. Le pubbliche amministrazioni provvedono a realizzare o
revisionare sistemi informativi finalizzati alla totale automazione delle fasi
di produzione, gestione, diffusione ed utilizzazione dei propri dati,
documenti, procedimenti ed atti in conformità alle disposizioni del presente
testo unico ed alle disposizioni di legge sulla tutela della riservatezza dei
dati personali.
3. Le pubbliche amministrazioni valutano in termini di rapporto
tra costi e benefìci il recupero su supporto informatico dei documenti e degli
atti cartacei dei quali sia obbligatoria o opportuna la conservazione e
provvedono alla predisposizione dei conseguenti piani di sostituzione degli archivi
cartacei con archivi informatici (53).
(53) Si riporta la corrispondenza del presente articolo alla norma
previgente:
comma 1: (articolo 20, comma 1, D.P.R. n. 513/1997);
comma 2: (articolo 20, comma 2, D.P.R. n. 513/1997);
comma 3: (articolo 20, comma 3, D.P.R. n. 513/1997).
Articolo 52 (R)
Il sistema di gestione informatica dei documenti.
1. Il sistema di gestione informatica dei documenti, in forma
abbreviata «sistema» deve:
a) garantire la sicurezza e l'integrità del sistema;
b) garantire la corretta e puntuale registrazione di protocollo
dei documenti in entrata e in uscita;
c) fornire informazioni sul collegamento esistente tra ciascun
documento ricevuto dall'amministrazione e i documenti dalla stessa formati
nell'adozione dei provvedimenti finali;
d) consentire il reperimento delle informazioni riguardanti i
documenti registrati;
e) consentire, in condizioni di sicurezza, l'accesso alle
informazioni del sistema da parte dei soggetti interessati, nel rispetto delle
disposizioni in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali;
f) garantire la corretta organizzazione dei documenti nell'àmbito
del sistema di classificazione d'archivio adottato (54).
(54) Si riporta la corrispondenza del presente articolo alla norma
previgente:
comma 1: (articolo 3, D.P.R. n. 428/1998).
Articolo 53 (R)
Registrazione di protocollo.
1. La registrazione di protocollo per ogni documento ricevuto o
spedito dalle pubbliche amministrazioni è effettuata mediante la memorizzazione
delle seguenti informazioni:
a) numero di protocollo del documento generato automaticamente dal
sistema e registrato in forma non modificabile;
b) data di registrazione di protocollo assegnata automaticamente
dal sistema e registrata in forma non modificabile;
c) mittente per i documenti ricevuti o, in alternativa, il
destinatario o i destinatari per i documenti spediti, registrati in forma non
modificabile;
d) oggetto del documento, registrato in forma non modificabile;
e) data e protocollo del documento ricevuto, se disponibili;
f) l'impronta del documento informatico, se trasmesso per via
telematica, costituita dalla sequenza di simboli binari in grado di
identificarne univocamente il contenuto, registrata in forma non modificabile.
2. Il sistema deve consentire la produzione del registro
giornaliero di protocollo, costituito dall'elenco delle informazioni inserite
con l'operazione di registrazione di protocollo nell'arco di uno stesso giorno.
3. L'assegnazione delle informazioni nelle operazioni di
registrazione di protocollo è effettuata dal sistema in unica soluzione, con
esclusione di interventi intermedi, anche indiretti, da parte dell'operatore,
garantendo la completezza dell'intera operazione di modifica o registrazione
dei dati.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione di
concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sono specificate le regole
tecniche, i criteri e le specifiche delle informazioni previste nelle
operazioni di registrazione di protocollo.
5. Sono oggetto di registrazione obbligatoria i documenti ricevuti
e spediti dall'amministrazione e tutti i documenti informatici. Ne sono esclusi
le gazzette ufficiali, i bollettini ufficiali e i notiziari della pubblica
amministrazione, le note di ricezione delle circolari e altre disposizioni, i
materiali statistici, gli atti preparatori interni, i giornali, le riviste, i
libri, i materiali pubblicitari, gli inviti a manifestazioni e tutti i
documenti già soggetti a registrazione particolare dell'amministrazione (55).
(55) Si riporta la corrispondenza del presente articolo alla norma
previgente:
comma 1: (articolo 4, comma 1, D.P.R. n. 428/1998);
comma 2: (articolo 4, comma 2, D.P.R. n. 428/1998);
comma 3: (articolo 4, comma 3, D.P.R. n. 428/1998);
comma 4: (articolo 4, comma 4, D.P.R. n. 428/1998);
comma 5: (articolo 4, comma 5, D.P.R. n. 428/1998).
Articolo 54 (R)
Informazioni annullate o modificate.
1. Le informazioni non modificabili di cui all'articolo 53 lett.
a), b), c), d), e) e f) sono annullabili con la procedura di cui al presente
articolo. Le informazioni annullate devono rimanere memorizzate nella base di
dati per essere sottoposte alle elaborazioni previste dalla procedura.
2. La procedura per indicare l'annullamento riporta, secondo i
casi, una dicitura o un segno in posizione sempre visibile e tale, comunque, da
consentire la lettura di tutte le informazioni originarie unitamente alla data,
all'identificativo dell'operatore ed agli estremi del provvedimento
d'autorizzazione (56).
(56) Si riporta la corrispondenza del presente articolo alla norma
previgente:
comma 1: (articolo 5, comma 1 e comma 2, D.P.R. n. 428/1998);
comma 2: (articolo 5, comma 1, D.P.R. n. 428/1998).
Articolo 55 (R)
Segnatura di protocollo.
1. La segnatura di protocollo è l'apposizione o l'associazione
all'originale del documento, in forma permanente non modificabile, delle
informazioni riguardanti il documento stesso. Essa consente di individuare
ciascun documento in modo inequivocabile.
Le informazioni minime previste sono:
a) il progressivo di protocollo, secondo il formato disciplinato
all'articolo 57;
b) la data di protocollo;
c) l'identificazione in forma sintetica dell'amministrazione o
dell'area organizzativa individuata ai sensi dell'articolo 50, comma 4.
2. L'operazione di segnatura di protocollo va effettuata
contemporaneamente all'operazione di registrazione di protocollo.
3. L'operazione di segnatura di protocollo può includere il codice
identificativo dell'ufficio cui il documento è assegnato o il codice
dell'ufficio che ha prodotto il documento, l'indice di classificazione del
documento e ogni altra informazione utile o necessaria, qualora tali informazioni
siano disponibili già al momento della registrazione di protocollo.
4. Quando il documento è indirizzato ad altre amministrazioni ed è
formato e trasmesso con strumenti informatici, la segnatura di protocollo può
includere tutte le informazioni di registrazione del documento.
L'amministrazione che riceve il documento informatico può utilizzare tali
informazioni per automatizzare le operazioni di registrazione di protocollo del
documento ricevuto.
5. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta dell'Autorità per l'informatica nella pubblica Amministrazione di
concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sono stabiliti il formato e
la struttura delle informazioni associate al documento informatico ai sensi del
comma 4 (57).
(57) Si riporta la corrispondenza del presente articolo alla norma
previgente:
comma 1: (articolo 6, comma 1, D.P.R. n. 428/1998);
comma 2: (articolo 6, comma 2, D.P.R. n. 428/1998);
comma 3: (articolo 6, comma 3, D.P.R. n. 428/1998);
comma 4: (articolo 6, comma 4, D.P.R. n. 428/1998);
comma 5: (articolo 6, comma 5, D.P.R. n. 428/1998).
Articolo 56 (R)
Operazioni ed informazioni minime del sistema di gestione
informatica dei documenti.
1. Le operazioni di registrazione indicate all'articolo 53 e le
operazioni di segnatura di protocollo di cui all'articolo 55 nonché le
operazioni di classificazione costituiscono operazioni necessarie e sufficienti
per la tenuta del sistema di gestione informatica dei documenti da parte delle
pubbliche amministrazioni (58).
(58) Si riporta la corrispondenza del presente articolo alla norma
previgente:
comma 1: (articolo 7, D.P.R. n. 428/1998).
Articolo 57 (R)
Numero di protocollo.
1. Il numero di protocollo è progressivo e costituito da almeno
sette cifre numeriche. La numerazione è rinnovata ogni anno solare (59).
(59) Si riporta la corrispondenza del presente articolo alla norma
previgente:
comma 2: (articolo 8, D.P.R. n. 428/1998).
Sezione seconda - Accesso ai documenti e alle informazioni del
sistema
Articolo 58 (R)
Funzioni di accesso ai documenti e alle informazioni del sistema.
1. L'accesso al sistema da parte degli utenti appartenenti
all'Amministrazione, nonché la ricerca, la visualizzazione e la stampa di tutte
le informazioni relative alla gestione dei documenti sono disciplinati dai
criteri di abilitazione stabiliti dal responsabile della tenuta del servizio di
cui all'articolo 61.
2. La ricerca delle informazioni del sistema è effettuata secondo
criteri di selezione basati su tutti i tipi di informazioni registrate. I
criteri di selezione possono essere costituiti da espressioni semplici o da
combinazioni di espressioni legate tra loro per mezzo di operatori logici. Per
le informazioni costituite da testi deve essere possibile la specificazione
delle condizioni di ricerca sulle singole parole o parti di parole contenute
nel testo.
3. Il sistema deve offrire la possibilità di elaborazioni
statistiche sulle informazioni registrate allo scopo di favorire le attività di
controllo (60).
(60) Si riporta la corrispondenza del presente articolo alla norma
previgente:
comma 1: (articolo 9, comma 1, D.P.R. n. 428/1998);
comma 2: (articolo 9, comma 2, D.P.R. n. 428/1998);
comma 3: (articolo 9, comma 3, D.P.R. n. 428/1998).
Articolo 59 (R)
Accesso esterno.
1. Per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti
amministrativi, possono essere utilizzate tutte le informazioni del sistema di
gestione informatica dei documenti anche mediante l'impiego di procedure
applicative operanti al di fuori del sistema e strumenti che consentono
l'acquisizione diretta delle informazioni da parte dell'interessato.
2. A tal fine le pubbliche amministrazioni determinano, nel
rispetto delle disposizioni di legge sulla tutela della riservatezza dei dati
personali, e nell'àmbito delle misure organizzative volte ad assicurare il
diritto di accesso ai documenti amministrativi i criteri tecnici ed
organizzativi per l'impiego, anche per via telematica, del sistema di gestione
informatica dei documenti per il reperimento, la visualizzazione e la stampa
delle informazioni e dei documenti.
3. Nel caso di accesso effettuato mediante strumenti che
consentono l'acquisizione diretta delle informazioni e dei documenti da parte
dell'interessato, le misure organizzative e le norme tecniche indicate al comma
2 determinano, altresì, le modalità di identificazione del soggetto anche
mediante l'impiego di strumenti informatici per la firma digitale del documento
informatico, come disciplinati dal presente testo unico.
4. Nel caso di accesso effettuato da soggetti non appartenenti
alla pubblica amministrazione possono utilizzarsi le funzioni di ricerca e di
visualizzazione delle informazioni e dei documenti messe a disposizione - anche
per via telematica - attraverso gli uffici relazioni col pubblico (61).
(61) Si riporta la corrispondenza del presente articolo alla norma
previgente:
comma 1: (articolo 10, comma 1, D.P.R. n. 428/1998);
comma 2: (articolo 10, comma 2, D.P.R. n. 428/1998);
comma 3: (articolo 10, comma 3, D.P.R. n. 428/1998);
comma 4: (articolo 10, comma 4, D.P.R. n. 428/1998).
Articolo 60 (R)
Accesso effettuato dalle pubbliche amministrazioni.
1. Le pubbliche amministrazioni che, mediante proprie applicazioni
informatiche, accedono al sistema di gestione informatica dei documenti delle
grandi aree organizzative omogenee di cui al comma 4 dell'articolo 50, adottano
le modalità di interconnessione stabilite nell'àmbito delle norme e dei criteri
tecnici emanati per la realizzazione della rete unitaria delle pubbliche
amministrazioni.
2. Le pubbliche amministrazioni che accedono ai sistemi di
gestione informatica dei documenti attraverso la rete unitaria delle pubbliche
amministrazioni utilizzano funzioni minime e comuni di accesso per ottenere le
seguenti informazioni:
a) numero e data di registrazione di protocollo dei documenti,
ottenuti attraverso l'indicazione alternativa o congiunta dell'oggetto, della
data di spedizione, del mittente, del destinatario;
b) numero e data di registrazione di protocollo del documento
ricevuto, ottenuti attraverso l'indicazione della data e del numero di
protocollo attribuiti dall'amministrazione al documento spedito.
3. Ai fini del presente articolo, le pubbliche amministrazioni
provvedono autonomamente, sulla base delle indicazioni fornite dall'Autorità
per l'informatica nella pubblica amministrazione, alla determinazione dei
criteri tecnici ed organizzativi per l'accesso ai documenti e alle informazioni
del sistema di gestione informatica dei documenti (62).
(62) Si riporta la corrispondenza del presente articolo alla norma
previgente:
comma 1: (articolo 11, comma 1, D.P.R. n. 428/1998);
comma 2: (articolo 11, comma 2, D.P.R. n. 428/1998);
comma 3: (articolo 11, comma 4, D.P.R. n. 428/1998).
Sezione terza - Tenuta e conservazione del sistema di gestione dei
documenti
Articolo 61 (R)
Servizio per la gestione informatica dei documenti dei flussi
documentali e degli archivi.
1. Ciascuna amministrazione istituisce un servizio per la tenuta
del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli
archivi in ciascuna delle grandi aree organizzative omogenee individuate ai
sensi dell'articolo 50. Il servizio è posto alle dirette dipendenze della
stessa area organizzativa omogenea.
2. Al servizio è preposto un dirigente ovvero un funzionario,
comunque in possesso di idonei requisiti professionali o di professionalità
tecnico archivistica acquisita a seguito di processi di formazione definiti
secondo le procedure prescritte dalla disciplina vigente.
3. Il servizio svolge i seguenti compiti:
a) attribuisce il livello di autorizzazione per l'accesso alle
funzioni della procedura, distinguendo tra abilitazioni alla consultazione e
abilitazioni all'inserimento e alla modifica delle informazioni;
b) garantisce che le operazioni di registrazione e di segnatura di
protocollo si svolgano nel rispetto delle disposizioni del presente testo
unico;
c) garantisce la corretta produzione e la conservazione del
registro giornaliero di protocollo di cui all'articolo 53;
d) cura che le funzionalità del sistema in caso di guasti o
anomalie siano ripristinate entro ventiquattro ore dal blocco delle attività e,
comunque, nel più breve tempo possibile;
e) conserva le copie di cui agli articoli 62 e 63, in luoghi
sicuri differenti;
f) garantisce il buon funzionamento degli strumenti e
dell'organizzazione delle attività di registrazione di protocollo, di gestione
dei documenti e dei flussi documentali, incluse le funzionalità di accesso di
cui agli articoli 59 e 60 e le attività di gestione degli archivi di cui agli
articoli 67, 68 e 69;
g) autorizza le operazioni di annullamento di cui all'articolo 54;
h) vigila sull'osservanza delle disposizioni del presente testo
unico da parte del personale autorizzato e degli incaricati (63).
(63) Si riporta la corrispondenza del presente articolo alla norma
previgente:
comma 1: (articolo 12, comma 1, D.P.R. n. 428/1998);
comma 2: (articolo 12, comma 2, D.P.R. n. 428/1998);
comma 3: (articolo 12, comma 3, D.P.R. n. 428/1998).
Articolo 62 (R)
Procedure di salvataggio e conservazione delle informazioni del
sistema.
1. Il responsabile per la tenuta del sistema di gestione
informatica dei documenti dispone per la corretta esecuzione delle operazioni
di salvataggio dei dati su supporto informatico rimovibile.
2. È consentito il trasferimento su supporto informatico
rimovibile delle informazioni di protocollo relative ai fascicoli che fanno
riferimento a procedimenti conclusi.
3. Le informazioni trasferite sono sempre consultabili. A tal fine,
il responsabile per la tenuta del sistema di gestione informatica dei documenti
dispone, in relazione all'evoluzione delle conoscenze scientifiche e
tecnologiche, con cadenza almeno quinquennale, la riproduzione delle
informazioni del protocollo informatico su nuovi supporti informatici.
4. Le informazioni relative alla gestione informatica dei
documenti costituiscono parte integrante del sistema di indicizzazione e di
organizzazione dei documenti che sono oggetto delle procedure di conservazione
sostitutiva (64).
(64) Si riporta la corrispondenza del presente articolo alla norma
previgente:
comma 1: (articolo 13, comma 1, D.P.R. n. 428/1998);
comma 2: (articolo 13, comma 2, D.P.R. n. 428/1998);
comma 3: (articolo 13, comma 3, D.P.R. n. 428/1998);
comma 4: (articolo 13, comma 4, D.P.R. n. 428/1998).
Articolo 63 (R)
Registro di emergenza.
1. Il responsabile del servizio per la tenuta del protocollo
informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi autorizza lo
svolgimento anche manuale delle operazioni di registrazione di protocollo su
uno o più registri di emergenza, ogni qualvolta per cause tecniche non sia
possibile utilizzare la normale procedura informatica. Sul registro di
emergenza sono riportate la causa, la data e l'ora di inizio dell'interruzione
nonché la data e l'ora del ripristino della funzionalità del sistema. (R)
2. Qualora l'impossibilità di utilizzare la procedura informatica
si prolunghi oltre ventiquattro ore, per cause di eccezionale gravità, il
responsabile per la tenuta del protocollo può autorizzare l'uso del registro di
emergenza per periodi successivi di non più di una settimana. Sul registro di
emergenza vanno riportati gli estremi del provvedimento di autorizzazione. (R)
3. Per ogni giornata di registrazione di emergenza è riportato sul
registro di emergenza il numero totale di operazioni registrate manualmente.
(R)
4. La sequenza numerica utilizzata su un registro di emergenza,
anche a seguito di successive interruzioni, deve comunque garantire l'identificazione
univoca dei documenti registrati nell'àmbito del sistema documentario dell'area
organizzativa omogenea. (R)
5. Le informazioni relative ai documenti protocollati in emergenza
sono inserite nel sistema informatico, utilizzando un'apposita funzione di
recupero dei dati, senza ritardo al ripristino delle funzionalità del sistema.
Durante la fase di ripristino, a ciascun documento registrato in emergenza
viene attribuito un numero di protocollo del sistema informatico ordinario, che
provvede a mantenere stabilmente la correlazione con il numero utilizzato in
emergenza. (R) (65).
(65) Si riporta la corrispondenza del presente articolo alla norma
previgente:
comma 1: (articolo 14, comma 1, D.P.R. n. 428/1998);
comma 2: (articolo 14, comma 2, D.P.R. n. 428/1998);
comma 3: (articolo 14, comma 3, D.P.R. n. 428/1998);
comma 4: (articolo 14, comma 4, D.P.R. n. 428/1998);
comma 5: (articolo 14, comma 5, D.P.R. n. 428/1998).
Sezione quarta - Sistema di gestione dei flussi documentali
Articolo 64 (R)
Sistema di gestione dei flussi documentali.
1. Le pubbliche amministrazioni provvedono in ordine alla gestione
dei procedimenti amministrativi mediante sistemi informativi automatizzati,
valutando i relativi progetti in termini di rapporto tra costi e benefìci,
sulla base delle indicazioni fornite dall'Autorità per l'informatica nella
pubblica amministrazione.
2. I sistemi per la gestione dei flussi documentali che includono
i procedimenti amministrativi di cui al comma 1 è finalizzata al miglioramento dei
servizi e al potenziamento dei supporti conoscitivi delle amministrazioni
secondo i criteri di economicità, di efficacia dell'azione amministrativa e di
pubblicità stabiliti dalla legge.
3. Il sistema per la gestione dei flussi documentali include il sistema
di gestione informatica dei documenti.
4. Le amministrazioni determinano autonomamente e in modo
coordinato per le aree organizzative omogenee, le modalità di attribuzione dei
documenti ai fascicoli che li contengono e ai relativi procedimenti, definendo
adeguati piani di classificazione d'archivio per tutti i documenti, compresi
quelli non soggetti a registrazione di protocollo (66).
(66) Si riporta la corrispondenza del presente articolo alla norma
previgente:
comma 1: (articolo 15, comma 2, D.P.R. n. 428/1998);
comma 2: (articolo 15, comma 1, D.P.R. n. 428/1998);
comma 3: (articolo 15, comma 3, D.P.R. n. 428/1998);
comma 4: (articolo 15, comma 4, D.P.R. n. 428/1998).
Articolo 65 (R)
Requisiti del sistema per la gestione dei flussi documentali.
1. Oltre a possedere i requisiti indicati all'articolo 52, il
sistema per la gestione dei flussi documentali deve:
a) fornire informazioni sul legame esistente tra ciascun documento
registrato, il fascicolo ed il singolo procedimento cui esso è associato;
b) consentire il rapido reperimento delle informazioni riguardanti
i fascicoli, il procedimento ed il relativo responsabile, nonché la gestione
delle fasi del procedimento;
c) fornire informazioni statistiche sull'attività dell'ufficio;
d) consentire lo scambio di informazioni con sistemi per la
gestione dei flussi documentali di altre amministrazioni al fine di determinare
lo stato e l'iter dei procedimenti complessi (67).
(67) Si riporta la corrispondenza del presente articolo alla norma
previgente:
comma 1: (articolo 16, D.P.R. n. 428/1998).
Articolo 66 (R)
Specificazione delle informazioni previste dal sistema di gestione
dei flussi documentali.
1. Le regole tecniche, i criteri e le specifiche delle
informazioni previste, delle operazioni di registrazione e del formato dei dati
relativi ai sistemi informatici per la gestione dei flussi documentali sono
specificate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione di concerto con
il Ministro della funzione pubblica (68).
(68) Si riporta la corrispondenza del presente articolo alla norma
previgente:
comma 1: (articolo 17, D.P.R. n. 428/1998).
Sezione quinta - Disposizioni sugli archivi
Articolo 67 (R)
Trasferimento dei documenti all'archivio di deposito.
1. Almeno una volta ogni anno il responsabile del servizio per la
gestione dei flussi documentali e degli archivi provvede a trasferire fascicoli
e serie documentarie relativi a procedimenti conclusi in un apposito archivio
di deposito costituito presso ciascuna amministrazione. (R)
2. Il trasferimento deve essere attuato rispettando
l'organizzazione che i fascicoli e le serie avevano nell'archivio corrente. (R)
3. Il responsabile del servizio per la gestione dei flussi
documentali e degli archivi deve formare e conservare un elenco dei fascicoli e
delle serie trasferite nell'archivio di deposito. (R) (69).
(69) Si riporta la corrispondenza del presente articolo alla norma
previgente:
comma 1: (articolo 18, comma 1, D.P.R. n. 428/1998);
comma 2: (articolo 18, comma 2, D.P.R. n. 428/1998);
comma 3: (-).
Articolo 68 (R)
Disposizioni per la conservazione degli archivi.
1. Il servizio per la gestione dei flussi documentali e degli
archivi elabora ed aggiorna il piano di conservazione degli archivi, integrato
con il sistema di classificazione, per la definizione dei criteri di
organizzazione dell'archivio, di selezione periodica e di conservazione
permanente dei documenti, nel rispetto delle vigenti disposizioni contenute in
materia di tutela dei beni culturali e successive modificazioni ed
integrazioni.
2. Dei documenti prelevati dagli archivi deve essere tenuta
traccia del movimento effettuato e della richiesta di prelevamento.
3. Si applicano in ogni caso, per l'archiviazione e la custodia
dei documenti contenenti dati personali, le disposizioni di legge sulla tutela
della riservatezza dei dati personali (70).
(70) Si riporta la corrispondenza del presente articolo alla norma
previgente:
comma 1: (articolo 19, comma 1, D.P.R. n. 428/1998);
comma 2: (articolo 19, comma 2, D.P.R. n. 428/1998);
comma 3: (articolo 19, comma 3, D.P.R. n. 428/1998).
Articolo 69 (R)
Archivi storici.
1. I documenti selezionati per la conservazione permanente sono
trasferiti contestualmente agli strumenti che ne garantiscono l'accesso, negli
Archivi di Stato competenti per territorio o nella separata sezione di archivio
secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di tutela dei
beni culturali (71).
(71) Si riporta la corrispondenza del presente articolo alla norma
previgente:
comma 1: (articolo 20, D.P.R. n. 428/1998).
Sezione sesta - Attuazione ed aggiornamento dei sistemi
Articolo 70 (R)
Aggiornamenti del sistema.
1. Le pubbliche amministrazioni devono assicurare, per ogni
aggiornamento del sistema, il pieno recupero e la riutilizzazione delle
informazioni acquisite con le versioni precedenti (72).
(72) Si riporta la corrispondenza del presente articolo alla norma
previgente:
comma 1: (articolo 22, D.P.R. n. 428/1998).
Capo V - Controlli
Articolo 71 (R)
Modalità dei controlli.
1. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei
controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi,
sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47.
(R)
2. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di
certificazione sono effettuati dall'amministrazione procedente con le modalità
di cui all'articolo 43 consultando direttamente gli archivi
dell'amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche
attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della
corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa
custoditi. (R)
3. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47
presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non
costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà
notizia all'interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla
regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il
procedimento non ha seguito. (R)
4. Qualora il controllo riguardi dichiarazioni sostitutive
presentate ai privati che vi consentono di cui all'articolo 2, l'amministrazione
competente per il rilascio della relativa certificazione, previa definizione di
appositi accordi, è tenuta a fornire, su richiesta del soggetto privato
corredata dal consenso del dichiarante, conferma scritta, anche attraverso
l'uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto
dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi. (R) (73).
(73) Si riporta la corrispondenza del presente articolo alla norma
previgente:
comma 1: (articolo 11, comma 1, D.P.R. n. 403/1998);
comma 2: (articolo 11, comma 2, D.P.R. n. 403/1998);
comma 3: (-);
comma 4: (articolo 2, comma 1, secondo periodo, L. n. 340/2000).
Articolo 72 (R)
Responsabilità dei controlli.
1. Ai fini dei controlli di cui all'articolo 71 le amministrazione
certificanti individuano e rendono note le misure organizzative adottate per
l'efficiente, efficace e tempestiva esecuzione dei controlli medesimi e le
modalità per la loro esecuzione. (R)
2. La mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta
giorni costituisce violazione dei doveri d'ufficio. (R) (74).
(74) Si riporta la corrispondenza del presente articolo alla norma
previgente:
comma 1 : (-);
comma 2: (-).
Capo VI - Sanzioni
Articolo 73 (L)
Assenza di responsabilità della pubblica amministrazione.
1. Le pubbliche amministrazioni e i loro dipendenti, salvi i casi
di dolo o colpa grave, sono esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati,
quando l'emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi
o contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti dall'interessato o da
terzi (75).
(75) Si riporta la corrispondenza del presente articolo alla norma
previgente:
comma 1: (articolo 24, L. n. 15/1968).
Articolo 74 (L-R)
Violazione dei doveri d'ufficio.
1. Costituisce violazione dei doveri d'ufficio la mancata
accettazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di
notorietà rese a norma delle disposizioni del presente testo unico. (L)
2. Costituiscono altresì violazioni dei doveri d'ufficio:
a) la richiesta di certificati o di atti di notorietà nei casi in
cui, ai sensi dell'articolo 43, ci sia l'obbligo del dipendente di accettare la
dichiarazione sostitutiva; (R)
b) il rifiuto da parte del dipendente addetto di accettare
l'attestazione di stati, qualità personali e fatti mediante l'esibizione di un
documento di riconoscimento; (R)
c) la richiesta e la produzione, da parte rispettivamente degli
ufficiali di stato civile e dei direttori sanitari, del certificato di
assistenza al parto ai fini della formazione dell'atto di nascita. (R) (76).
(76) Si riporta la corrispondenza del presente articolo alla norma
previgente:
comma 1: (articolo 3, comma 4, L. n. 127/1997);
comma 2, lettera a): (articolo 3, comma 3, D.P.R. n 403/1998);
comma 2, lettera b): (articolo 7, comma 5, D.P.R. n. 403/1998);
comma 2, lettera c): (-).
Articolo 75 (R)
Decadenza dai benefìci.
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal
controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della
dichiarazione, il dichiarante decade dai benefìci eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (77).
(77) Si riporta la corrispondenza del presente articolo alla norma
previgente:
comma 1: (articolo 11, comma 3, D.P.R. n. 403/1998).
Articolo 76 (L)
Norme penali.
1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne
fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a
verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e
47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma
2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per
ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di
una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare
l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte (78).
(78) Si riporta la corrispondenza del presente articolo alla norma
previgente:
comma 1: (articolo 26, primo comma, L. n. 15/1968);
comma 2: (articolo 26, secondo comma, L. n. 15/1968);
comma 3: (articolo 26, secondo comma, L. n. 15/1968);
comma 4: (articolo 26, terzo comma, L. n. 15/1968).
Capo VII - Disposizioni finali
Articolo 77 (L-R)
Norme abrogate.
1. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono
abrogati: la legge 4 gennaio 1968, n. 15; l'articolo 2, comma 15, primo periodo
della legge 24 dicembre 1993, n. 537; l'articolo 2 commi 3, 4, 7, 9 e 10 e
l'articolo 3 commi 1, 4, 5, e 11 come sostituito dall'articolo 2, comma 10
della legge 16 giugno 1998, n. 191, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
l'articolo 2, comma 11 della citata legge 16 giugno 1998, n. 191; gli articoli
2 e 3 della legge 24 novembre 2000, n. 340; l'articolo 55, comma 3 della legge
21 novembre 2000, n.342. (L)
2. Sono altresì abrogati: il D.P.R. 10 novembre 1997, n. 513; il
D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403; il D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 428; i commi 2 e
3 dell'articolo 37 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223. (R) (79).
(79) Si riporta la corrispondenza del presente articolo alla norma
previgente:
comma 1: (-);
comma 2: (-).
Articolo 77-bis (L)
Applicazione di norme.
1. Le disposizioni in materia di documentazione amministrativa
contenute nei capi II e III si applicano a tutte le fattispecie in cui sia
prevista una certificazione o altra attestazione, ivi comprese quelle
concernenti le procedure di aggiudicazione e affidamento di opere pubbliche o
di pubblica utilità, di servizi e di forniture, ancorché regolate da norme
speciali, salvo che queste siano espressamente richiamate dall'articolo 78
(79/a).
(79/a) Articolo aggiunto dall'art. 15, L. 16 gennaio 2003, n. 3.
Articolo 78 (L-R)
Norme che rimangono in vigore.
1. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico
restano comunque in vigore:
a) le vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia
di trasmissione delle dichiarazioni fiscali di cui al D.P.R. 22 luglio 1998, n.
322, al D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, al D.P.R. 10 marzo 2000, n. 100, al
decreto direttoriale 31 luglio 1998, al decreto direttoriale 29 marzo 2000, al
D.M. 31 maggio 1999, n. 164, e le disposizioni di cui al decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 109 concernenti la dichiarazione sostitutiva unica per la
determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente dei
soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate;
b) D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 in materia di imposta di bollo;
c) gli articoli 18 e 30 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
d) l'articolo 2, comma 15, secondo periodo della legge 24 dicembre
1993, n. 537;
e) le disposizioni in materia di dati personali di cui alla legge
31 dicembre 1996, n. 675 e ai decreti legislativi adottati in attuazione delle
L. 31 dicembre 1996, n. 676 e L. 6 ottobre 1998, n. 344;
f) fino alla loro sostituzione, i regolamenti ministeriali, le
direttive e i decreti ministeriali a contenuto generale, nonché le regole
tecniche già emanate alla data di entrata in vigore del presente testo unico;
g) tutte le disposizioni legislative in materia di conservazione
di beni archivistici di cui al capo II del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490.
2. Per le forze di polizia, restano in vigore, con riferimento
agli articoli 43, comma 4, 59 e 60, le particolari disposizioni di legge e di
regolamento concernenti i trattamenti di dati personali da parte delle forze
dell'ordine, ai sensi dell'articolo 4 legge 31 dicembre 1996, n. 675 (80).
(80) Si riporta la corrispondenza del presente articolo alla norma
previgente:
comma 1: (-).
Allegato
Tavola di corrispondenza dei riferimenti previgenti al Testo Unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa
Articolato del Testo Unico
Riferimento previgente
Articolo 1 (Definizioni)
comma 1 lettera a)
articolo 22, comma 2 L. n. 241/1990 e art. 7, comma 6 D.P.R.
n.
403/1998
comma 1 lettera b)
articolo 1, comma 1, lett. a) D.P.R. n. 513/1997
comma 1 lettere c), d)
-
comma 1 lettera e)
articolo 1, comma 1, lett. b) D.P.C.M. n. 437/1999
comma 1 lettere f), g), h)
-
comma 1 lettera i)
articolo 20, secondo comma L. n. 15/1968
comma 1 lettera l)
articolo 15, primo comma L. n. 15/1968
comma 1 lettera m)
-
comma 1 lettera n)
articolo 1, comma 1 lett. b) D.P.R. n. 513/1997
comma 1 lettere o), p)
-
comma 1 lettera q), primo periodo
articolo 1 D.P.R. n. 428/1998
comma 1 lettera q), secondo periodo
articolo 2, comma 1 D.P.R. n. 428/1998
comma 1 lettera r)
articolo 1 D.P.R. n. 428/1998
comma 1 lettera s)
articolo 1 D.P.R. n. 428/1998
Articolo 2 (Oggetto)
comma 1
articolo 1 L. n. 15/1968 e articolo 2 comma 1, primo periodo
L.
n. 340/2000
Articolo 3 (Soggetti)
comma 1
articolo 5, comma 1 D.P.R. n. 403/1998
comma 2
articolo 5, comma 2 D.P.R. n. 403/1998
comma 3
-
comma 4
articolo 2, comma 2 D.P.R. n. 394/1999
Articolo 4 (Impedimento alla sottoscrizione e alla
dichiarazione)
comma 1
articolo 4 D.P.R. n. 403/1998
comma 2
-
comma 3
-
Articolo 5 (Rappresentanza legale)
comma 1
articolo 8 L. n. 15/1968
Articolo 6 (Riproduzione e conservazione di documenti)
comma 1
articolo 25 L. n. 15/1968 e art. 15 D.P.R. n. 513/1997
comma 2
articolo 2, comma 15, primo periodo L. n . 537/1993
comma 3
-
comma 4
-
Articolo 7 (Redazione e stesura di atti pubblici)
comma 1
articolo 12, primo comma L. n. 15/1968
comma 2
articolo 13 primo e secondo comma L. n. 15/1968
Articolo 8 (Documento informatico)
comma 1
articolo 2 D.P.R. n. 513/1997
comma 2
articolo 3, comma 1 e 2 D.P.R. n. 513/1997
comma 3
articolo 3, comma 3 D.P.R. n. 513/1997
comma 4
articolo 3, comma 4 D.P.R. n. 513/1997
Articolo 9 (Documenti informatici delle pubbliche
amministrazioni)
comma 1
articolo 18, comma 1 D.P.R. n. 513/1997
comma 2
articolo 18, comma 2 D.P.R. n. 513/1997
comma 3
articolo 22, comma 1 D.P.R. n. 513/1997
comma 4
articolo 18, comma 3 D.P.R. n. 513/1997
Articolo 10 (Forma ed efficacia del documento informatico)
comma 1
articolo 4, comma 1 D.P.R. n. 513/1997
comma 2
articolo 4, comma 2 D.P.R. n. 513/1997
comma 3
articolo 5, comma 1 D.P.R. n. 513/1997
comma 4
articolo 5, comma 2 D.P.R. n. 513/1997
Articolo 11 (Contratti stipulati con strumenti informatici o per
via telematica)
comma 1
articolo 11, comma 1 D.P.R. n. 513/1997
comma 2
articolo 11, comma 2 D.P.R. n. 513/1997
Articolo 12 (Pagamenti informatici)
comma 1
articolo 14 D.P.R. n. 513/1997
Articolo 13 (Libri e scritture)
comma 1
articolo 15 D.P.R. n. 513/1997
Articolo 14 (Trasmissione del documento informatico)
comma 1
articolo 12, comma 1 D.P.R. n. 513/1997
comma 2
articolo 12, comma 2 D.P.R. n. 513/1997
comma 3
articolo 12, comma 3 D.P.R. n. 513/1997
Articolo 15 (Trasmissione dall'estero di atti agli uffici di stato
civile)
comma 1
articolo 19 L. n. 15/1968
Articolo 16 (Riservatezza dei dati personali contenuti nei
documenti trasmessi)
comma 1
articolo 8, comma 1 D.P.R. n. 403/1998
comma 2
articolo 8, comma 2 D.P.R. n. 403/1998
comma 3
articolo 8, comma 2 D.P.R. n. 403/1998
Articolo 17 (Segretezza della corrispondenza trasmessa per via
telematica)
comma 1
articolo 13, comma 1 D.P.R. n. 513/1997
comma 2
articolo 13, comma 2 D.P.R. n. 513/1997
Articolo 18 (Copie autentiche)
comma 1
articolo 14, primo comma e articolo 7, primo comma L. n.
15/1968
comma 2
articolo 14, secondo comma L. n. 15/1968
comma 3
articolo 3, comma 4 D.P.R. n. 403/1998
Articolo 19 (Modalità alternative all'autenticazione di
copie)
comma 1
articolo 2, comma 2 D.P.R. n. 403/1998
Articolo 20 (Copie di atti e documenti informatici)
comma 1
articolo 6, comma 1 D.P.R. n. 513/1997
comma 2
articolo 6, comma 2 D.P.R. n. 513/1997
comma 3
articolo 6, comma 3 D.P.R. n. 513/1997
comma 4
articolo 6, comma 4 D.P.R. n. 513/1997
comma 5
articolo 6, comma 5 D.P.R. n. 513/1997
Articolo 21 (Autenticazione delle sottoscrizioni)
comma 1
-
comma 2
-
Articolo 22 (Definizioni)
comma 1, lettera a)
articolo 1, comma 1 lett. c) D.P.R. n. 513/1997
comma 1, lettera b)
articolo 1, comma 1 lett. d) D.P.R. n. 513/1997
comma 1, lettera c)
articolo 1, comma 1 lett. e) D.P.R. n. 513/1997
comma 1, lettera d)
articolo 1, comma 1 lett. f) D.P.R. n. 513/1997
comma 1, lettera e)
articolo 1, comma 1 lett. g) D.P.R. n. 513/1997
comma 1, lettera f)
articolo 1, comma 1 lett. h) D.P.R. n. 513/1997
comma 1, lettera g)
articolo 1, comma 1 lett. i) D.P.R. n. 513/1997
comma 1, lettera h)
articolo 1, comma 1 lett. l) D.P.R. n. 513/1997
comma 1, lettera i)
articolo 1, comma 1 lett. m) D.P.R. n. 513/1997
comma 1, lettera l)
articolo 1, comma 1 lett. n) D.P.R. n. 513/1997
comma 1, lettera m)
articolo 1, comma 1 lett. o) D.P.R. n. 513/1997
comma 1, lettera n)
articolo 1, comma 1 lett. p) D.P.R. n. 513/1997
comma 1, lettera o)
articolo 1, comma 1 lett. q) D.P.R. n. 513/1997
Articolo 23 (Firma digitale)
comma 1
articolo 10, comma 1 D.P.R. n. 513/1997
comma 2
articolo 10, comma 2 D.P.R. n. 513/1997
comma 3
articolo 10, comma 3 D.P.R. n. 513/1997
comma 4
articolo 10, comma 4 D.P.R. n. 513/1997
comma 5
articolo 10, comma 5 D.P.R. n. 513/1997
comma 6
articolo 10, comma 6 D.P.R. n. 513/1997
comma 7
articolo 10, comma 7 D.P.R. n. 513/1997
Articolo 24 (Firma digitale autenticata)
comma 1
articolo 16, comma 1 D.P.R. n. 513/1997
comma 2
articolo 16, comma 2 D.P.R. n. 513/1997
comma 3
articolo 16, comma 3 D.P.R. n. 513/1997
comma 4
articolo 16, comma 4 D.P.R. n. 513/1997
comma 5
articolo 16, comma 5 D.P.R. n. 513/1997
comma 6
articolo 16, comma 6 D.P.R. n. 513/1997
Articolo 25 (Firma di documenti informatici delle pubbliche
amministrazioni)
comma 1
articolo 19, comma 1 D.P.R. n. 513/1997
comma 2
articolo 19, comma 2 D.P.R. n. 513/1997
Articolo 26 (Deposito della chiave privata)
comma 1
articolo 7, comma 1 D.P.R. n. 513/1997
comma 2
articolo 7, comma 2 D.P.R. n. 513/1997
comma 3
articolo 7, comma 3 D.P.R. n. 513/1997
Articolo 27 (Certificazione delle chiavi)
comma 1
articolo 8, comma 1 D.P.R. n. 513/1997
comma 2
articolo 8, comma 2 D.P.R. n. 513/1997
comma 3
articolo 8, comma 3 D.P.R. n. 513/1997
comma 4
articolo 8, comma 4 D.P.R. n. 513/1997
Articolo 28 (Obblighi dell'utente e del certificatore)
comma 1
articolo 9, comma 1 D.P.R. n. 513/1997
comma 2
articolo 9, comma 2 D.P.R. n. 513/1997
Articolo 29 (Chiavi di cifratura della pubblica
amministrazione)
comma 1
articolo 17, comma 1 D.P.R. n. 513/1997
comma 2
articolo 17, comma 2 D.P.R. n. 513/1997
comma 3
articolo 17, comma 3 D.P.R. n. 513/1997
comma 4
articolo 17, comma 4 D.P.R. n. 513/1997
Articolo 30 (Modalità per la legalizzazione di firme)
comma 1
articolo 15, secondo comma L. n. 15/1968
Articolo 31 (Atti non soggetti a legalizzazione)
comma 1
articolo 18, primo e secondo comma L. n. 15/1968
Articolo 32 (Legalizzazione di firme di capi di scuole parificate
o legalmente riconosciute)
comma 1
articolo 16 L. n. 15/1968
Articolo 33 (Legalizzazione di firme di atti da e per
l'estero)
comma 1
articolo 17, primo comma L. n. 15/1968
comma 2
articolo 17, secondo comma L. n. 15/1968
comma 3
articolo 17, terzo comma L. n. 15/1968
comma 4
articolo 17, quarto comma L. n. 15/1968
comma 5
articolo 17, quinto comma L. n. 15/1968
Articolo 34 (Legalizzazione di fotografie)
comma 1
articolo 2, comma 7 L. n. 127/1997 come modificato dall'articolo
55, comma 3 della L. n. 342/2000
Articolo 35 (Documenti di identità e di riconoscimento)
comma 1
-
comma 2
articolo 292 R.D. n. 635/1940
comma 3
articolo 2, comma 9 L. n. 127/1997
Articolo 36 (Carta d'identità e documenti elettronici)
comma 1
articolo 2, comma 10 L. n. 127/1997 come modificato dall'articolo
2, comma 4 L. n. 191/1998
comma 2
articolo 2, comma 10 L. n. 127/1997 come modificato dall'articolo
2, comma 4 L. n. 191/1998
comma 3
articolo 2, comma 10 L. n. 127/1997 come modificato dall'articolo
2, comma 4 L. n. 191/1998
comma 4
articolo 2, comma 10 L. n. 127/1997 come modificato dall'articolo
2, comma 4 L. n. 191/1998
comma 5
articolo 2, comma 10 L. n. 127/1997 come modificato dall'articolo
2, comma 4 L. n. 191/1998
comma 6
articolo 2, comma 10 L. n. 127/1997 come modificato dall'articolo
2, comma 4 L. n. 191/1998
comma 7
articolo 2, comma 10 L. n. 127/1997 come modificato dall'articolo
2, comma 4 L. n. 191/1998
Articolo 37 (Esenzioni fiscali)
comma 1
articolo 21, primo comma L. n. 15/1968
comma 2
articolo 23, primo comma L. n. 15/1968
Articolo 38 (Modalità di invio e sottoscrizione delle
istanze)
comma 1
articolo 3, comma 11 della L. n. 127/1997 come modificato
dall'articolo 2, comma 10 della L. n. 191/1998
comma 2
-
comma 3
articolo 3, comma 11 L. n. 127/1997 come modificato dall'articolo
2, comma 10 L. n. 191/1998
Articolo 39 (Domande per la partecipazione a concorsi
pubblici)
comma 1
articolo 3, comma 5 L. n. 127/1997
Articolo 40 (Certificazioni contestuali)
comma 1
articolo 11 L. n. 15/1968
Articolo 41 (Validità dei certificati)
comma 1
articolo 2, comma 3 L. n. 127/1997, come modificato dall'articolo
2, comma 2 della L. n. 191/1998
comma 2
articolo 2, comma 4 L. n. 127/1997
Articolo 42 (Certificati di abilitazione)
comma 1
articolo 12 D.P.R. n. 403/1998
Articolo 43 (Accertamenti d'ufficio)
comma 1
-
comma 2
articolo 3, comma 1 L. n. 340/2000
comma 3
-
comma 4
-
comma 5
articolo 7, comma 2 D.P.R. n. 403/1998
comma 6
articolo 7, comma 3 D.P.R. n. 403/1998
Articolo 44 (Acquisizione di estratti degli atti dello stato
civile)
comma 1
articolo 9, comma 1 D.P.R. n. 403/1998
comma 2
articolo 9, comma 2 D.P.R. n. 403/1998
Articolo 45 (Documentazione mediante esibizione)
comma 1
articolo 3, comma 1 L. n. 127/1997
comma 2
articolo 7, comma 4 D.P.R. n. 403/1998
comma 3
-
Articolo 46 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni)
comma 1
articolo 2, primo comma L. n. 15/1968 e articolo 1, comma 1 D.P.R.
n. 403/1998
Articolo 47 (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà)
comma 1
articolo 4, primo comma L. n. 15/1968
comma 2
articolo 2, comma 2 D.P.R. n. 403/1998
comma 3
articolo 2, comma 1 D.P.R. n. 403/1998
comma 4
-
Articolo 48 (Disposizioni generali in materia di dichiarazioni
sostitutive)
comma 1
articolo 6, comma 1 D.P.R. n. 403/1998
comma 2
articolo 6, comma 2 D.P.R. n. 403/1998
comma 3
articolo 6, comma 3 D.P.R. n. 403/1998
Articolo 49 (Limiti di utilizzo delle misure di
semplificazione)
comma 1
articolo 10, comma 1 D.P.R. n. 403/1998
comma 2
articolo 10, comma 2 D.P.R. n. 403/1998
Articolo 50 (Attuazione dei sistemi)
comma 1
articolo 21, comma 1 D.P.R. n. 428/1998
comma 2
articolo 21, comma 2 D.P.R. n. 428/1998
comma 3
articolo 21, comma 3 D.P.R. n. 428/1998
comma 4
articolo 2, comma 2 D.P.R. n. 428/1998
comma 5
articolo 2, comma 3 D.P.R. n. 428/1998
Articolo 51 (Sviluppo dei sistemi informativi delle pubbliche
amministrazioni)
comma 1
articolo 20, comma 1 D.P.R. n. 513/1997
comma 2
articolo 20, comma 2 D.P.R. n. 513/1997
comma 3
articolo 20, comma 3 D.P.R. n. 513/1997
Articolo 52 (Sistema di gestione informatica dei documenti)
comma 1
articolo 3 D.P.R. n. 428/1998
Articolo 53 (Registrazione di protocollo)
comma 1
articolo 4, comma 1 D.P.R. n. 428/1998
comma 2
articolo 4, comma 2 D.P.R. n. 428/1998
comma 3
articolo 4, comma 3 D.P.R. n. 428/1998
comma 4
articolo 4, comma 4 D.P.R. n. 428/1998
comma 5
articolo 4, comma 5 D.P.R. n. 428/1998
Articolo 54 (Informazioni annullate o modificate)
comma 1
articolo 5, comma 1 e comma 2 D.P.R. n. 428/1998
comma 2
articolo 5, comma 1 D.P.R. n. 428/1998
Articolo 55 (Segnatura di protocollo)
comma 1
articolo 6, comma 1 D.P.R. n. 428/1998
comma 2
articolo 6, comma 2 D.P.R. n. 428/1998
comma 3
articolo 6, comma 3 D.P.R. n. 428/1998
comma 4
articolo 6, comma 4 D.P.R. n. 428/1998
comma 5
articolo 6, comma 5 D.P.R. n. 428/1998
Articolo 56 (Informazioni minime del sistema di gestione
informatica dei documenti)
comma 1
articolo 7 D.P.R. n. 428/1998
Articolo 57 (Numero di protocollo)
comma 2
articolo 8 D.P.R. n. 428/1998
Articolo 58 (Funzioni di accesso ai documenti e alle informazioni
del sistema)
comma 1
articolo 9, comma 1 D.P.R. n. 428/1998
comma 2
articolo 9, comma 2 D.P.R. n. 428/1998
comma 3
articolo 9, comma 3 D.P.R. n. 428/1998
Articolo 59 (Accesso esterno)
comma 1
articolo 10, comma 1 D.P.R. n. 428/1998
comma 2
articolo 10, comma 2 D.P.R. n. 428/1998
comma 3
articolo 10, comma 3 D.P.R. n. 428/1998
comma 4
articolo 10, comma 4 D.P.R. n. 428/1998
Articolo 60 (Accesso effettuato dalle pubbliche
amministrazioni)
comma 1
articolo 11, comma 1 D.P.R. n. 428/1998
comma 2
articolo 11, comma 2 D.P.R. n. 428/1998
comma 3
articolo 11, comma 4 D.P.R. n. 428/1998
Articolo 61 (Servizio per la gestione informatica dei documenti
dei flussi documentali e degli archivi)
comma 1
articolo 12, comma 1 D.P.R. n. 428/1998
comma 2
articolo 12, comma 2 D.P.R. n. 428/1998
comma 3
articolo 12, comma 3 D.P.R. n. 428/1998
Articolo 62 (Procedure di salvataggio e conservazione delle
informazioni del sistema)
comma 1
articolo 13, comma 1 D.P.R. n. 428/1998
comma 2
articolo 13, comma 2 D.P.R. n. 428/1998
comma 3
articolo 13, comma 3 D.P.R. n. 428/1998
comma 4
articolo 13, comma 4 D.P.R. n. 428/1998
Articolo 63 (Registro di emergenza)
comma 1
articolo 14, comma 1 D.P.R. n. 428/1998
comma 2
articolo 14, comma 2 D.P.R. n. 428/1998
comma 3
articolo 14, comma 3 D.P.R. n. 428/1998
comma 4
articolo 14, comma 4 D.P.R. n. 428/1998
comma 5
articolo 14, comma 5 D.P.R. n. 428/1998
Articolo 64 (Sistema di gestione dei flussi documentali)
comma 1
articolo 15, comma 2 D.P.R. n. 428/1998
comma 2
articolo 15, comma 1 D.P.R. n. 428/1998
comma 3
articolo 15, comma 3 D.P.R. n. 428/1998
comma 4
articolo 15, comma 4 D.P.R. n. 428/1998
Articolo 65 (Requisiti del sistema per la gestione dei flussi
documentali)
comma 1
articolo 16 D.P.R. n. 428/1998
Articolo 66 (Specificazione delle informazioni previste dal
sistema di gestione dei flussi documentali)
comma 1
articolo 17 D.P.R. n. 428/1998
Articolo 67 (Trasferimento dei documenti all'archivio di
deposito)
comma 1
articolo 18, comma 1 D.P.R. n. 428/1998
comma 2
articolo 18, comma 2 D.P.R. n. 428/1998
comma 3
-
Articolo 68 (Disposizioni per la conservazione degli
archivi)
comma 1
articolo 19, comma 1 D.P.R. n. 428/1998
comma 2
articolo 19, comma 2 D.P.R. n. 428/1998
comma 3
articolo 19, comma 3 D.P.R. n. 428/1998
Articolo 69 (Archivi storici)
comma 1
articolo 20 D.P.R. n. 428/1998
Articolo 70 (Aggiornamenti del sistema)
comma 1
articolo 22 D.P.R. n. 428/1998
Articolo 71 (Modalità dei controlli)
comma 1
articolo 11, comma 1 D.P.R. n. 403/1998
comma 2
articolo 11, comma 2 D.P.R. n. 403/1998
comma 3
-
comma 4
articolo 2, comma 1, secondo periodo L. n. 340/2000
Articolo 72 (Responsabilità dei controlli)
comma 1
-
comma 2
-
Articolo 73 (Assenza di responsabilità della pubblica
amministrazione)
comma 1
articolo 24 L. n. 15/1968
Articolo 74 (Violazione dei doveri d'ufficio)
comma 1
articolo 3, comma 4 L. n. 127/1997
comma 2, lettera a)
articolo 3, comma 3 D.P.R. n 403/1998
comma 2, lettera b)
articolo 7, comma 5 D.P.R. n. 403/1998
comma 2, lettera c)
-
Articolo 75 (Decadenza dai benefìci)
comma 1
articolo 11, comma 3 D.P.R. n. 403/1998
Articolo 76 (Norme penali)
comma 1
articolo 26, primo comma L. n. 15/1968
comma 2
articolo 26, secondo comma L. n. 15/1968
comma 3
articolo 26, secondo comma L. n. 15/1968
comma 4
articolo 26, terzo comma L. n. 15/1968
Articolo 77 (Norme abrogate)
comma 1
-
comma 2
-
Articolo 78 (Norme che rimangono in vigore)
comma 1